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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/850

Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento crea una base giuridica unitaria per e-CODEX, infrastruttura decentrata e interoperabile destinata allo scambio elettronico sicuro di dati tra autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri. La gestione operativa del sistema è affidata a eu-LISA, con una disciplina dettagliata su componenti software, standard procedurali digitali, autorizzazione dei punti di accesso, sicurezza, monitoraggio e governance. Il testo modifica anche il regolamento (UE) 2018/1726 per integrare e-CODEX tra i compiti dell’Agenzia e istituire appositi organi consultivi e di gestione del programma. Sono previste inoltre norme sul passaggio di consegne, sulle notifiche statistiche, sulle relazioni periodiche e sulla protezione dei dati personali.

Istituisce il quadro giuridico del sistema e-CODEX per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nella cooperazione giudiziaria civile e penale, affidandone la gestione operativa a eu-LISA e modificando il regolamento (UE) 2018/1726.

Ambito di applicazione

Si applica allo scambio elettronico transfrontaliero di dati effettuato mediante il sistema e-CODEX nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, in conformità agli atti giuridici dell’Unione adottati in tale ambito. Coinvolge la Commissione, eu-LISA, gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e organismi dell’Unione, nonché le entità autorizzate a gestire punti di accesso e-CODEX. Il regolamento non rende obbligatorio l’uso di e-CODEX e non impedisce l’esistenza di casi pilota; lo scambio è limitato ai punti di accesso autorizzati e ai corrispondenti standard procedurali digitali. La Danimarca non partecipa né è vincolata; l’Irlanda non partecipa né è vincolata, salvo quanto previsto dal protocollo n. 21.

Regolamento (UE) 2022/850 sul sistema e-CODEX

Il regolamento istituisce un quadro giuridico dell’Unione per il sistema e-CODEX, infrastruttura decentrata e interoperabile destinata allo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria civile e penale. L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’accesso alla giustizia, la rapidità e la sicurezza delle comunicazioni tra autorità competenti, nel rispetto dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali.

Finalità e contesto

I considerando evidenziano che la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari è funzionale a superare difficoltà pratiche di accesso alla giustizia, ridurre formalismi e ritardi e migliorare la cooperazione tra Stati membri. e-CODEX è presentato come la soluzione interoperabile di elezione per una rete sicura e decentrata di comunicazione tra sistemi IT nazionali, capace di supportare lo scambio di dati, documenti e prove in forma digitale.

Ambito di applicazione

L’articolo 2 delimita il perimetro del regolamento allo scambio elettronico transfrontaliero di dati tramite e-CODEX nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Il regolamento opera in collegamento con gli atti giuridici dell’Unione pertinenti e non impone l’uso obbligatorio del sistema; resta inoltre possibile, per gli Stati membri, sviluppare e mantenere casi pilota.

Definizioni e struttura del sistema

L’articolo 3 chiarisce i concetti chiave. Il sistema e-CODEX è definito come sistema decentrato e interoperabile per comunicazioni transfrontaliere rapide, sicure e affidabili. I punti di accesso e-CODEX sono pacchetti software installati su infrastrutture hardware; quelli autorizzati sono notificati a eu-LISA e applicano almeno uno standard procedurale digitale. Lo standard procedurale digitale rappresenta la specifica tecnica che disciplina modelli di processo operativo e modelli di dati sulla base del vocabolario di base dell’UE della giustizia elettronica.

L’articolo 5 precisa che il sistema si compone di:

  • punti di accesso e-CODEX,
  • standard procedurali digitali,
  • software, documentazione e risorse di supporto indicati nell’allegato.

Ogni punto di accesso include:

  • un gateway, basato su protocolli comuni per lo scambio sicuro con altri gateway;
  • un connettore, basato su protocolli aperti, che collega i sistemi connessi e consente strutturazione dei messaggi, verifica di integrità e autenticità, e generazione di prove e marche temporali.

Diritti fondamentali, non discriminazione e protezione dei dati

L’articolo 4 impone il rispetto pieno dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare attenzione al diritto a un accesso effettivo alla giustizia, al giusto processo, alla non discriminazione, alla protezione dei dati personali e alla riservatezza. Il regolamento precisa inoltre che non costituisce una base giuridica autonoma per il trattamento dei dati personali: i trattamenti devono rispettare il GDPR, la direttiva (UE) 2016/680 e, per le istituzioni dell’Unione, il regolamento (UE) 2018/1725.

Responsabilità della Commissione

L’articolo 6 attribuisce alla Commissione il compito di fissare, entro il 31 dicembre 2022, mediante atti di esecuzione:

  • le specifiche tecniche minime e gli standard tecnici minimi, inclusi sicurezza e verifiche di integrità/autenticità;
  • i requisiti del livello dei servizi e le specifiche tecniche per le attività di eu-LISA, incluso il numero dei corrispondenti e-CODEX;
  • le modalità del passaggio e della presa di consegne del sistema.

La Commissione può anche adottare standard procedurali digitali, salvo che siano già disciplinati da altri atti dell’Unione. Mantiene inoltre gli elenchi dei punti di accesso dell’Unione e dei relativi standard applicati e designa i corrispondenti e-CODEX in proporzione ai punti di accesso autorizzati.

Responsabilità di eu-LISA

L’articolo 7 assegna a eu-LISA la responsabilità della componente sostanziale del sistema, escluso il gateway. In concreto, l’Agenzia cura:

  • sviluppo, manutenzione, correzione bug e aggiornamenti del software;
  • predisposizione e aggiornamento della documentazione;
  • gestione del file di configurazione con l’elenco dei punti di accesso autorizzati e degli standard applicati;
  • nuove funzionalità e nuove versioni del software;
  • supporto ai test e alla connettività;
  • assistenza tecnica ai corrispondenti e-CODEX;
  • sviluppo, diffusione e aggiornamento degli standard procedurali digitali;
  • pubblicazione degli elenchi notificati sul proprio sito web;
  • supporto alla Commissione nella preparazione degli atti di esecuzione;
  • esame di nuovi standard procedurali digitali;
  • sviluppo e aggiornamento del vocabolario di base della giustizia elettronica;
  • sviluppo e distribuzione degli standard operativi di sicurezza;
  • formazione tecnica e materiale formativo online.

Tra i compiti aggiuntivi figurano la gestione dell’infrastruttura hardware e software, della piattaforma centrale di prova, delle attività di informazione al pubblico e della comunicazione non tecnica.

Ruolo degli Stati membri e delle entità autorizzate

L’articolo 8 stabilisce che gli Stati membri autorizzano i punti di accesso e-CODEX per i sistemi connessi presenti sul loro territorio, ne tengono l’elenco e vigilano sul permanere delle condizioni di autorizzazione. Devono inoltre notificare senza ritardo a eu-LISA gli elenchi e le modifiche. Ogni Stato membro designa corrispondenti e-CODEX in proporzione al numero dei punti di accesso e agli standard applicati.

L’articolo 9 attribuisce alle entità che gestiscono i punti di accesso autorizzati la responsabilità della configurazione e della gestione sicure, inclusi gli adattamenti del connettore alla compatibilità con i sistemi connessi. Tali entità devono trasmettere i dati statistici richiesti e rispondono, secondo la legge applicabile, degli eventuali danni derivanti dal funzionamento del punto di accesso e dei sistemi connessi.

Sicurezza, incidenti e verifiche

L’articolo 11 introduce un sistema articolato di sicurezza. Dopo la presa di consegne, eu-LISA deve mantenere un elevato livello di sicurezza tramite un piano di sicurezza e-CODEX, con ispezioni e audit periodici, comprese valutazioni della sicurezza del software. L’Agenzia applica i principi di security by design e data protection by design/by default.

Le entità che gestiscono i punti di accesso sono responsabili della sicurezza dei propri punti di accesso e dei dati trasmessi. Devono notificare immediatamente ogni incidente di sicurezza a eu-LISA e, a seconda dei casi, allo Stato membro competente o alla Commissione. eu-LISA analizza gli incidenti o le vulnerabilità e informa i soggetti interessati e il gruppo consultivo. Le entità devono anche rilasciare dichiarazioni annuali di conformità alle norme di sicurezza.

Governance: gruppo consultivo e consiglio di gestione del programma

L’articolo 12 istituisce, dal 1° gennaio 2023, il gruppo consultivo e-CODEX, che assiste eu-LISA nella preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività. Il gruppo verifica l’attuazione del sistema negli Stati membri, esamina nuovi standard procedurali digitali, promuove la condivisione delle conoscenze, monitora il rispetto dei requisiti di servizio e formula un parere sulla relazione tecnica. Durante il passaggio di consegne si riunisce almeno ogni due mesi.

L’articolo 13 prevede la creazione di un consiglio di gestione permanente del programma di e-CODEX, entro il 1° gennaio 2023. Il consiglio fornisce consulenza strategica al consiglio di amministrazione di eu-LISA, garantisce l’adeguata gestione del sistema e monitora l’indipendenza della magistratura. È composto da dieci membri, ha mandati di quattro anni rinnovabili e opera con regole interne che disciplinano anche la partecipazione di portatori di interessi ed esperti.

Indipendenza della magistratura

L’articolo 14 ribadisce che tutte le entità coinvolte devono rispettare il principio di indipendenza della magistratura, tenendo conto della separazione dei poteri. eu-LISA deve inoltre destinare integralmente le risorse assegnate al sistema e-CODEX al suo funzionamento, assicurando la presenza di rappresentanti della giustizia nella governance.

Notifiche, monitoraggio e rendicontazione

L’articolo 15 impone, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo alla presa di consegne, l’invio a eu-LISA di dati statistici sul numero di messaggi tecnici scambiati per punto di accesso e standard procedurale digitale e sul numero e tipo di incidenti di sicurezza. La Commissione e gli Stati membri devono confermare l’aggiornamento degli elenchi di punti di accesso e standard applicati.

L’articolo 16 prevede che eu-LISA trasmetta alla Commissione, due anni dopo la presa di consegne e poi ogni due anni, una relazione sul funzionamento tecnico, sull’uso e sulla sicurezza del sistema. La relazione deve contenere indicatori su standard usati, punti di accesso autorizzati, messaggi tecnici e incidenti di sicurezza. La Commissione effettua una valutazione globale tre anni dopo la presa di consegne e poi ogni quattro anni, valutando anche il ruolo del consiglio di gestione del programma.

Cooperazione con organizzazioni internazionali

L’articolo 17 consente a eu-LISA di concludere accordi di collaborazione con organizzazioni internazionali e soggetti analoghi, per consentire loro di ricevere assistenza tecnica nell’uso di e-CODEX. Gli accordi possono prevedere la designazione di un corrispondente per ciascun soggetto, purché ciò non incida sui costi a carico del bilancio dell’Unione.

Passaggio di consegne e trasferimento delle risorse

L’articolo 10 disciplina il trasferimento del sistema a eu-LISA. Entro il 31 dicembre 2022 deve essere presentato un documento comune di passaggio di consegne con modalità, criteri di successo, documentazione e disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale e d’uso. Il trasferimento deve avvenire entro sei mesi dalla consegna del documento; fino a quel momento l’attuale entità gestore non può introdurre modifiche se non per manutenzione correttiva. L’allegato elenca le risorse da trasferire, tra cui la piattaforma centrale di prova, lo strumento di gestione della configurazione, Metadata Workbench, il vocabolario di base dell’UE della giustizia elettronica e la documentazione architetturale.

Modifiche al regolamento eu-LISA

L’articolo 18 modifica il regolamento (UE) 2018/1726 per integrare e-CODEX nel mandato di eu-LISA. In particolare:

  • introduce la responsabilità dell’Agenzia per lo sviluppo e la gestione operativa di e-CODEX;
  • inserisce un articolo specifico sui compiti relativi a e-CODEX, comprensivi della formazione;
  • include e-CODEX tra i sistemi monitorati nell’ambito delle attività di ricerca;
  • stabilisce che i compiti relativi a e-CODEX siano svolti a Tallinn;
  • aggiunge e-CODEX tra le relazioni tecniche annuali e tra gli elenchi pubblicati dall’Agenzia;
  • inserisce il gruppo consultivo e-CODEX tra gli organi consultivi dell’Agenzia.

Costi, comitato ed entrata in vigore

L’articolo 19 rinvia alla procedura di comitato prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 20 pone a carico del bilancio generale dell’Unione i costi dei compiti di eu-LISA, mentre i costi relativi ai compiti degli Stati membri e delle entità gestori restano a loro carico. L’articolo 21 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri vincolati dal regolamento.

Disposizioni principali

Istituzione del quadro giuridico e finalità

L’articolo 1 istituisce il quadro giuridico del sistema e-CODEX e disciplina definizione, composizione, funzioni, gestione, responsabilità di eu-LISA, Commissione, Stati membri ed entità autorizzate, nonché il quadro di sicurezza. Il sistema è concepito per favorire lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nella cooperazione giudiziaria civile e penale.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 2 limita l’applicazione allo scambio elettronico transfrontaliero di dati mediante e-CODEX nel settore della cooperazione giudiziaria civile e penale. L’articolo 3 definisce, tra l’altro, sistema e-CODEX, punto di accesso e-CODEX, punto di accesso autorizzato, entità gestore, corrispondente e-CODEX, sistema connesso, piattaforma centrale di prova, modello di processo operativo e standard procedurale digitale.

Principi generali e diritti fondamentali

L’articolo 4 impone il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare accesso effettivo alla giustizia, equo processo, non discriminazione, protezione dei dati personali e riservatezza.

Composizione del sistema e componenti tecniche

L’articolo 5 stabilisce che il sistema e-CODEX comprende punti di accesso e-CODEX, standard procedurali digitali, software, documentazione e risorse di supporto. Ogni punto di accesso è composto da un gateway, che consente lo scambio sicuro con altri gateway su protocolli comuni, e da un connettore, che collega i sistemi connessi al gateway e consente strutturazione dei messaggi, verifica di integrità e autenticità, prove e marca temporale di ricevimento.

Poteri della Commissione e atti di esecuzione

L’articolo 6 impone alla Commissione, entro il 31 dicembre 2022, di stabilire mediante atti di esecuzione le specifiche tecniche minime e gli standard tecnici minimi, i requisiti di livello dei servizi per eu-LISA e le modalità del passaggio e della presa di consegne. Può inoltre adottare standard procedurali digitali, salvo che siano già previsti da altri atti dell’Unione. La Commissione mantiene gli elenchi dei punti di accesso autorizzati gestiti da istituzioni, organi e organismi dell’Unione e dei relativi standard applicati, e designa i corrispondenti e-CODEX per tali punti di accesso.

Responsabilità di eu-LISA

L’articolo 7 attribuisce a eu-LISA la responsabilità delle componenti del sistema diverse dal gateway, inclusi sviluppo, manutenzione, aggiornamenti, documentazione, file di configurazione, nuove funzionalità, supporto ai test, assistenza tecnica, diffusione degli standard procedurali digitali, elenco dei punti di accesso notificati, supporto alla Commissione per gli atti di esecuzione, sviluppo del vocabolario di base e degli standard di sicurezza, formazione e attività informative. Le sono inoltre affidati infrastruttura hardware e software, piattaforma centrale di prova, comunicazione pubblica e informazioni non tecniche.

Autorizzazione e vigilanza dei punti di accesso

L’articolo 8 prevede che gli Stati membri autorizzino i punti di accesso e-CODEX sul proprio territorio, mantengano gli elenchi aggiornati e vigilino sul permanere delle condizioni di autorizzazione; gli Stati membri non gestiscono punti di accesso in paesi terzi. Ogni Stato membro designa corrispondenti e-CODEX in proporzione al numero di punti di accesso e agli standard applicati.

Responsabilità delle entità gestori dei punti di accesso

L’articolo 9 attribuisce alle entità gestori la responsabilità della configurazione e gestione sicure dei punti di accesso, compresi gli adattamenti del connettore per la compatibilità con i sistemi connessi. Tali entità devono fornire i dati statistici richiesti e rispondono dei danni derivanti dal funzionamento del punto di accesso e dei sistemi connessi secondo la legge applicabile.

Passaggio di consegne a eu-LISA

L’articolo 10 richiede, entro il 31 dicembre 2022, la presentazione di un documento comune di passaggio di consegne contenente modalità, criteri di successo, documentazione e disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale o d’uso. Il trasferimento deve avvenire entro sei mesi dalla consegna del documento; fino ad allora l’entità che gestisce e-CODEX mantiene piena responsabilità e non può effettuare modifiche salvo manutenzione correttiva. La Commissione monitora la procedura e aggiorna Parlamento e Consiglio entro il 31 luglio 2023; eu-LISA assume la responsabilità tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, quando la Commissione dichiara completato con successo il passaggio.

Sicurezza del sistema e degli accessi

L’articolo 11 impone a eu-LISA, dopo la presa di consegne, un elevato livello di sicurezza, tramite un piano di sicurezza e-CODEX con ispezioni e audit periodici, incluse valutazioni software. eu-LISA applica sicurezza e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Le entità gestori sono responsabili della sicurezza dei propri punti di accesso e devono notificare immediatamente gli incidenti di sicurezza; eu-LISA li analizza e informa i soggetti interessati e il gruppo consultivo. Sono previsti norme e orientamenti di sicurezza e dichiarazioni annuali di conformità.

Governance: gruppo consultivo e-CODEX e consiglio di gestione del programma

L’articolo 12 istituisce il gruppo consultivo e-CODEX, operativo dal 1° gennaio 2023, con funzione di supporto tecnico e di consulenza su attuazione, nuovi standard, condivisione delle conoscenze, monitoraggio dei requisiti di servizio e parere sulla relazione. Deve riunirsi con cadenza almeno bimensile durante il passaggio di consegne. L’articolo 13 istituisce entro il 1° gennaio 2023 un consiglio di gestione permanente del programma di e-CODEX, composto da dieci membri, con mandato quadriennale rinnovabile, compiti di consulenza strategica, supervisione della gestione e controllo del rispetto dell’indipendenza della magistratura.

Indipendenza della magistratura

L’articolo 14 impone a tutte le entità il rispetto del principio di indipendenza della magistratura e della separazione dei poteri. eu-LISA deve destinare integralmente le risorse assegnate a e-CODEX al funzionamento del sistema e garantire il coinvolgimento di rappresentanti della giustizia nella governance.

Notifiche statistiche e informative

L’articolo 15 prevede che, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo alla presa di consegne, gli Stati membri e la Commissione notifichino a eu-LISA dati statistici sul numero di messaggi tecnici scambiati per punto di accesso e standard procedurale digitale e sul numero e tipo di incidenti di sicurezza, confermando l’aggiornamento degli elenchi di punti di accesso. Le notifiche devono consentire il consolidamento dei dati e non devono ricomprendere dati personali.

Monitoraggio e relazioni periodiche

L’articolo 16 impone a eu-LISA una relazione biennale sul funzionamento tecnico, sull’uso e sulla sicurezza del sistema, con indicatori relativi a standard utilizzati, punti di accesso autorizzati, messaggi tecnici e incidenti di sicurezza. La Commissione deve effettuare una valutazione globale tre anni dopo la presa di consegne e poi ogni quattro anni, valutando anche il ruolo del consiglio di gestione del programma e proponendo eventuali miglioramenti.

Cooperazione con organizzazioni internazionali

L’articolo 17 consente a eu-LISA di concludere accordi di collaborazione con organizzazioni internazionali e soggetti equiparati per consentire loro di richiedere e ricevere assistenza tecnica nell’uso di e-CODEX. Gli accordi possono prevedere la designazione di un corrispondente per ciascun soggetto, purché ciò non incida sui costi di cui all’articolo 20, paragrafo 1.

Modifiche al regolamento (UE) 2018/1726

L’articolo 18 modifica il regolamento istitutivo di eu-LISA: inserisce la responsabilità dell’Agenzia per sviluppo e gestione operativa di e-CODEX; aggiunge un articolo 8 ter sui compiti relativi a e-CODEX; amplia i compiti di monitoraggio della ricerca; stabilisce che i compiti relativi a e-CODEX siano svolti a Tallinn, Estonia; include e-CODEX tra le relazioni sul funzionamento tecnico e tra gli elenchi annuali pubblicati; e inserisce il gruppo consultivo e-CODEX tra gli organi consultivi dell’Agenzia.

Procedura di comitato, costi ed entrata in vigore

L’articolo 19 prevede l’assistenza di un comitato e l’applicazione della procedura di esame del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 20 stabilisce che i costi dei compiti di eu-LISA sono a carico del bilancio generale dell’Unione, mentre quelli relativi ai compiti di Stati membri ed entità gestori sono a loro carico. L’articolo 21 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed enuncia la diretta applicabilità del regolamento.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziariaprocesso civileprocesso penaledigitalizzazione della giustiziaprotezione dei dati

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