Cassazione Penale, Ordinanza n. 19294/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la censura non deducibile nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, gli aveva irrogato una pena sospesa di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 16.000 di multa per reati in materia di armi, esplosivi e sostanze stupefacenti. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e, quindi, la mancata immediata declaratoria di una causa di proscioglimento. La Corte ha però rilevato che la censura non rientrava tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché non attinente alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, con conseguente natura negoziale della decisione
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
indica i soli motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento; la doglianza sull'art. 129 c.p.p. è estranea a tali limiti
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una declaratoria immediata di proscioglimento, ma ritenuto non deducibile nel presente ricorso
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
richiamato per la decisione de plano del ricorso inammissibile
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento sono deducibili in cassazione soltanto i motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale elenco è inammissibile.
- La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è proponibile in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, se non nei limiti dei motivi tassativamente ammessi per tale rito.
- La motivazione della sentenza di patteggiamento può essere necessariamente sintetica, perché la decisione si fonda sull'atto negoziale con cui l'imputato rinuncia all'onere accusatorio di prova dei fatti contestati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19082/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19107/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19143/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19144/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19146/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19147/2025 del 22/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →