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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19294/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la censura non deducibile nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, gli aveva irrogato una pena sospesa di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 16.000 di multa per reati in materia di armi, esplosivi e sostanze stupefacenti. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e, quindi, la mancata immediata declaratoria di una causa di proscioglimento. La Corte ha però rilevato che la censura non rientrava tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché non attinente alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, con conseguente natura negoziale della decisione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indica i soli motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento; la doglianza sull'art. 129 c.p.p. è estranea a tali limiti

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una declaratoria immediata di proscioglimento, ma ritenuto non deducibile nel presente ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la decisione de plano del ricorso inammissibile

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento sono deducibili in cassazione soltanto i motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale elenco è inammissibile.
  • La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è proponibile in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, se non nei limiti dei motivi tassativamente ammessi per tale rito.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento può essere necessariamente sintetica, perché la decisione si fonda sull'atto negoziale con cui l'imputato rinuncia all'onere accusatorio di prova dei fatti contestati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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