Sentenza del 01/03/2017 n. 133 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IVA - RIMBORSO TRIMESTRALE - COSTO FIDEIUSSIONE - RESTITUZIONE - Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva la restituzione delle spese sostenute per la fideiussione prestata per ottenere il rimborso trimestrale e accelerato del credito IVA. La questione riguardava l’applicabilità dell’art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000, secondo cui al contribuente deve essere restituito il costo delle garanzie richieste per ottenere il rimborso di un credito d’imposta. L’Amministrazione riteneva, invece, che tale tutela non comprendesse necessariamente la fideiussione richiesta per il rimborso trimestrale dell’IVA.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata accolta. È stato riconosciuto il diritto alla restituzione del costo della fideiussione, poiché la norma si applica a ogni ipotesi in cui una garanzia sia richiesta per ottenere il rimborso di un credito d’imposta, incluso il rimborso IVA trimestrale. L’art. 8, comma 4, ha carattere precettivo ed è immediatamente applicabile, senza necessità di un apposito decreto attuativo, in quanto volto a salvaguardare l’integrità patrimoniale del contribuente.
Norme richiamate
Art. 8, comma 4, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La disposizione riconosce al contribuente il diritto alla restituzione del costo delle garanzie richieste per ottenere il rimborso di un credito d’imposta. La sua portata comprende anche la fideiussione prestata per ottenere il rimborso trimestrale o accelerato dell’IVA; la norma è immediatamente applicabile e non richiede un decreto di attuazione.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione richiede una fideiussione come condizione per ottenere il rimborso di un credito d’imposta, il costo della garanzia può essere chiesto a rimborso dal contribuente, se ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
- La tutela non è limitata ai rimborsi annuali o ordinari: può estendersi anche ai rimborsi trimestrali, accelerati o comunque ottenuti mediante prestazione di una garanzia.
- Una norma dello Statuto dei diritti del contribuente che riconosce direttamente il rimborso del costo della garanzia può essere applicata anche in assenza di disposizioni regolamentari o decreti attuativi.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare sia l’effettivo pagamento del costo della fideiussione sia il collegamento diretto tra la garanzia e il rimborso del credito d’imposta.
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