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Legge

L.R. Marche 20/2009

Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 "Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"

Normativa regionaleL.R. Marche 20/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica in più punti la l.r. 18/2008 su Comunità montane e gestione associata di funzioni e servizi comunali, con norme finali e transitorie per il passaggio di competenze. Prevede la decadenza degli organi delle Comunità montane A e B dopo 10 giorni dall’entrata in vigore, la nomina del presidente in carica a commissario straordinario e termini per alcuni adempimenti della Giunta.

Modifiche alla disciplina delle Comunità montane e dell’esercizio associato di funzioni comunali

Modifiche alla disciplina delle Comunità montane e dell’esercizio associato di funzioni comunali

La legge regionale, applicabile nel territorio della Regione interessata, interviene sulla l.r. 1 luglio 2008, n. 18, riorganizzando alcuni profili della disciplina delle Comunità montane e dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Il testo fornito contiene soprattutto rinvii alle sostituzioni e integrazioni di articoli della legge previgente, oltre a norme finali e transitorie di immediata operatività.

Oggetto delle modifiche alla l.r. 18/2008

Il provvedimento sostituisce integralmente gli articoli 4, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 18/2008, inserisce l’articolo 14-bis e modifica l’articolo 23 della medesima legge. Inoltre abroga l’articolo 11 e il comma 10 dell’articolo 23 della l.r. 18/2008.

Norme transitorie sulle Comunità montane A e B

Decorsi dieci giorni dall’entrata in vigore della legge, gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane “A” e “B”, istituite dalla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, decadono dalle funzioni e i componenti cessano dalle cariche.

Il presidente della Comunità montana in carica alla data di entrata in vigore assume le funzioni di commissario straordinario dell’ente. A tale soggetto è affidata anche la ricognizione di:

  • consistenza patrimoniale;
  • personale in servizio;
  • rapporti giuridici pendenti.

Gestione delle risorse del fondo per la montagna

Le risorse del fondo per la montagna già iscritte nel bilancio di previsione 2009 continuano a essere gestite secondo le leggi regionali abrogate dall’articolo 25 della l.r. 18/2008. La disposizione ha quindi efficacia limitata a quelle risorse e a quel bilancio annuale.

Adempimenti della Giunta regionale e convocazione del Consiglio comunitario

La proposta della Giunta regionale prevista dal comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 18/2008 deve essere adottata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

La prima seduta del Consiglio comunitario è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

Abrogazioni

La legge elimina dall’ordinamento, per effetto del rinvio contenuto nelle note, l’articolo 11 e il comma 10 dell’articolo 23 della l.r. 18/2008. Queste abrogazioni si inseriscono nel più ampio riassetto della disciplina delle Comunità montane introdotto dalla riforma del 2008 e qui ulteriormente corretto.

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