L.R. Marche 16/2009
Norme a sostegno del consumo dei prodotti agricoli di origine regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove nelle Marche la filiera corta e il consumo di prodotti agricoli regionali, incentivandone l’uso nella ristorazione collettiva e negli esercizi di somministrazione/vendita. Prevede contributi, un logo regionale, un sito informativo e mercati riservati alla vendita diretta. Le spese sono autorizzate dal 2010.
Sostegno al consumo e alla promozione dei prodotti agricoli regionali marchigiani
Sostegno al consumo e alla promozione dei prodotti agricoli regionali marchigiani
La legge della Regione Marche persegue la valorizzazione della filiera corta agroalimentare e mira a favorire il consumo, la commercializzazione e la conoscenza dei prodotti agricoli regionali. La disciplina si concentra su ristorazione collettiva, somministrazione e vendita al pubblico, informazione ai consumatori e vendita diretta.
Finalità e ambito di intervento
La Regione promuove:
- l’utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva pubblica;
- l’utilizzo dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande;
- la valorizzazione delle produzioni agricole regionali e la conoscenza della loro qualità e delle tradizioni alimentari locali.
L’intervento è rivolto esclusivamente al territorio marchigiano e alle produzioni provenienti dalle aziende agricole regionali.
Ristorazione collettiva pubblica
La Regione concede contributi ai soggetti pubblici che, nei servizi di ristorazione collettiva, assicurano l’impiego di prodotti agricoli regionali in misura non inferiore al 50% in valore dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.
Nei bandi di gara per appalti di servizi o di fornitura di prodotti alimentari e agro-alimentari destinati alla ristorazione collettiva possono essere previste premialità per l’uso di prodotti regionali oltre la soglia del 50%.
I beneficiari dei contributi devono esporre in modo adeguato le informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti impiegati nella preparazione dei pasti, così da informare gli utenti.
La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità di concessione dei contributi, previo parere della competente commissione assembleare.
Somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande
Alle imprese che operano nel territorio regionale nella somministrazione o vendita al pubblico di alimenti e bevande viene riconosciuto l’uso di un apposito logo regionale, se nell’anno si approvvigionano per almeno il 50% in valore di prodotti provenienti da aziende agricole regionali.
L’approvvigionamento deve essere documentato nelle fatture di acquisto, che devono indicare:
- origine;
- natura;
- quantità;
- qualità dei prodotti acquistati.
Le imprese ammesse sono inserite in un circuito promozionale regionale, da realizzare nell’ambito delle iniziative e degli eventi promozionali della Regione per la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali.
La Giunta regionale disciplina con proprio atto:
- caratteristiche del logo;
- modalità di rilascio, utilizzo e revoca;
- modalità di realizzazione del circuito promozionale.
Promozione e informazione ai consumatori
Per diffondere la conoscenza dei prodotti agricoli regionali, la Giunta regionale attiva un sito web costantemente aggiornato che riporta:
- l’elenco degli imprenditori agricoli regionali che effettuano vendita diretta, anche di prodotti manipolati e trasformati;
- l’elenco delle imprese di trasformazione agroalimentare che utilizzano almeno il 50% di materie prime prodotte nelle Marche;
- l’elenco dei Comuni che mettono a disposizione spazi per la vendita diretta ai sensi del d.m. 20 novembre 2007, con indicazione di localizzazione, orari, giorni di attività e posti disponibili;
- l’elenco dei beneficiari dei contributi previsti per la ristorazione collettiva;
- l’elenco delle imprese ammesse al logo regionale e al circuito promozionale.
La Giunta può inoltre organizzare e promuovere campagne divulgative e promozionali sui prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale.
Punti di vendita diretta e mercati riservati
I Comuni istituiscono o autorizzano, ai sensi del d.m. 20 novembre 2007, mercati riservati alla vendita diretta gestiti da imprese agricole singole o associate.
In tali mercati:
- le produzioni alimentari di ciascuna azienda devono provenire per almeno il 70% dalla stessa azienda agricola;
- per la restante quota è ammessa la produzione agricola regionale.
Resta salva la possibilità per gli imprenditori agricoli di istituire altre tipologie di mercati riservati alla vendita diretta, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sanità.
Disposizioni finanziarie
L’attuazione della legge comporta una spesa autorizzata a decorrere dall’anno 2010 tramite legge finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Le somme necessarie sono iscritte nella UPB 3.09.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, a valere sui capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire per la gestione nel programma operativo annuale.
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