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Legge

L.R. Marche 19/2009

Riconoscimento delle associazioni dei marchigiani residenti in altre regioni d'Italia

Normativa regionaleL.R. Marche 19/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge marchigiana riconosce le associazioni dei marchigiani residenti in altre regioni italiane che svolgono attività socio-culturali senza fini di lucro. Istituisce un albo regionale e una consulta con funzioni propositive e consultive; la Regione può avvalersi di tali associazioni per iniziative turistiche e culturali. Nessun obbligo di finanziamento deriva dall’iscrizione all’albo.

Riconoscimento delle associazioni dei marchigiani fuori regione e istituzione di albo e consulta

Riconoscimento delle associazioni dei marchigiani residenti fuori regione

La legge della Regione Marche riconosce il ruolo delle associazioni dei marchigiani residenti in altre regioni italiane che operano con continuità per finalità sociali, culturali e ricreative. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico, culturale e sociale delle Marche e rafforzare il legame con la comunità marchigiana presente nel resto d’Italia.

Albo regionale delle associazioni

Presso il servizio regionale competente in materia di emigrazione è istituito un albo delle associazioni dei marchigiani residenti in altre regioni italiane. Possono chiedere l’iscrizione le associazioni senza scopo di lucro che promuovono, diffondono o realizzano iniziative socio-culturali volte a valorizzare il rapporto con la terra d’origine e a rinsaldare i rapporti culturali con le Marche.

La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità:

  • per l’iscrizione all’albo;
  • per la cancellazione.

L’iscrizione all’albo non comporta alcun obbligo di sostegno finanziario a carico della Regione.

Collaborazione con le associazioni iscritte

La Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni iscritte all’albo per la promozione, la diffusione o la realizzazione dei propri programmi di attività turistiche e culturali. La norma configura quindi un rapporto di collaborazione istituzionale, senza attribuire automaticamente contributi o altri benefici economici.

Consulta dei marchigiani residenti in altre regioni italiane

Entro 60 giorni dall’inizio di ogni legislatura, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, convoca la Consulta dei marchigiani residenti in altre regioni italiane. La Consulta è composta dai rappresentanti delle associazioni iscritte all’albo.

La Consulta svolge funzioni:

  • propositive;
  • consultive; nei confronti della Giunta regionale, anche per lo sviluppo delle attività svolte in collaborazione con le associazioni.

Nella prima seduta la Consulta elegge il proprio Presidente, il quale partecipa ai lavori del Consiglio dei marchigiani all’estero secondo quanto previsto dalla disciplina regionale richiamata.

La partecipazione ai lavori della Consulta è gratuita.

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