L.R. Marche 15/2009
Norme in materia di delocalizzazioni e incentivi alle imprese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche promuove la tutela dell’occupazione contro gli effetti delle delocalizzazioni industriali. Prevede la revoca dei contributi regionali, con interessi legali, se l’impresa delocalizza, non mantiene le unità produttive per almeno 5 anni dall’erogazione o viola norme sulla sicurezza sul lavoro. Esclusi i contributi di cofinanziamento di programmi comunitari. Controlli sempre possibili e relazione annuale entro il 31 marzo.
Delocalizzazioni industriali e revoca dei contributi regionali
Norme in materia di delocalizzazioni e incentivi alle imprese
La legge regionale delle Marche mira a ridurre i rischi connessi alla delocalizzazione industriale e a salvaguardare i livelli occupazionali. La disciplina interviene sui contributi regionali già concessi alle imprese, prevedendo meccanismi di revoca e controlli per assicurare il rispetto degli impegni assunti.
Finalità e ambito di applicazione
La finalità della legge è la tutela dell’occupazione nel rispetto della normativa statale, attraverso strumenti di contrasto agli effetti della delocalizzazione produttiva. La disciplina riguarda i contributi regionali concessi alle imprese nell’ambito delle politiche di sostegno regionale.
Revoca dei contributi regionali
La Giunta regionale dispone la revoca dei contributi regionali, con applicazione degli interessi legali, nei seguenti casi:
- delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione;
- delocalizzazione realizzata anche mediante cessione di ramo d’azienda o trasferimento di attività produttive appaltate a terzi, quando ciò comporti riduzione del personale dell’impresa entro cinque anni dall’erogazione del contributo;
- mancato mantenimento delle unità produttive per almeno cinque anni dall’erogazione del contributo;
- mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
La revoca opera quindi in relazione a condotte successive all’erogazione del contributo e, per alcuni casi, entro il termine quinquennale previsto dalla legge.
Esclusioni
Le disposizioni sulla revoca non si applicano ai contributi regionali erogati a titolo di cofinanziamento di programmi comunitari.
Controlli e verifiche
La Regione può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, sui contributi erogati, al fine di verificare il rispetto della legge e delle condizioni connesse ai benefici concessi.
Relazione annuale sull’attuazione
La Giunta regionale deve presentare all’Assemblea legislativa, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 7 lug 2009L.R. Marche 16/2009
- Legge · 28 lug 2009L.R. Marche 18/2009
- Legge · 28 lug 2009L.R. Marche 17/2009
- Legge · 4 ago 2009L.R. Marche 20/2009
- Legge · 4 ago 2009L.R. Marche 19/2009
- Legge · 26 mag 2009L.R. Marche 12/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →