Cassazione Penale, Sentenza n. 20962/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/10/2024 che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione limitata al periodo di custodia cautelare in carcere dal 20/11/2016 al 28/03/2019. Il ricorrente deduce la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 314 cod. proc. pen.) per omissione di motivazione in ordine al perché determinate condotte a lui attribuite (partecipazione a una conversazione su una fornitura di pesce in cui suggeriva di rivolgersi a Cimato; partecipazione a una cena fra esponenti della cosca) potessero essere ritenute sintomatiche dell'appartenenza all'associazione mafiosa. Sottolinea che tali condotte erano già state ritenute non dimostrative dal giudice di merito e che il contesto non era stato valorizzato ai fini cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata l'ordinanza impugnata, che — in veste di giudice della riparazione — ha valutato in modo autonomo gli elementi probatori e individuato condotte (presenza a incontri riservati, partecipazione a cena con affiliati, suggerire di rivolgersi a un esponente della cosca, timore di reazioni da altri gruppi) idonee a dimostrare contiguità/inserimento del Caprino nelle dinamiche della cosca Bellocco-Cimato e quindi ostative al riconoscimento dell'indennizzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; non sono state liquidate le spese sostenute dal Ministero resistent
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen. (riparazione per ingiusta detenzione)
Il giudice della riparazione ha autonomia rispetto al giudizio di merito: deve rivalutare compiutamente gli elementi probatori per verificare se la detenzione sia stata determinata anche dalla condotta del detenuto (dolo o colpa grave). Occorre esaminare comportamenti anteriori e successivi alla perdita della libertà e valutare se abbiano creato una falsa apparenza di configurabilità del reato.
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
Norma sostanziale che definisce l'oggetto della contestazione originaria: la Corte ha valutato se le condotte del ricorrente fossero compatibili con i caratteri di un'azione o contiguità alla associazione di tipo mafioso (segretezza, funzione sinergica, ruolo operativo).
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Contro l'ordinanza di rigetto il ricorrente ha prospettato violazione di legge per carenza motivazionale. La Corte di Cassazione ha però ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia fornito motivazione logica e puntuale, per cui il motivo ex art. 606 c) risulta infondato.
art. 125 cod. proc. pen. (obblighi motivazionali)
Richiamato in relazione alla presunta omissione motivazionale: la Corte ha ritenuto adempiuti i requisiti motivazionali richiesti, considerata la spiegazione delle ragioni per cui le condotte valutate erano idonee a creare la falsa apparenza di partecipazione a contesti 'ndranghetistici.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per indicare i limiti formali della esposizione dei motivi in cassazione: il ricorso è stato formulato nei limiti consentiti da tale norma.
art. 43 c.p. (nozione di colpa)
La Corte richiama la definizione di colpa ai fini dell'esclusione della riparazione: condotte di macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che prevedibilmente possono attirare l'attenzione dell'autorità sono ostative al riconoscimento dell'indennizzo.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito: l'assoluzione penale non impone in automatico il diritto all'indennizzo.
- Il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta del detenuto abbia creato una falsa apparenza di illiceità tale da giustificare la misura cautelare; rilevano atti e comportamenti sia extraprocessuali sia processuali anteriori e successivi alla privazione della libertà.
- Presenza a incontri riservati, partecipazione a cene fra esponenti di cosche, e interventi attivi volti a ricercare il placet di esponenti mafiosi possono essere considerati elementi indicativi di contiguità o inserimento e ostativi all'indennizzo.
- Per ottenere la riparazione è utile documentare diligentemente la propria condotta (alibi, spiegazioni, assenza di ruolo attivo) e dimostrare l'assenza di negligenza o di comportamento idoneo a ingenerare l'intervento dell'autorità.
- In sede di Cassazione il controllo è di diritto: il ricorso deve indicare specifiche violazioni di legge o carenze motivazionali; se la motivazione dell'atto impugnato è logica e puntuale il ricorso è destinato a fallire.
- Le memorie difensive dello Stato che non affrontano i motivi specifici del ricorso possono comportare che le spese da esse sostenute non siano rimborsate, ma questo non incide sulla fondatezza del ricorso principale.
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