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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40088/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Napoli del 04/07/2022 ritenuta dalla difesa irragionevole nella quantificazione dell'aumento di pena per la continuazione esterna ai sensi dell'art. 81 c.p. Il ricorrente deduce che la Corte non ha adeguatamente considerato l'attenuante speciale per la collaborazione (concessa in precedenti fasi) anche con riferimento al reato per cui si procedeva, per cui l'aumento avrebbe dovuto essere mantenuto al minimo e coerente con i criteri già adottati nella sentenza irrevocabile. Si lamenta altresì la sproporzione dell'aumento (in particolare un anno e tre mesi per un capo di imputazione, a fronte di pene inferiori per reati collegati dalla continuazione interna). In precedenza la VI sezione penale della Cassazione (sent. /5/2021) aveva annullato una decisione sul punto per carenza di motivazione circa il contemperamento dell'aumento con la particolare posizione dell'imputato e la sua collaborazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione sufficiente circa la scelta della misura dell'aumento di pena per la continuazione esterna (aumento di anni 1 e mesi 3), valutando la gravità del reato associativo, la pena inflitta in primo grado per l'associazione (con attenuante della collaborazione e sconto per il rito), la personalità criminale dell'imputato antecedente la scelta collaborativa e lo specifico ruolo ricoperto nel sodalizio organizzato da Bidognetti. La Corte ha ritenuto il motivo del ricorrente come aspecifico e sostanzialmente vertente su questioni di fatto, quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La quantificazione dell'aumento per la continuazione va adeguatamente motivata tenendo conto della gravità del reato cui si collega la continuazione, della pena base su cui operare l'aumento e delle circostanze personali dell'imputato (es. ruolo nel sodalizio). L'attenuante per collaborazione può essere oggetto di valutazione ma non necessariamente azzera l'aumento se la Corte ritiene rilevanti elementi antecedenti alla collaborazione

  • Cass. pen., Sez. VI, sentenza maggio 2021 (giurisprudenza citata)

    Principio secondo cui, nella quantificazione dell'aumento per continuazione esterna, il giudice di merito deve esplicitare se e in quale misura ha tenuto conto della particolare posizione dell'imputato e della rilevanza della sua collaborazione, soprattutto se l'imputato ha avuto ruolo significativo nell'organizzazione criminale; carenza di tale motivazione può determinare l'annullamento

Massime di principio

  • Il giudice che applica un aumento di pena per continuazione deve motivare chiaramente la misura dell'aumento confrontandola con la pena base e con la gravità delle condotte aggregate; motivazioni generiche possono essere ritenute valide se spiegano il nesso tra gravità del reato, personalità del reo e ruolo nel sodalizio
  • L'attenuante per collaborazione va valutata nel complesso della personalità e del comportamento dell'imputato: la sua concessione non impone automaticamente una riduzione dell'aumento per continuazione se il giudice ritiene che rilevino elementi antecedenti o la gravità dell'associazione
  • I rimedi in Cassazione richiedono argomentazioni specifiche di diritto: censure fondate su fatti o generiche contestazioni di non proporzionalità, prive di precisa indicazione di vizio giuridico o carenza logico-giuridica nella motivazione, possono essere dichiarate inammissibili
  • In caso di precedente annullamento per carenza motivazionale, la Corte d'appello in sede di rinvio deve esplicitare come ha rettificato la motivazione tenendo conto dei profili indicati dalla Cassazione, documentando il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti nella nuova dosimetria
  • Chi impugna la quantificazione dell'aumento per continuazione dovrebbe indicare con precisione quale criterio giuridico è stato violato e come la motivazione sia illogica o insufficiente, mostrando il concreto disallineamento tra fattispecie e misura applicata

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