Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 422/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dalla Prefettura – UTG di Varese in data 07.01.2026 avente ad oggetto la inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 23.11.2022.

Giustizia amministrativa202600860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, da un lato, che la controversia presenti profili di complessità incompatibili con la sommaria delibazione propria della fase cautelare e, dall'altro, che non sussista un pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La decisione non definisce il merito della domanda di annullamento.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura-UTG di Varese del 7 gennaio 2026, con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 23 novembre 2022. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha negato la misura per l'assenza di un pericolo di danno grave e irreparabile e per la complessità della controversia.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può negare la misura richiesta quando la complessità della controversia richieda un esame incompatibile con la cognizione sommaria propria della cautela e, comunque, non risulti dimostrato un pericolo di danno grave e irreparabile.
  • L'assenza del periculum in mora, ossia del pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato, è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza che ciò comporti una decisione definitiva sulla fondatezza dell'azione di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.