Risoluzione n. 351 del 7/08/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’iscrizione all’AIRE non basta da sola a escludere la residenza fiscale in Italia: occorre verificare, in base al TUIR e alla convenzione Italia-Regno Unito, domicilio, residenza anagrafica e centro degli interessi personali e patrimoniali. Se permane un collegamento significativo con l’Italia, il soggetto resta fiscalmente residente e tassato su tutti i redditi ovunque prodotti.
Residenza fiscale all’estero e criteri di collegamento con l’Italia
Residenza fiscale all’estero e criteri di collegamento con l’Italia
La risoluzione esamina il caso di un contribuente che, trasferitosi nel Regno Unito per svolgere l’attività di allenatore di calcio, chiede chiarimenti sulla propria residenza fiscale per il periodo successivo al trasferimento. L’Agenzia delle Entrate richiama sia la normativa interna sia la convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, per chiarire quando un soggetto possa essere considerato fiscalmente non residente in Italia.
Quesito presentato dal contribuente
Il contribuente ha stipulato un contratto di lavoro con una squadra di calcio con sede nel Regno Unito e, dal novembre 2007, si è cancellato dall’anagrafe del Comune di precedente residenza, iscrivendosi all’AIRE e trasferendo la propria residenza nella città inglese. Precisa inoltre che:
- per tutto il 2007 è stato titolare di partita IVA, cessata il 31 dicembre 2007;
- possiede in Italia alcuni immobili;
- nel Comune di precedente residenza vivono il coniuge, economicamente indipendente e non fiscalmente a carico, e la figlia, anch’essa economicamente indipendente e con domicilio distinto.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo l’istante:
- dovrebbe essere considerato residente all’estero ai fini fiscali per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009;
- per il 2007 dovrebbe versare in Italia le imposte sul reddito da lavoro autonomo prodotto in Italia e sui redditi da fabbricati;
- per il 2008 e il 2009 dovrebbe essere soggetto solo alle imposte relative ai redditi da fabbricati, comprese Irpef, addizionali regionali e comunali e ICI.
Convenzione Italia-Regno Unito e criterio della residenza
L’Agenzia richiama in via preliminare la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329. In particolare, l’art. 4, paragrafo 1, definisce residente di uno Stato contraente come la persona assoggettata a imposta in quello Stato in ragione del domicilio, della residenza, della sede di direzione o di criteri analoghi. Il paragrafo 2 dello stesso articolo stabilisce i criteri di risoluzione dei conflitti di doppia residenza, applicabili solo quando la persona risulti residente in entrambi gli Stati secondo le rispettive leggi interne.
La convenzione, quindi, rinvia anzitutto alle norme nazionali dei due Stati; solo se entrambe conducono a una doppia residenza, intervengono i criteri convenzionali per dirimere il conflitto.
Disciplina interna del TUIR
Per stabilire se il contribuente sia residente in Italia, l’Agenzia richiama l’art. 2, comma 2, del TUIR, secondo cui sono considerati residenti coloro che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono:
- iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti; oppure
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile; oppure
- hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile.
I tre requisiti sono alternativi: è sufficiente che ne ricorra uno solo perché il soggetto sia considerato residente fiscalmente in Italia.
Iscrizione all’AIRE e valore probatorio
La risoluzione ribadisce che l’iscrizione all’AIRE non è di per sé sufficiente a escludere la residenza o il domicilio in Italia. Richiamando la circolare 2 dicembre 1997, n. 304, l’Agenzia precisa che la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione all’AIRE non costituiscono elementi determinanti per escludere domicilio o residenza nello Stato, poiché tali elementi possono essere desunti con qualunque mezzo di prova anche in contrasto con i dati anagrafici.
Ne deriva che:
- l’iscrizione all’AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente per essere considerati non residenti;
- l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, invece, è da sola sufficiente a far presumere la residenza in Italia.
Definizioni civilistiche di domicilio e residenza
La risoluzione richiama l’art. 43 del codice civile, secondo cui:
- il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede dei propri affari e interessi;
- la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Ai fini fiscali, questi concetti rilevano in modo alternativo: è sufficiente la sussistenza di uno solo di essi per integrare la residenza fiscale in Italia.
Interpretazione di dimora abituale, domicilio e interessi
La circolare n. 304 del 1997 viene richiamata per chiarire che la dimora abituale si caratterizza per:
- un elemento oggettivo, cioè la permanenza in un dato luogo;
- un elemento soggettivo, cioè la volontà di stabilirsi in quel luogo.
Quanto al domicilio, esso esprime la volontà di stabilire e conservare in un determinato luogo la sede principale dei propri affari e interessi e non richiede la presenza fisica continuativa. L’espressione “affari e interessi” va intesa in senso ampio e comprende non solo rapporti economici e patrimoniali, ma anche rapporti morali, sociali e familiari.
Indici significativi per la residenza fiscale
L’Agenzia elenca una serie di elementi che possono assumere rilievo per valutare la residenza fiscale di un soggetto, anche se l’attività lavorativa è svolta prevalentemente all’estero:
- disponibilità di un’abitazione permanente;
- presenza della famiglia;
- accredito di proventi comunque conseguiti;
- possesso di beni, anche mobiliari;
- partecipazione a riunioni d’affari;
- titolarità di cariche sociali;
- sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o club;
- organizzazione della propria attività e dei propri impegni, anche internazionali, direttamente o tramite soggetti operanti in Italia.
Questi elementi devono essere valutati complessivamente per verificare se il soggetto abbia effettivamente perso ogni significativo collegamento con l’Italia.
Rilievo della permanenza di legami familiari e patrimoniali in Italia
La risoluzione afferma che la permanenza in Italia dei legami familiari o del centro degli interessi patrimoniali e sociali è di per sé sufficiente a realizzare un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano. Viene richiamata anche una precedente risoluzione ministeriale del 14 ottobre 1988, n. 8/1329, che aveva considerato residente in Italia un soggetto che, pur avendo trasferito all’estero la residenza e svolgendo lì la propria attività, aveva mantenuto in Italia il centro degli interessi familiari e sociali.
Limiti dell’interpello e necessità di accertamento
L’Agenzia sottolinea che la verifica dello status di residente fiscale richiede l’esame di relazioni personali e reali con il Paese e non può essere compiuta in sede di interpello, ma solo eventualmente in sede di accertamento. In altri termini, la qualificazione fiscale dipende da una valutazione di fatto complessiva delle circostanze concrete.
Effetti fiscali della residenza in Italia
Qualora, sulla base dei criteri indicati, il soggetto risulti residente in Italia, trova applicazione l’art. 3 del TUIR: il residente è tassato in relazione a tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti. Solo i non residenti sono soggetti a imposizione limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Indicazione finale
La risoluzione conclude demandando alle Direzioni Regionali la vigilanza sull’applicazione uniforme dei principi enunciati.
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