Risoluzione n. 352 del 7/08/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate dichiara inammissibile l’istanza di disapplicazione dell’art. 167 TUIR, perché la società controllata in Uruguay non risulta residente in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato secondo il D.M. 21 novembre 2001. La decisione si fonda sul fatto che il regime agevolato della zona franca non deriva da accordi o provvedimenti con l’amministrazione finanziaria locale, ma da norme legislative generali applicabili a tutti i soggetti ivi residenti.
Istanza di interpello sulla disapplicazione dell’art. 167 TUIR per una controllata in Uruguay
Istanza di interpello per la disapplicazione dell’art. 167 TUIR
La risoluzione esamina un’istanza con cui il soggetto istante chiede di non applicare la disciplina delle società controllate estere prevista dall’articolo 167 del TUIR ai redditi prodotti da una controllata con sede in Uruguay. L’istanza è motivata dalla presunta effettiva operatività industriale o commerciale della controllata, svolta mediante una struttura organizzativa idonea.
Contesto del gruppo e caratteristiche della controllata
L’istante rappresenta che il Gruppo Alfa, con casa madre in Finlandia, è leader nella produzione e fornitura di sistemi tintometrici avanzati e prodotti vernicianti, con un fatturato mondiale nel 2006 pari a circa 169 milioni di euro e circa 900 dipendenti distribuiti in 11 Paesi, tra cui l’Uruguay.
In Uruguay il Gruppo è presente operativamente dal 1992, con società che si occupano di assemblaggio di macchinari e della loro commercializzazione. Nel 2006 l’istante ha acquistato il controllo totalitario della società Beta, successivamente rinominata Alfa, con sede legale nella zona franca denominata Zonamerica, nell’area urbana di Montevideo.
Attività svolta dalla società uruguaiana
L’istante descrive in modo dettagliato le attività della controllata, che comprendono:
- individuazione e approccio dei clienti;
- gestione della gamma dei prodotti commercializzati, esclusivamente del Gruppo;
- raccolta e gestione degli ordini dei clienti locali;
- organizzazione di esibizioni e stand;
- predisposizione e diffusione di cataloghi e materiale informativo;
- partecipazione a fiere;
- definizione autonoma delle garanzie a tutela dei pagamenti;
- gestione dei crediti, inclusa l’apertura di lettere di credito e la definizione dei credit limits;
- coordinamento logistico del flusso ordine-spedizione-importazione-installazione;
- gestione diretta o indiretta del servizio post-vendita, comprendente manutenzione, installazione, test e calibrazione dei prodotti, ricambistica, garanzia, monitoraggio dei reclami e analisi delle difettosità e delle performance di mercato;
- gestione della formazione dei clienti;
- ogni altra attività di assistenza ai clienti locali.
La società dispone inoltre di una struttura organizzativa ritenuta adeguata, costituita da un locale in locazione adibito a officina, deposito e ufficio vendite, e da personale dipendente pari a 12 addetti. Il fatturato deriva dalla vendita di beni.
Quadro normativo richiamato
L’istanza è collegata alla disciplina dell’articolo 167 del TUIR e alla possibilità di disapplicazione prevista dal comma 5, qualora ricorrano le condizioni indicate dall’istante, ossia l’effettivo svolgimento di un’attività industriale o commerciale principale mediante una struttura organizzativa idonea.
L’Agenzia richiama inoltre il D.M. 21 novembre 2001, articolo 3, comma 1, n. 15, secondo cui l’Uruguay è considerato Stato a regime fiscale privilegiato soltanto con riferimento:
- alle società esercenti attività bancarie;
- alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.
È richiamato anche il comma 2 del medesimo articolo, relativo alle società che usufruiscono di regimi fiscali agevolati in virtù di accordi o provvedimenti dell’amministrazione finanziaria dell’Uruguay.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che la controllata descritta non rientra tra le società bancarie né tra le holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. Di conseguenza, non può essere considerata residente o localizzata in Uruguay ai fini del citato articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale.
Parimenti, l’Agenzia esclude l’applicazione del comma 2, poiché il regime fiscale agevolato della zona franca non deriva da accordi o provvedimenti con l’amministrazione finanziaria locale, ma opera per effetto di disposizioni legislative generali applicabili a tutti i soggetti, nazionali ed esteri, residenti nella zona franca stessa.
Esito
La conclusione dell’Amministrazione è che l’istanza di interpello è inammissibile per mancanza di un presupposto essenziale: la residenza in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato individuato dal D.M. 21 novembre 2001. Non viene quindi affrontato nel merito il tema della disapplicazione dell’art. 167 TUIR.
Indicazione finale
La risoluzione si chiude con l’avvertenza che le Direzioni Regionali dovranno vigilare affinché i principi enunciati vengano applicati in modo uniforme.
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