Cassazione Penale, Sentenza n. 17645/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Gatta ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più pronunce penali: 1) sentenza del Tribunale di Rieti del 23/05/2019 per furto e tentato furto commessi tra il 17/04/2018 e il 21/07/2018; 2) sentenza della Corte d'appello di Bari del 16/01/2020 (irrevocabile 03/03/2020) per rapina, ricettazione, resistenza e lesioni commessi il 25/09/2018; 3) sentenza della Corte d'appello di Bari del 23/07/2020 (irrevocabile 28/01/2022) per associazione a delinquere, rapine aggravate, furti aggravati, tentativi di furto e ricettazione commessi tra il 22/08/2018 e il 28/09/2018. La Gatta deduceva vizio di motivazione perché la Corte territoriale, pur avendo precedentemente riunito i reati delle sentenze 2) e 3) sotto il vincolo della continuazione, aveva escluso la continuazione con i fatti giudicati dal Tribunale di Rieti sostenendo che diversità di complici, successiva adesione a un'associazione con persone diverse, differenze cronologiche, modalità esecutive e solo parziale coincidenza territoriale impedivano di ritenere un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, dopo una precedente cassazione con rinvio per incompletezza della motivazione, la Corte d'appello di Bari ha fornito una motivazione ampia e analitica che ha spiegato perché non poteva ritenersi il vincolo della continuazione tra i reati: i fatti iniziali furono commessi con complici diversi; successivamente l'imputato aderì a una associazione con persone e finalità diverse; vi erano differenze nelle modalità esecutive, una cesura temporale e solo parziale coincidenza territoriale. La Corte ha ricordato che l'omogeneità tipologica e la contiguità spazio-temporale sono solo indici e non bastano da soli a provare la preordinazione di un disegno criminoso. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del giudizio.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Occorre verificare che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali; la mera contiguità tipologica e territoriale non è sufficiente a dimostrare la preordinazione.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013 (P.)
L'omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale sono indicatori utili ma da soli non provano l'esistenza di un unico disegno criminoso.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015 (Bordoni)
Il riconoscimento del reato continuato richiede l'esistenza di un "programma di massima", cioè una deliberazione di fondo le cui linee essenziali siano presenti al momento del primo atto criminoso.
Art. 81 c.p. (disciplina della concorrenza di reati)
Norma di riferimento sulla concorrenza e continuazione: la valutazione deve considerare l'aspetto intellettivo e la volontà unitaria dell'agente; la continuità richiede più che semplice similarità materiale delle condotte.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare che, al momento del primo reato, i successivi fossero già concepiti almeno nelle linee essenziali (esistenza di un "programma di massima").
- Indicatori utili: identità o continuità dei partecipanti, omogeneità del modus operandi, coincidenza dei bersagli o del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale. Tuttavia nessun indice è decisivo da solo.
- La variazione dei complici, l'ingresso successivo in associazioni diverse, differenze significative nelle modalità esecutive o una cesura temporale possono far ritenere interrotta la continuità e configurare una pluralità di delitti autonomi.
- In sede di esecuzione si applica lo stesso rigore valutativo che vige nel processo di cognizione: il giudice deve motivare analiticamente perché ritiene o esclude la continuazione.
- L'onere probatorio ricade su chi chiede il riconoscimento della continuazione: bisogna fornire elementi concreti che evidenzino la preordinazione unitaria delle condotte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17511/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17512/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17513/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17514/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17519/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17521/2025 del 09/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →