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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18013/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per guida senza patente, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 c.p. In particolare, ha sostenuto che la Corte territoriale avesse attribuito eccessivo rilievo a due precedenti penali molto risalenti nel tempo per escludere ogni forma di resipiscenza e per aggravare il giudizio sulla capacità a delinquere. Inoltre, ha contestato la mancata considerazione, ai fini della commisurazione della pena, delle gravi condizioni di salute del padre, poi deceduto, che lo avrebbero indotto a utilizzare l'automobile per soddisfare le esigenze del genitore disabile. La Cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze manifestamente infondate, osservando che il giudice di merito può valorizzare i precedenti specifici come indice della personalità e che, nel caso concreto, non risultava che l'imputato stesse effettivamente trasportando il padre in ospedale al momento del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello in ordine ai precedenti penali specifici dell'imputato, legittimamente considerati ai fini della commisurazione della pena e della capacità a delinquere. Ha inoltre escluso che le condizioni di salute del padre potessero integrare una circostanza rilevante ai sensi dell'art. 133 c.p., poiché non era emerso che al momento del fatto l'imputato stesse effettivamente accompagnando il genitore in ospedale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, D.Lgs. 285/1992

    Disposizione sanzionatoria richiamata come base del reato di guida senza patente, per il quale l'imputato era stato condannato nei gradi di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Norma sul vizio di violazione di legge invocata dal ricorrente per denunciare l'erronea applicazione dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Criterio di commisurazione della pena; il giudice di merito può valorizzare precedenti penali specifici e elementi attinenti alla personalità dell'imputato, purché dia motivazione congrua.

  • art. 133, comma 2, n. 2, c.p.

    Consente di considerare, nella determinazione della pena, i precedenti penali e la capacità a delinquere; nella specie, i precedenti specifici sono stati ritenuti legittimamente valorizzabili.

  • art. 133, comma 2, n. 4, c.p.

    Riguarda le condizioni di vita e i motivi a delinquere; nel caso concreto la Corte ha escluso che le condizioni di salute del padre potessero giustificare o attenuare la condotta, non essendo provato il trasporto del genitore al momento del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, assenza che la Corte ha escluso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di commisurazione della pena, il giudice di merito dispone di un ampio potere discrezionale, ma deve indicare in motivazione gli elementi ritenuti rilevanti tra quelli previsti dall'art. 133 c.p.; la valutazione è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
  • I precedenti penali specifici, anche se risalenti, possono essere legittimamente valorizzati come indice della capacità a delinquere e della propensione alla reiterazione di condotte della stessa specie, quando la motivazione dia conto della loro rilevanza nel caso concreto.
  • Circostanze personali o familiari del reo possono incidere sulla pena solo se risultano concretamente incidenti sulla condotta e adeguatamente provate; non sono sufficienti allegazioni astratte o non riscontrate dalle risultanze processuali.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in una mera contestazione del giudizio di merito, senza evidenziare reali errori di diritto o vizi logici manifesti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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