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Sentenza

Sentenza del 04/06/2019 n. 15203 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo Studio ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, emessa in sede di rinvio, che aveva negato il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 1998, 1999, 2000 e 2001. Ha sostenuto che la sola esistenza dell’associazione professionale non fosse sufficiente a dimostrare il presupposto dell’autonoma organizzazione e che il giudice di rinvio avrebbe dovuto esaminare anche gli ulteriori indicatori organizzativi e le prove prodotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il giudice del rinvio era vincolato al principio di diritto contenuto nella precedente ordinanza di cassazione n. 5630 del 2011, secondo cui l’esistenza dello studio associato poteva costituire, di per sé, presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP. Poiché la CTR aveva accertato l’esistenza dell’associazione professionale, il rigetto delle domande di rimborso è stato ritenuto corretto. Lo Studio è stato inoltre condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate 2.300 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 384 c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riesaminarlo o eluderlo.

  • Art. 360 c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo.

  • Legge n. 662 del 1996, art. 3, commi 143, lett. a), e 144, lett. b)

    Costituisce una delle basi legislative del sistema impositivo successivamente attuato con la disciplina IRAP.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3

    Individua il presupposto e i soggetti passivi dell’IRAP; nella decisione, l’autonoma organizzazione è ritenuta implicita nell’esercizio dell’attività professionale tramite uno studio associato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede il pagamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile.

  • Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha inserito nell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 la disciplina dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi strettamente al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione; non può applicare orientamenti giurisprudenziali successivi incompatibili con quel principio.
  • Secondo l’impostazione applicata in questa decisione, lo studio professionale associato è soggetto a IRAP perché l’esercizio dell’attività in forma associata implica, in via normativa e strutturale, un’autonoma organizzazione, senza necessità di ulteriori prove specifiche.
  • La posizione del singolo professionista associato può essere valutata diversamente da quella dello studio associato nel suo complesso: l’esonero eventualmente riconosciuto al singolo non comporta automaticamente l’esclusione dell’IRAP per l’associazione.
  • Il giudicato relativo a un’annualità d’imposta non si estende necessariamente ad altri anni quando i presupposti di fatto, come l’organizzazione o le modalità operative dell’attività, possono cambiare nel tempo.
  • La parte soccombente in cassazione può essere condannata sia alle spese processuali sia al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Testo integrale

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