Cassazione Penale, Ordinanza n. 16765/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 7 luglio 2025, che aveva confermato la sua responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Dal testo emerge che i motivi di ricorso censuravano l'affermazione di responsabilità, ma in modo sostanzialmente volto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle fonti di prova, già esaminate e respinte dai giudici di merito. Il ricorso lamentava anche una pretesa violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, ritenuta però insussistente dalla Corte di cassazione sulla base di quanto evidenziato nella sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla responsabilità penale fossero dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità, e che si trattasse inoltre di censure già esaminate e correttamente disattese dalla Corte di merito con argomentazioni giuridiche adeguate. Ha escluso altresì la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma richiamata quale base del reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato e confermato nei giudizi di merito.
artt. 582-585 c.p.
Norme richiamate quali base del reato di lesioni personali, contestato unitamente alla resistenza.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste da questa disposizione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova già esaminate dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già dedotte nei gradi di merito e già disattese con motivazione giuridicamente corretta.
- La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza non sussiste quando la decisione di merito resta entro il perimetro del fatto contestato e la motivazione dà conto della piena coerenza tra imputazione e decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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