Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/06/2018 n. 3681 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Credito - Istanza di rimborso - Prescrizione decennale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il collegio ha riconosciuto l'applicabilità del termine di prescrizione decennale al credito IVA vantato dal contribuente, escludendo l'applicazione del termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. La decisione si pone in linea con la Cassazione, sentenza n. 4559/2017.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la prescrizione del diritto al rimborso di un credito IVA. Il contribuente sosteneva, o comunque il collegio ha ritenuto, che al credito si applicasse il termine ordinario di prescrizione decennale, anziché il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 per la proposizione dell'istanza giudiziale di rimborso. L'istanza di rimborso non costituisce il fatto genetico del diritto, ma rappresenta il presupposto per rendere esigibile il credito e avviare la procedura di restituzione.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992

    Il termine biennale previsto per la domanda giudiziale di rimborso non si applica quando il diritto al rimborso è già sorto e l'istanza amministrativa serve soltanto a rendere esigibile il credito e ad avviare il procedimento di restituzione.

  • Cassazione, sentenza n. 4559/2017

    Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui il credito IVA è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, mentre l'istanza di rimborso non costituisce il fatto generatore del diritto.

Massime di principio

  • Per i crediti IVA già maturati, il diritto al rimborso è normalmente soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
  • L'istanza di rimborso ha funzione procedurale e rende il credito esigibile, ma non crea il diritto al rimborso: il termine deve quindi essere valutato distinguendo tra nascita del credito e sua esigibilità.
  • Il termine biennale dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 non opera automaticamente per ogni richiesta di rimborso, ma va verificato se la domanda riguarda un diritto già sorto o una diversa fattispecie processuale.
  • È opportuno documentare la data di formazione del credito, la presentazione dell'istanza e ogni atto interruttivo della prescrizione, perché tali elementi possono essere decisivi per stabilire se il rimborso sia ancora esigibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.