Sentenza del 04/06/2018 n. 3681 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Credito - Istanza di rimborso - Prescrizione decennale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl collegio ha riconosciuto l'applicabilità del termine di prescrizione decennale al credito IVA vantato dal contribuente, escludendo l'applicazione del termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. La decisione si pone in linea con la Cassazione, sentenza n. 4559/2017.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione del diritto al rimborso di un credito IVA. Il contribuente sosteneva, o comunque il collegio ha ritenuto, che al credito si applicasse il termine ordinario di prescrizione decennale, anziché il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 per la proposizione dell'istanza giudiziale di rimborso. L'istanza di rimborso non costituisce il fatto genetico del diritto, ma rappresenta il presupposto per rendere esigibile il credito e avviare la procedura di restituzione.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992
Il termine biennale previsto per la domanda giudiziale di rimborso non si applica quando il diritto al rimborso è già sorto e l'istanza amministrativa serve soltanto a rendere esigibile il credito e ad avviare il procedimento di restituzione.
Cassazione, sentenza n. 4559/2017
Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui il credito IVA è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, mentre l'istanza di rimborso non costituisce il fatto generatore del diritto.
Massime di principio
- Per i crediti IVA già maturati, il diritto al rimborso è normalmente soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- L'istanza di rimborso ha funzione procedurale e rende il credito esigibile, ma non crea il diritto al rimborso: il termine deve quindi essere valutato distinguendo tra nascita del credito e sua esigibilità.
- Il termine biennale dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 non opera automaticamente per ogni richiesta di rimborso, ma va verificato se la domanda riguarda un diritto già sorto o una diversa fattispecie processuale.
- È opportuno documentare la data di formazione del credito, la presentazione dell'istanza e ogni atto interruttivo della prescrizione, perché tali elementi possono essere decisivi per stabilire se il rimborso sia ancora esigibile.
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