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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09853/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente e da un contratto di mutuo conclusi da una società con una banca poi incorporata/sostituita nella titolarità del credito. I ricorrenti avevano chiesto l’accertamento della nullità di varie clausole dei contratti bancari, in particolare su interessi ultralegali, capitalizzazione periodica, commissione di massimo scoperto, valuta, costi e remunerazioni, nonché la nullità del mutuo, con conseguente restituzione di quanto indebitamente addebitato e risarcimento dei danni. La Corte d’appello aveva riconosciuto alla società attrice solo un credito derivante dal saldo di due conti correnti, ma aveva respinto il resto delle domande. In cassazione sono stati proposti sei motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte posto a carico dei correntisti l’onere di provare gli addebiti indebiti e non alla banca la prova della propria pretesa; 2) violazione degli artt. 119 t.u.b., 115, 116 e 210 c.p.c., per il mancato accoglimento dell’istanza di esibizione dei documenti bancari; 3) omessa/apparente motivazione sul rigetto dell’ordine di esibizione; 4) violazione di norme su interessi, usura e prescrizione per avere la Corte rideterminato i saldi senza azzeramento iniziale; 5) e 6) omessa/apparente motivazione e violazione di legge in tema di interessi, anatocismo, usura, commissione di massimo scoperto e prescrizione, compresa l’operatività della prescrizione sulle rimesse ripristinatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla ripartizione dell’onere della prova, sulla rideterminazione del saldo, sulla validità della motivazione della sentenza d’appello e sulla disciplina di interessi, anatocismo, CMS e prescrizione. In particolare, ha ribadito che, nelle azioni promosse dal correntista per la rideterminazione del saldo e/o la ripetizione dell’indebito, grava su chi agisce la prova dei pagamenti eseguiti e della mancanza di una valida causa debendi; che il diritto di ottenere copia della documentazione ex art. 119, quarto comma, t.u.b. presuppone una precedente richiesta alla banca rimasta ingiustificatamente inevasa; che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per aggirare tale presupposto; che la motivazione della Corte d’appello supera il minimo costituzionale; e che, in assenza di prova contraria, è corretto partire, per il ricalcolo, dal primo saldo a debito documentato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Nelle azioni di rideterminazione del saldo e di ripetizione dell’indebito bancario l’onere della prova dei pagamenti eseguiti e della mancanza di causa debendi grava sul correntista attore.

  • art. 119, quarto comma, t.u.b.

    Il cliente ha diritto di ottenere copia della documentazione bancaria degli ultimi dieci anni, ma il relativo esercizio in giudizio presuppone una precedente richiesta alla banca rimasta senza giustificazione inevasa.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione non è automaticamente dovuto e non può prescindere dai presupposti richiesti per l’accesso alla documentazione bancaria ex art. 119 t.u.b.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove e alla documentazione bancaria.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove e alla documentazione bancaria.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità delle clausole sugli interessi ultralegali e alla disciplina del tasso d’interesse.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità dei contratti bancari.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità delle clausole e del contratto.

  • art. 117, quarto comma, t.u.b.

    I tassi sostitutivi non si applicano in mancanza di allegazione della stipula di contratti privi del requisito formale scritto.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato in relazione alle censure su interessi e usura nei contratti bancari.

  • L. 7 marzo 1996, n. 108

    Richiamata in relazione alla dedotta usura e al relativo tasso soglia.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-bis, t.u. spese giust.

    È il parametro per l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale e per la memoria depositata dal controricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal correntista per la rideterminazione del saldo del conto corrente o per la ripetizione dell’indebito, il correntista-attore deve provare i singoli pagamenti di cui chiede la restituzione e l’assenza di una valida causa debendi; non opera un automatismo probatorio sfavorevole alla banca fondato sulla sola vicinanza della prova.
  • Il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione contabile ex art. 119, quarto comma, t.u.b. presuppone che la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e che questa non abbia ottemperato senza giustificazione; in difetto, l’ordine giudiziale di esibizione non è dovuto come surrogato di tale previa richiesta.
  • Ai fini del ricalcolo del saldo di conto corrente promosso dal cliente, in presenza di documentazione incompleta, il saldo iniziale può essere assunto dal primo estratto conto disponibile, e non necessariamente azzerato, quando non vi siano elementi idonei a ricostruire diversamente l’andamento del rapporto.
  • L’illegittima applicazione dell’anatocismo non travolge, di per sé, la clausola sugli interessi ultralegali, ma comporta il ricalcolo del conto senza capitalizzazione.
  • In tema di motivazione della sentenza, è censurabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che integri violazione del "minimo costituzionale"; non basta il mero dissenso sulla sufficienza o sulla condivisibilità della motivazione.
  • La dedotta usura o nullità della commissione di massimo scoperto e delle altre condizioni economiche va scrutinata alla luce della concreta prova documentale e della ricostruzione del rapporto, non potendo fondarsi su mere allegazioni sganciate dai dati contabili disponibili.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoSpese di liteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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