Sentenza del 19/04/2016 n. 2189 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Estinzione del processo - Inattività delle parti in appello - Passaggio in giudicato della sentenza impugnata - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti dell'estinzione del processo tributario d'appello dovuta all'inattività delle parti. Il punto centrale è stabilire se l'estinzione dell'impugnazione comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e se possa, invece, rivivere l'originario provvedimento impositivo.
La decisione
La sentenza afferma che, in virtù del richiamo dell'art. 49 del d.lgs. 546/1992, si applica al processo tributario l'art. 338 c.p.c., secondo cui l'estinzione del giudizio di impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Pertanto, l'estinzione dell'appello per inattività delle parti cristallizza la situazione giuridica definita dalla sentenza di merito, che diviene definitiva. Il provvedimento impositivo originario non rivive, perché era stato travolto e sostituito dalla pronuncia giudiziale che ne aveva annullato gli effetti.
Norme richiamate
Art. 49 del d.lgs. 546/1992
La norma richiama, per il processo tributario, le disposizioni del codice di procedura civile applicabili alle impugnazioni, rendendo applicabile anche l'art. 338 c.p.c.
Art. 338 c.p.c.
L'estinzione del processo di impugnazione fa passare in giudicato la sentenza impugnata.
L'estinzione dell'appello, anche se dovuta all'inattività delle parti, comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Nel caso esaminato, la sentenza di merito che aveva annullato gli effetti dell'atto impositivo diventa definitiva e l'atto non può rivivere.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio d'appello per inattività delle parti comporta normalmente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- Se la sentenza di primo grado ha annullato l'atto impositivo, la sua definitività impedisce che l'atto fiscale originario torni a produrre effetti.
- L'estinzione dell'appello non equivale, di regola, alla reviviscenza del provvedimento amministrativo precedentemente annullato dalla sentenza impugnata.
- Occorre distinguere l'estinzione dell'appello dall'estinzione del giudizio di rinvio dopo una cassazione, poiché i relativi effetti possono essere differenti.
- Le parti devono prestare attenzione agli adempimenti e ai termini processuali in appello: l'inattività può rendere definitiva una decisione anche senza una nuova pronuncia sul merito.
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