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Sentenza

Sentenza del 15/04/2021 n. 1955 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Società a ristretta base azionaria - Vincolo di solidarietà e reciproco controllo - Presunzione semplice - Verbale assembleare di concessione del finanziamento al socio - Insufficienza della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento fiscale volto ad attribuire ai soci utili extracontabili rilevati in sede di controllo contabile della società a ristretta base azionaria, sulla base della presunzione che, in presenza di vincolo di solidarietà e reciproco controllo, i risultati economici extracontabili siano di fatto riconducibili ai soci; la società ha prodotto il verbale assembleare di concessione di un finanziamento al socio per contrastare tale attribuzione

La decisione

La Corte ha confermato che, in caso di società a ristretta base azionaria, sussiste una presunzione semplice di imputazione ai soci degli utili extracontabili emersi dal controllo contabile. Tale presunzione è superabile solo con prova contraria; però il verbale assembleare redatto dalla stessa società ha efficacia probatoria fortemente limitata e non è idoneo, da solo, a sfatare la presunzione. Pertanto l'accertamento è stato ritenuto valido nella parte in cui si è basato sulla presunzione e la prova addotta dalla società è stata giudicata insufficiente

Norme richiamate

  • Cassazione

    Conferma la limitata efficacia probatoria di atti prodotti dalla stessa società per respingere la presunzione di imputazione di utili ai soci in società a ristretta base azionaria

  • Cassazione

    Affermata la presunzione semplice in favore dell'amministrazione nel contesto di reciproco controllo e la necessità di prova contraria adeguata da parte del contribuente

  • Cassazione

    Ulteriore conferma del principio secondo cui verbali e atti interni della società non sono di per sé idonei a superare la presunzione di attribuzione agli azionisti degli utili extracontabili

Massime di principio

  • In società a ristretta base azionaria esiste una presunzione semplice che gli utili extracontabili rilevati nella società siano di fatto riconducibili ai soci; il contribuente ha l'onere della prova per dimostrare il contrario
  • I documenti e i verbali provenienti dalla stessa società, soprattutto se non supportati da elementi indipendenti, hanno limitata efficacia probatoria e difficilmente bastano da soli a superare la presunzione
  • Per contrastare efficacemente un accertamento in tali contesti è necessario produrre prove terze e oggettive: contratti di finanziamento formali, pagamenti effettivi documentati (bonifici, estratti conto), accordi con termini e condizioni a valore di mercato, garanzie reali, e/o attestazioni indipendenti
  • Occorre curare la forma e la sostanza delle operazioni infragruppo: condizioni a 'arm's length', rispetto delle formalità societarie, evidenza di rimborso e percezione di interessi possono aumentare la credibilità della natura della transazione
  • In sede preventiva è consigliabile ottenere pareri legali/tributari e, quando possibile, far certificare o confermare le operazioni da soggetti indipendenti (es. revisori, istituti bancari) per rafforzare la prova in caso di controllo

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