Sentenza del 12/11/2018 n. 1043 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
PROCESSO TRIBUTARIO - Il principio processuale della "ragione più liquida" non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la decisione della Commissione tributaria provinciale, sostenendo anzitutto la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice aveva deciso la controversia esaminando direttamente il motivo di merito, senza pronunciarsi previamente sui cinque motivi formali dedotti dalla contribuente contro l'avviso di accertamento. Nel merito, l'Agenzia sosteneva che le somme prelevate mensilmente dalla socia nel 2011, per complessivi 25.350 euro, non fossero anticipi su dividendi, ma compensi per attività lavorativa non dichiarati integralmente. Secondo l'Amministrazione, la distribuzione era avvenuta in violazione degli artt. 2433 e 2433-bis c.c. e non poteva beneficiare della tassazione ridotta prevista per i dividendi.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto legittimo che il giudice di primo grado avesse applicato il principio della ragione più liquida, decidendo direttamente la questione di merito più agevole e assorbente senza esaminare previamente le eccezioni formali, senza violare l'art. 112 c.p.c. Nel merito, ha confermato che la violazione delle regole civilistiche sulla distribuzione degli acconti sui dividendi può comportare responsabilità degli amministratori o conseguenze penali, ma non trasforma automaticamente i dividendi in compensi per lavoro ai soci. Poiché non era stata provata alcuna attività lavorativa della contribuente e le somme risultavano riconducibili a dividendi o acconti su dividendi, la tassazione applicata dalla contribuente sul 49,72% dell'importo è stata ritenuta corretta. L'avviso di accertamento è quindi rimasto privo di effetto. Non sono state liquidate spese, per mancata costituzione della resistente.
Norme richiamate
Art. 24 Costituzione
È indicato, insieme all'art. 111 Cost., come fondamento del principio processuale della ragione più liquida, che consente di decidere la causa sulla questione più agevole e assorbente.
Art. 111 Costituzione
È richiamato quale fondamento delle esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo sottese alla ragione più liquida.
Art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di esaminare prioritariamente una questione di merito decisiva, anche se logicamente subordinata, omettendo l'esame delle altre questioni ormai assorbite.
Art. 276 c.p.c.
La ragione più liquida consente di sostituire all'ordine astratto delle questioni il criterio dell'evidenza e della maggiore semplicità di soluzione.
Art. 2433 c.c.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
La distribuzione di utili richiede utili effettivamente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato.
Art. 2433-bis c.c.
La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti.
La disposizione disciplina rigorosamente gli acconti sui dividendi, richiedendo specifiche garanzie, previsione statutaria, approvazione del bilancio precedente e limiti quantitativi. La sua violazione può determinare responsabilità, ma non modifica automaticamente la natura reddituale delle somme.
Art. 2478-bis c.c.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.
Per le società a responsabilità limitata la distribuzione degli utili deve risultare dal bilancio approvato. Gli utili eventualmente distribuiti in violazione della norma non sono ripetibili se riscossi in buona fede sulla base di un bilancio regolarmente approvato recante utili netti corrispondenti.
Art. 2476 c.c.
La violazione delle regole sulla distribuzione degli utili può rilevare ai fini della responsabilità degli amministratori verso la società e i creditori sociali.
Art. 2627 c.c.
La distribuzione illegale di acconti sui dividendi può assumere rilievo penale quando ricorrano i presupposti previsti dalla norma, in particolare in caso di compromissione del capitale sociale.
Art. 50, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. 917/1986
La norma riguarda i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o i compensi derivanti da attività lavorativa; non può essere applicata automaticamente a somme che, pur distribuite irregolarmente, conservano natura di dividendi.
Art. 59 d.P.R. 917/1986
I dividendi percepiti da imprenditori individuali o società di persone concorrono al reddito imponibile nella percentuale prevista dalla norma, nella fattispecie indicata come 49,72%.
Art. 89, comma 2, d.P.R. 917/1986
Per i dividendi percepiti da società ed enti commerciali opera il regime di parziale esclusione indicato nella sentenza.
Massime di principio
- Il giudice può decidere la controversia sulla base della questione più semplice e decisiva, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare tutte le altre censure. Questa scelta non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando le questioni non esaminate risultano assorbite.
- La distribuzione di somme ai soci in violazione delle regole civilistiche sugli utili o sugli acconti-dividendi non comporta automaticamente la loro riqualificazione fiscale come compensi per lavoro.
- Per riqualificare somme percepite da un socio come redditi da lavoro o compensi, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti che dimostrino l'esistenza di una prestazione lavorativa e il collegamento delle somme a tale attività; la sola irregolarità della distribuzione non è sufficiente.
- La qualificazione fiscale delle somme deve essere valutata sulla base della loro effettiva causa economica, dei bilanci, delle delibere societarie, delle scritture contabili e dell'eventuale prova dell'attività lavorativa del socio.
- Le irregolarità nella distribuzione di dividendi possono produrre conseguenze civilistiche o penali per la società e gli amministratori, ma restano distinte dalla questione della qualificazione tributaria delle somme in capo al socio.
- Quando il contribuente ha dichiarato le somme come dividendi applicando il regime fiscale previsto, l'Amministrazione non può pretendere la tassazione integrale come compensi non dichiarati senza dimostrare adeguatamente la diversa natura delle somme.
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