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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8938/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la vendita di terreni compiuta da Tomassi Giuseppe in forza di una procura irrevocabile conferita loro; chiedevano la dichiarazione di nullità della procura per illiceità della causa e, in subordine, l'annullamento per violenza e minaccia, nonché, conseguentemente, la nullità della compravendita tra Tomassi e la Coppola. In primo grado la domanda principale fu accolta; la Corte d'appello di Napoli riformò ritenendo inammissibile la domanda relativa alla invalidità della procura perché proposta nei confronti del terzo contraente (Coppola) e non del procuratore (Tomassi), il quale nel frattempo era deceduto, e per tale ragione dichiarò altresì inammissibile la domanda di nullità della compravendita fondata sull'asserita invalidità della procura. I ricorrenti proposero ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 102 e 163 c.p.c., sostenendo che la domanda diretta ad accertare l'inefficacia del contratto concluso dal rappresentante può essere proposta nei confronti del terzo contraente senza che sia necessario coinvolgere il presunto falso rappresentante, essendo l'accertamento rivolto al rapporto fra pseudo-rappresentato e terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la giurisprudenza di legittimità che esclude l'obbligo di chiamare il presunto falso rappresentante come litisconsorte necessario quando l'azione è proposta dal (pseudo) rappresentato nei confronti del terzo contraente per far valere l'inefficacia del contratto. Ha censurato la Corte d'appello per non essersi attenuta a tale principio, avendo considerato come oggetto immediato del giudizio la nullità della procura invece dell'accertamento incidentale della rappresentanza strumentale rispetto alla domanda di inefficacia del contratto. Per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai presupposti di chiamata in causa di più parti e alla possibile necessità di litisconsorzio: la Corte ha interpretato la norma nel senso che il presunto rappresentante (falso rappresentante) non è automaticamente litisconsorte necessario quando l'azione è diretta contro il terzo contraente per l'inefficacia del contratto.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato in tema di impugnazione di atti e partecipazione delle parti: la Corte ha valutato che l'assenza del procuratore come parte non automaticamente determina l'inammissibilità della domanda diretta a far valere l'inefficacia del contratto rispetto al terzo.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato relativamente alle prove di fatto e al ruolo delle deduzioni, la norma è stata considerata nel contesto della valutazione della contestazione della rappresentanza e della necessità o meno di chiamare il rappresentante nel processo.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23, comma 8-bis, d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020

    Norma richiamata solo in ordine alle conclusioni del Pubblico Ministero nel processo; non incide sul merito sostanziale della questione di rappresentanza ma riguarda la formulazione delle conclusioni in Cassazione.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata (ex multis, Cass. n. 41438/2021)

    La Corte ha invocato precedenti secondo cui, se l'azione è proposta dallo pseudo-rappresentato contro il terzo contraente, non sussiste l'obbligo di coinvolgere il presunto falso rappresentante come litisconsorte necessario; quest'ultimo assume rilevanza processuale solo se originariamente chiamato in giudizio.

Massime di principio

  • Quando si impugna un contratto stipulato da un soggetto che agiva come rappresentante, l'azione volta a far dichiarare l'inefficacia del contratto può essere promossa contro il terzo contraente senza che sia sempre necessario chiamare il presunto rappresentante come litisconsorte necessario.
  • La questione sulla validità o meno della procura può assumere carattere incidentale e strumentale rispetto alla domanda principale diretta a ottenere l'accertamento dell'inefficacia del negozio tra il presunto rappresentato e il terzo; ciò esclude l'automatica inammissibilità per mancato coinvolgimento del rappresentante.
  • Se il presunto rappresentante è stato originariamente chiamato in giudizio, egli diventa litisconsorte processuale; ma in assenza di una sua chiamata originaria non si richiede il suo coinvolgimento per decidere sulla rapporto tra pseudo-rappresentato e terzo.
  • In presenza di decesso del rappresentante, la circostanza non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'azione volta all'inefficacia del contratto rispetto al terzo; occorre verificare la natura della domanda e l'effettivo interesse degli eredi.
  • Prassi consigliata: se possibile, per evitare eccezioni processuali, valutare la chiamata simultanea del rappresentante (o dei suoi eredi) e del terzo contraente o, almeno, formulare chiaramente la domanda in termini di accertamento dell'inefficacia del contratto nei confronti del terzo, evidenziando il carattere strumentale della contestazione della procura.

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