Cassazione Penale, Ordinanza n. 32735/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile nei gradi di merito di un tentato furto pluriaggravato, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. Con il primo motivo ha denunciato erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e difetto di motivazione nella determinazione della pena base, sostenendo che il lieve scostamento dal minimo edittale non fosse adeguatamente giustificato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. e illegittima applicazione degli artt. 56-bis, 56-quater e 58 l. 689/1981, lamentando il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o con pena pecuniaria. La difesa richiamava in particolare la finalità deflattiva della riforma e sosteneva l'illogicità del rigetto fondato anche sul fatto che il reato era stato commesso mentre l'imputato si trovava agli arresti/detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto entrambi i motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto alla pena base, ha osservato che il lieve scostamento dal minimo edittale era stato specificamente giustificato in appello con riferimento alla negativa personalità dell'imputato e ai plurimi precedenti, anche specifici. Quanto alle sanzioni sostitutive, ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito, basata sui precedenti penali e sulla propensione a delinquere e a trasgredire, ulteriormente desunta dal fatto che il reato era stato commesso durante la detenzione domiciliare. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Criterio di riferimento per la determinazione della pena e per il giudizio prognostico sulla concedibilità delle sanzioni sostitutive; i precedenti penali e la personalità negativa possono giustificare lo scostamento dal minimo edittale e il diniego del beneficio.
art. 606 c.p.p.
Le censure che si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito o che non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata sono inammissibili in cassazione.
art. 56-bis l. 689/1981
Richiamato dalla difesa quale base normativa per la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o altra sanzione sostitutiva.
art. 56-quater l. 689/1981
Richiamato dalla difesa quale disposizione applicabile alla sostituzione della pena detentiva.
art. 58 l. 689/1981
Richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina delle sanzioni sostitutive e ai presupposti per la loro concessione.
art. 616 c.p.p.
È stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura sulla quantificazione della pena quando essa si risolva nella richiesta di una nuova valutazione di merito della congruità del trattamento sanzionatorio, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- Il lieve scostamento della pena base dal minimo edittale può essere adeguatamente giustificato richiamando la personalità negativa dell'imputato e i suoi precedenti penali, anche specifici.
- La valutazione dei presupposti per concedere una sanzione sostitutiva va effettuata alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice può negare il beneficio anche valorizzando soltanto i precedenti penali, se essi rendono il condannato immeritevole della sostituzione.
- La commissione del reato mentre l'imputato si trovava in detenzione domiciliare costituisce elemento valutabile negativamente ai fini della prognosi sulla meritevolezza di una sanzione sostitutiva.
- Le doglianze in cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; ricorsi generici o meramente assertivi sono inammissibili.
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