Ordinanza n. 2044/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, “1. dell'atto di formale diffida alla cessazione dell’utilizzo di locali commerciali, prot. ente n. 15834/2026 del 20.05.2026 (all. 1), adottata dal Dirigente del IV Settore – Edilizia, Urbanistica, SUAP, Commerciale del Comune di Calvizzano, in persona dei funzionari Dott. Savanelli e Tammaro; 2. di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto comunque lesivo degli interessi del ricorrente.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di formale diffida alla cessazione dell’utilizzo di locali commerciali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa funebre ha impugnato la diffida adottata dal dirigente del IV Settore del Comune di Calvizzano, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché l’annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali non conosciuti. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il TAR ha esaminato sommariamente la controversia alla luce del verbale di verifica richiamato nella diffida.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione. In base all’esame sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto emergenti profili tali da far apparire infondato il ricorso, avuto riguardo al verbale di verifica richiamato nel provvedimento impugnato. Ha inoltre escluso, allo stato, il periculum in mora, rilevando che la diffida non appariva incidere sullo svolgimento dell’attività dell’impresa, avente sede nel Comune di Marano di Napoli. Ogni statuizione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
pregiudizio grave e irreparabile
La concessione della tutela cautelare richiede, tra l’altro, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito è stato ritenuto insussistente perché la diffida non appariva incidere sull’attività svolta dall’impresa, con sede in altro Comune.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando l’esame sommario degli atti, incluso il verbale di verifica richiamato nel provvedimento impugnato, evidenzi profili di possibile infondatezza del ricorso.
- La sospensione cautelare non può essere concessa in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile direttamente riconducibile al provvedimento impugnato; tale pregiudizio manca quando l’atto non incide sull’attività concretamente svolta dal ricorrente nel luogo interessato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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