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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31643/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005 e 2006 nei confronti di una società immobiliare, recuperando IRES, IRAP e IVA e irrogando sanzioni, sul presupposto che la contribuente avesse dedotto costi e detratto IVA in relazione a fatture emesse per operazioni inesistenti. La pretesa si fondava su un pvc e su una verifica svolta nei confronti del fornitore Eurogroup s.r.l., ritenuto società "cartiera" inserita in un apparato fittizio di fornitori usato per emettere false fatturazioni verso imprese del gruppo Tomasi. La CTR, dopo un precedente rinvio della Cassazione, aveva accolto le ragioni della contribuente. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme su accertamento e presunzioni e dell'onere della prova, per avere la CTR ritenuto insufficiente la prova presuntiva dell'Ufficio sia sull'inesistenza soggettiva delle operazioni sia sulla consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, da parte della contribuente della frode; 2) violazione dell'art. 8, comma 1, d.l. 16/2012 e dell'art. 384 c.p.c., per non avere applicato il principio della retroattività della disciplina richiamata e la necessità dei requisiti dell'art. 109 TUIR ai fini della deducibilità dei costi; 3) violazione dell'art. 58, ultimo comma, d.lgs. 546/1992, per la mancata valorizzazione di un prospetto riassuntivo. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il giudice di rinvio non aveva correttamente applicato il principio secondo cui, nelle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando ordinaria diligenza, di partecipare a una frode IVA; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare di avere usato la massima diligenza esigibile. La CTR aveva valutato gli indizi in modo frammentario, senza apprezzarne la gravità, precisione e concordanza nel loro insieme, e aveva attribuito rilievo non corretto alla sentenza penale assolutoria degli amministratori del gruppo Tomasi, da considerare soltanto come elemento di prova e non come giudicato automatico nel processo tributario. I restanti motivi sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è stata censurata perché non aveva effettuato una valutazione complessiva e coerente degli indizi offerti dall'Ufficio sulla partecipazione consapevole della contribuente alla frode e aveva impropriamente valorizzato la sentenza penale assolutoria solo come dato isolato, senza inserirla nel complessivo quadro probatorio.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come norma sulla rettifica/accertamento, in relazione alla prova presuntiva delle operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato come base dell'accertamento IVA e della prova presuntiva dell'inesistenza soggettiva delle operazioni

  • artt. 2727-2729 c.c.

    la prova presuntiva è ammissibile, ma deve fondarsi su elementi oggettivi, specifici e valutati nel loro complesso

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 8, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16

    invocato per la disciplina dei costi relativi a operazioni inesistenti e la sua retroattività

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato in relazione al vincolo derivante dal precedente rinvio della Cassazione

  • art. 58, ultimo comma, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la dedotta mancata considerazione di un documento prodotto in appello

  • art. 109 TUIR

    richiamato come requisito per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    escluso dall'applicazione al caso, perché la sentenza penale era di assoluzione resa a seguito di giudizio abbreviato

  • art. 119 T.U. della giustizia tributaria

    richiamato in via sistematica rispetto all'efficacia della sentenza penale nel processo tributario

  • art. 444 c.p.p.

    menzionato tra i provvedimenti esclusi dall'ambito dell'art. 21-bis

  • art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c.

    invocato per l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, respinta dalla Corte

Massime di principio

  • Nelle controversie su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo che il fornitore sia fittizio o interposto, ma anche che il cessionario sapesse o dovesse sapere, con l'ordinaria diligenza richiesta al caso concreto, di partecipare a una frode IVA.
  • La prova della consapevolezza del contribuente può essere fornita anche per presunzioni, ma gli indizi devono essere oggettivi, specifici e valutati complessivamente, senza una scomposizione atomistica che ne sterilizzi la forza dimostrativa reciproca.
  • Se l'Ufficio assolve al proprio onere probatorio sulla partecipazione consapevole alla frode, grava sul contribuente l'onere di provare di avere adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nell'operazione evasiva; non sono di per sé decisivi la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
  • Nel processo tributario la sentenza penale assolutoria non opera automaticamente come giudicato sull'accertamento dell'imposta; essa può essere valutata come elemento di prova, ma deve essere apprezzata dal giudice tributario nel contesto dell'intero compendio probatorio.
  • In sede di giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e deve riesaminare la controversia con valutazione coerente di tutti gli elementi istruttori rilevanti, senza introdurre criteri di prova diversi o più gravosi rispetto a quelli fissati dal rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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