Sentenza n. 966/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del 4 febbraio 2022 recante la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per sette mesi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la sanzione disciplinare deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 1370 del codice dell’ordinamento militare e violazione del principio di proporzionalità. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe recepito gli esiti del procedimento penale senza svolgere una autonoma valutazione disciplinare; non avrebbe considerato le memorie difensive, la documentazione prodotta, le dichiarazioni testimoniali favorevoli, le eccellenti qualifiche di servizio e le conclusioni favorevoli del Procuratore generale; avrebbe valorizzato episodi non adeguatamente riscontrati e omesso di considerare l’assenza di conflittualità nell’ambiente di servizio. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che l’annullamento senza rinvio della sentenza penale per prescrizione, con rinvio al giudice civile per gli effetti civili, impedisse di fondare la responsabilità disciplinare sui medesimi fatti. Infine, ha ritenuto sproporzionata la sospensione di sette mesi rispetto alla propria condotta complessiva e ai giudizi caratteristici favorevoli. L’amministrazione ha chiesto il rigetto, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per violazione del dovere di sinteticità e richiamando gli accertamenti svolti nel procedimento penale e i precedenti disciplinari e penali del militare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha affermato che la prescrizione del reato estingue la potestà punitiva penale, ma non incide sul dato fattuale oggettivo né impedisce la valutazione disciplinare delle condotte. In assenza di un giudicato assolutorio quanto all’insussistenza del fatto o alla sua non commissione da parte dell’interessato, l’amministrazione può utilizzare nel procedimento disciplinare gli atti e gli accertamenti del procedimento penale, senza doverli integralmente ripetere, purché proceda a una autonoma rivalutazione del loro rilievo disciplinare. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato non si è limitato a recepire automaticamente la vicenda penale, ma ha esaminato le condotte minatorie, ingiuriose e vessatorie contestate, le dichiarazioni acquisite, le memorie difensive e il complessivo materiale istruttorio, motivando in modo puntuale e autonomo la lesione del prestigio dell’Arma e la rilevanza disciplinare dei fatti. La valutazione della gravità dell’infrazione e della corrispondenza tra condotta e sanzione rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per figure sintomatiche di eccesso di potere, quali illogicità o travisamento, non ravvisate nella fattispecie. È stata ritenuta ragionevole e proporzionata la sospensione di sette mesi, considerata la reiterazione delle condotte minatorie, ingiuriose e vessatorie nei confronti di un subordinato gerarchico. I giudizi caratteristici eccellenti non sono stati ritenuti decisivi, anche in ragione della presenza di due precedenti disciplinari di corpo e di una precedente condanna penale irrevocabile per reati militari. Il TAR ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori di legge. L’eccezione di inammissibilità non è stata esaminata perché il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito.
Norme richiamate
art. 1357, lett. a), d.lgs. 66/2010
sospensione disciplinare dall’impiego per mesi sette
La disposizione costituisce la base normativa della sanzione disciplinare applicata al militare; la durata della sospensione è stata ritenuta ragionevole in rapporto alla reiterazione e gravità delle condotte.
art. 1370 d.lgs. 66/2010
La norma è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice ha ritenuto infondate le censure di violazione della disciplina applicabile al procedimento sanzionatorio.
art. 653 c.p.p.
Il giudice richiama la norma per distinguere l’efficacia del giudicato penale assolutorio, relativo all’insussistenza del fatto o alla sua non commissione, dalle pronunce di prescrizione, che non impediscono la valutazione disciplinare dei fatti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- La pronuncia penale di estinzione del reato per prescrizione non accerta in senso assolutorio l’insussistenza del fatto o la sua non commissione da parte del dipendente e, pertanto, non impedisce all’amministrazione di valutare disciplinarmente le medesime condotte.
- Gli atti e gli accertamenti formati nel procedimento penale possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare anche quando il processo penale si sia concluso per prescrizione, purché l’amministrazione svolga una autonoma rivalutazione dei fatti sotto il profilo della loro rilevanza disciplinare e non applichi la sanzione in modo meramente automatico sulla base dell’esito penale.
- La valutazione della gravità dell’infrazione disciplinare e della corrispondenza tra condotta e sanzione costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di vizi di legittimità quali illogicità, travisamento dei fatti o altre figure sintomatiche di eccesso di potere.
- La proporzionalità di una sanzione disciplinare militare deve essere valutata considerando la reiterazione, la gravità e l’offensività delle condotte, nonché i precedenti disciplinari e penali dell’interessato; giudizi caratteristici favorevoli non escludono, da soli, la legittimità della sanzione.
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