Cassazione Penale, Sentenza n. 26624/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la prescrizione del reato: la condotta sarebbe cessata il 5 aprile 2013 e, secondo il calcolo difensivo (termine per la tentata estorsione semplice anni 8 e mesi 4, con sospensioni per mesi 5 e giorni 13), la prescrizione sarebbe maturata il 22 marzo 2022, anteriormente alla sentenza di secondo grado. Si chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso per estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha rilevato che dal capo d'imputazione risultava contestata la tentata estorsione aggravata dall'avere agito "in più persone riunite" (espressa con la locuzione "in concorso e in unione tra loro" e dalla ricostruzione fattuale delle minacce congiunte), il che determina un diverso termine di prescrizione (anni 13 e mesi 4, estendibile a 16 anni e 8 mesi in presenza di eventi interruttivi). Le sospensioni intervenute nel corso del giudizio hanno ulteriormente prorogato i termini; pertanto la prescrizione non era maturata né all'epoca della sentenza d'appello. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dalla parte civile è stata respinta perché la parte civile non ha apportato contributi utili nel presente grado.
Norme richiamate
richiamati in relazione al calcolo della prescrizione; il ricorrente aveva fatto riferimento alle regole generali sulla prescrizione
art. 161, secondo comma, cod. pen.
indicato dal ricorrente per il calcolo del termine prescrizionale della tentata estorsione semplice (8 anni e 4 mesi); la Corte ha invece applicato il termine più lungo relativo all'aggravante
art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. (richiamato in motivazione)
citato in relazione alla distinzione tra aggravanti che devono essere formalmente indicate e aggravanti di natura oggettiva; la Corte ha osservato che qui l'aggravante materiale è comunque risultata contestata
norma in rubricazione del reato di estorsione; il capoverso è utilizzato nel confronto tra formulazione dell'imputazione e aggravante contestata
Sezioni Unite, sentenza n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)
principio applicato: distinzione tra aggravanti "contestabili in fatto" (descrivibili materialmente nell'imputazione) e aggravanti "valutative" (che richiedono una specifica evocazione nella imputazione per consentire una difesa adeguata)
Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014 (Posteraro)
richiamata per chiarire che l'aggravante "più persone riunite" è di natura oggettiva e si comunica a tutti i concorrenti senza richiedere la consapevolezza numerica soggettiva
Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021; Sez. U, n. 887 del 14/07/2022
giurisprudenza richiamata in tema di liquidazione e rifusione delle spese processuali a carico della parte civile: la condanna è esclusa se la parte civile non ha apportato contributi utili nel grado di giudizio
Massime di principio
- Se l'imputazione descrive materialmente la condotta (es. la simultanea presenza e le azioni congiunte), l'aggravante oggettiva "più persone riunite" può ritenersi validamente contestata anche senza richiamo formale dell'articolo specifico.
- Le aggravanti di natura valutativa (che richiedono un apprezzamento qualitativo) devono essere contestate in modo chiaro e specifico nell'imputazione per garantire il diritto di difesa; in loro assenza la riconoscenza può essere problematica.
- Il termine di prescrizione si calcola in relazione alla fattispecie contestata: se è contestata un'aggravante che modifica il termine, va applicato il termine più lungo, e le sospensioni o interruzioni del decorso allungano ulteriormente i termini.
- Se la difesa nelle fasi di merito non censura espressamente la sussistenza dell'aggravante contestata, è difficile poi sostenere in Cassazione che l'aggravante non era valida ai fini del computo della prescrizione.
- La Corte di merito non è tenuta a pronunciarsi su eccezioni manifestamente infondate: un'eccezione di prescrizione basata su un errato inquadramento del fatto (semplice vs aggravato) può essere considerata manifestamente infondata.
- La parte civile non ottiene automaticamente la rifusione delle spese nel grado di legittimità se non ha fornito contributi processuali utili alla decisione; è necessario che la parte civile abbia svolto attività effettiva e significativa nel grado per chiedere la rifusione.
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