Sentenza del 01/03/2017 n. 156 - Comm. Trib. Prov. Varese
REGISTRO - Avviso di liquidazione - Carenza di elementi tipici ed essenziali - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato affermato che l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro ha natura provvedimentale e deve quindi contenere, oltre alla motivazione, tutti gli elementi essenziali degli atti impositivi, comprese le basi imponibili e le aliquote applicate. La loro omissione determina l'illegittimità dell'avviso e ne comporta l'annullamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di liquidazione perché privo degli elementi tipici ed essenziali di un atto impositivo. In particolare, l'avviso non indicava adeguatamente le basi imponibili e le aliquote applicate, oltre a non contenere una motivazione sufficiente a rendere comprensibile il procedimento di liquidazione e consentire un'effettiva difesa.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione dell'imposta di registro non può limitarsi a indicare l'importo richiesto: deve spiegare in modo sufficientemente completo come tale importo è stato calcolato.
- Devono essere indicati, o comunque resi concretamente conoscibili, gli elementi essenziali della pretesa tributaria, tra cui la base imponibile, l'aliquota applicata e il percorso logico seguito dall'Amministrazione.
- La carenza di tali elementi può impedire al contribuente di comprendere la pretesa e di predisporre una difesa effettiva, determinando l'illegittimità dell'atto.
- In situazioni analoghe, occorre verificare tempestivamente se l'avviso contiene motivazione, base imponibile, aliquota, imposta liquidata e riferimenti agli eventuali presupposti di fatto e di diritto; le omissioni sostanziali possono fondare una richiesta di annullamento.
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