Sentenza del 21/02/2017 n. 652 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Prove illegittimamente acquisite - Lista Falciani - Utilizzabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento tributario, di elementi probatori acquisiti in modo irrituale o illegittimo, sostenendo che tali dati non potessero fondare la pretesa fiscale. La questione riguardava in particolare l’impiego della Lista Falciani e l’eventuale applicazione, in ambito tributario, del principio di inutilizzabilità previsto dall’art. 191 c.p.p.
La decisione
La tesi del contribuente è stata respinta. La sentenza ha affermato che, nell’accertamento tributario, possono essere utilizzati anche elementi acquisiti irritualmente, purché abbiano valore indiziario, salvo che una specifica norma disponga la loro inutilizzabilità oppure siano coinvolti diritti fondamentali di rango costituzionale, come la libertà personale o l’inviolabilità del domicilio. Poiché nell’ordinamento tributario non esiste una disposizione analoga all’art. 191 c.p.p., i dati della Lista Falciani sono stati ritenuti utilizzabili come elementi indiziari.
Norme richiamate
Art. 191 c.p.p.
Disciplina l’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.
La regola di inutilizzabilità prevista dal codice di procedura penale non si applica automaticamente al procedimento tributario, che ammette l’utilizzo di elementi indiziari acquisiti irritualmente, salvo specifici divieti normativi o la lesione di diritti fondamentali.
Massime di principio
- Nel procedimento tributario l’irregolarità o l’illiceità delle modalità di acquisizione di un documento non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità.
- Un elemento acquisito irritualmente può essere valorizzato dall’Amministrazione finanziaria se possiede un concreto valore indiziario e non esiste una specifica norma che ne vieti l’utilizzo.
- L’inutilizzabilità può essere riconosciuta quando la legge prevede espressamente tale sanzione oppure quando l’acquisizione ha violato diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, come il domicilio o la libertà personale.
- L’art. 191 c.p.p. non costituisce, di per sé, una regola generale applicabile agli accertamenti tributari.
- La contestazione di una prova tributaria dovrebbe quindi concentrarsi non solo sulle modalità irregolari di acquisizione, ma anche sull’esistenza di uno specifico divieto legale, sulla lesione di un diritto fondamentale e sull’effettivo valore indiziario dell’elemento.
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