Regolamento (UE) 2018/1476
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1476 della Commissione, del 3 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/1476 aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo all’Iraq previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003. In seguito a una decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 28 settembre 2018, viene soppressa una voce dall’allegato III, con conseguente rimozione del soggetto interessato dall’elenco dei destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 eliminando una voce dall’elenco dei soggetti iracheni soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive dell’Unione relative all’Iraq, in particolare al congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dall’Iraq il 22 maggio 2003 e riferiti ai soggetti elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco nominativo di enti, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno; non introduce nuovi divieti sostanziali né disciplina altri settori o territori diversi da quelli già coperti dal regime sanzionatorio di base.
Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo all’Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1476 della Commissione interviene sul regime restrittivo dell’Unione relativo all’Iraq disciplinato dal regolamento (CE) n. 1210/2003. La finalità è puramente aggiornata e tecnica: recepire l’eliminazione di una voce dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche.
Contesto normativo e presupposto internazionale
Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 1210/2003, che prevede specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e disciplina, tra l’altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall’Iraq il 22 maggio 2003 e riferiti a determinati soggetti dell’ex governo iracheno. Il considerando evidenzia che il 28 settembre 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall’elenco dei soggetti interessati dal congelamento; da qui l’esigenza di adeguare l’allegato III del regolamento UE.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene soppressa la voce n. 128, relativa a "STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY" (anche indicata come "STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES"), con indirizzo P.O. Box 138, Iskandariya-Babylon, Iraq.
Effetti giuridici
La soppressione dall’allegato III comporta la rimozione del soggetto interessato dal perimetro applicativo del congelamento di fondi e risorse economiche previsto dal regime sanzionatorio di riferimento. Il regolamento non introduce nuove misure sostanziali, ma aggiorna l’elenco nominativo in coerenza con la decisione dell’ONU.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione della voce n. 128 relativa a "STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY" (alias "STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES"), con indirizzo P.O. Box 138, Iskandariya-Babylon, Iraq.
Base e finalità della modifica
Il provvedimento si fonda sull’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003. Il considerando richiama la decisione del 28 settembre 2018 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU, che ha cancellato una voce dall’elenco dei soggetti soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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