Sentenza del 03/02/2016 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Novara
Intimazione ad adempiere - Impugnazione - Vizi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione ad adempiere, tentando di contestare il debito tributario e, in particolare, eccezioni riferibili alla pretesa già contenuta nella cartella di pagamento. La questione riguardava i limiti dell'impugnazione dell'intimazione: se essa possa riaprire contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte entro sessanta giorni dalla notifica della cartella oppure soltanto far valere vizi propri dell'intimazione o fatti successivi estintivi del debito.
La decisione
L'impugnazione dell'intimazione è ammessa esclusivamente per contestarne i vizi propri oppure per far accertare l'inesistenza, totale o parziale, del debito derivante da fatti successivi, come l'estinzione dell'obbligo di pagamento intervenuta dopo la formazione o la notifica della cartella. Non è invece consentito proporre, per la prima volta o riproporre tardivamente, eccezioni relative alla cartella di pagamento e alla pretesa tributaria originaria, se non sono state sollevate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella. Diversamente, l'impugnazione dell'intimazione costituirebbe una indebita rimessione in termini del contribuente rimasto inattivo.
Norme richiamate
Disciplina dell'impugnazione degli atti della riscossione tributaria
L'intimazione ad adempiere può essere impugnata solo per vizi propri ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario dovuta all'estinzione dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo.
L'intimazione è un atto successivo e non consente, di regola, di riaprire il merito della pretesa tributaria già portata nella cartella; può essere contestata per difetti propri o per fatti sopravvenuti che abbiano estinto il debito.
Termine di sessanta giorni per l'impugnazione della cartella di pagamento
Eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate nei sessanta giorni dalla notifica della cartella di Equitalia.
Le contestazioni relative alla cartella devono essere proposte nel termine previsto dalla sua notifica. La mancata impugnazione rende preclusa la possibilità di dedurre le medesime contestazioni in occasione della successiva intimazione ad adempiere.
Massime di principio
- Gli atti successivi della riscossione, come l'intimazione ad adempiere, non riaprono automaticamente i termini per contestare il debito originario o la cartella già notificata.
- Quando si impugna un atto successivo, occorre distinguere tra vizi propri dell'atto e contestazioni riferite ad atti precedenti: soltanto le prime sono normalmente ammissibili, salvo fatti sopravvenuti.
- L'estinzione del debito intervenuta dopo la cartella, ad esempio per pagamento, sgravio, annullamento o altro fatto estintivo, può essere fatta valere anche contro l'intimazione.
- La mancata impugnazione tempestiva della cartella può determinare la definitività della pretesa e impedire al contribuente di recuperare tardivamente le difese non esercitate.
- Per valutare un'impugnazione è quindi essenziale verificare la data e la regolarità delle notifiche precedenti, il contenuto specifico dell'intimazione e l'eventuale sopravvenienza di fatti estintivi del debito.
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