Cassazione Civile, Sentenza n. 28647/2021 del 18/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava per cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per gli anni 2004 relativo a maggiori imponibili IRES, IVA e IRAP, fondato sulla ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni risultanti dalle fatture passive emesse da terze società. L'Agenzia deduceva errore nell'attribuzione dell'onere della prova da parte del giudice del gravame: l'accertamento si basava su molteplici elementi indiziari (emittenti delle fatture privi di organizzazione, sede anomala, assenza di versamenti IVA, collegamenti societari, veste grafica identica, carriera del vettore priva di mezzi, ecc.) che, valutati complessivamente, avrebbero dovuto ritenersi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni; il giudice di merito aveva invece dato eccessivo rilievo ai bonifici bancari e richiesto la prova della movimentazione fisica dei beni a carico dell'Amministrazione, invertendo l'assetto probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che il giudice del gravame abbia errato nella valutazione del riparto dell'onere della prova. La Corte ha affermato che, trattandosi di fatture che di regola legittimano la detrazione IVA e la deduzione dei costi, spetta all'Amministrazione dimostrare l'assenza delle condizioni per tali diritti e che ciò può avvenire anche mediante presunzioni semplici fondate su elementi indiziari dotati di gravità, precisione e concordanza (es. mancata idonea organizzazione dell'emittente, assenza di mezzi del vettore, collegamenti societari). Una volta soddisfatto tale onere, incombe sul contribuente dimostrare l'effettiva realizzazione delle operazioni: la sola prova dei pagamenti tramite bonifico o la regolarità formale delle scritture non è di per sé sufficiente a controbattere indicazioni indiziarie rilevanti. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale per un nuovo esame, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 2
La Corte interpreta l'art. 54/2 come norma che ammette la prova presuntiva in materia di IVA: la fattura di regola legittima la detrazione, ma l'Amministrazione può dimostrare, anche per presunzioni semplici, che l'operazione non è stata realmente posta in essere se produce elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Richiamato come parametro che consente l'uso di indizi/presunzioni ai fini dell'accertamento fiscale; la Corte lo considera insieme all'art. 54 DPR 633/1972 per valutare la sufficienza degli elementi indiziari prodotti dall'Amministrazione.
d.P.R. n. 633/1972, artt. 17, 18, 19 e 21 (riferimento generale)
Richiamati come norme che disciplinano condizioni e limiti della detrazione IVA e la rilevanza della effettività delle operazioni ai fini della deducibilità/detraibilità; la Corte li usa per inquadrare l'oggetto della prova richiesta.
cod. civ., art. 2697
Principio sul riparto dell'onere della prova: la Corte ribadisce che, quando l'Amministrazione produce elementi presuntivi idonei a mostrare l'inesistenza dell'operazione, l'onere probatorio si inverte e spetta al contribuente provare l'effettiva esecuzione dell'operazione.
Massime di principio
- La fattura, di norma, legittima la detrazione IVA e la deducibilità dei costi; spetta all'Amministrazione dimostrare il difetto delle condizioni per tali diritti, anche mediante presunzioni semplici fondate su elementi indiziari.
- Gli elementi indiziari prodotti dall'Amministrazione devono avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza: valutati singolarmente e nel loro complesso possono fondare il convincimento del giudice sulla inesistenza oggettiva dell'operazione.
- La mancanza di idonea struttura organizzativa dell'emittente della fattura (assenza di locali, personale, mezzi, utenze) è un valido elemento indiziario della possibile inesistenza dell'operazione.
- La prova del pagamento (es. bonifici) e la regolarità formale delle scritture contabili non sono, da sole, idonee a smentire una solida catena di indizi offerta dall'Amministrazione quando sia contestata l'inesistenza oggettiva dell'operazione.
- Una volta che l'Amministrazione assolva il proprio onere con elementi indiziari rilevanti, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria efficace (es. documenti di trasporto, bolle di consegna con data certa, registrazioni di magazzino, prova della disponibilità dei mezzi e dell'organizzazione dell'emittente).
- Il giudice di merito deve esplicitare nella motivazione la valutazione degli elementi indiziari prodotti, motivando perché li ritiene o meno dotati dei requisiti richiesti e quindi se occorre o meno esaminare la prova contraria del contribuente.
- In caso di operazioni oggettivamente inesistenti la buona fede soggettiva del destinatario delle fatture è, di regola, irrilevante una volta accertata l'assenza dell'operazione: la rilevanza è data all'effettività fattuale dell'operazione stessa.
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