L.R. Umbria 22/2003
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2004".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Umbria all’esercizio provvisorio del bilancio 2004 per il primo trimestre, consentendo entrate e spese sulla base del bilancio 2003, con spese limitate a un dodicesimo degli stanziamenti salvo obbligatorie o vincolate. Dal deposito del bilancio 2004 al Consiglio si applicano le previsioni di tale bilancio.
Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2004
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2004
La legge autorizza la Regione Umbria a gestire provvisoriamente il bilancio di previsione per l’anno 2004, in attesa dell’approvazione del bilancio annuale. La disciplina è circoscritta al territorio regionale umbro e opera come misura temporanea di continuità finanziaria.
Ambito temporale di applicazione
L’autorizzazione riguarda il primo trimestre dell’anno finanziario 2004. Durante questo periodo la gestione si fonda sulle previsioni del bilancio 2003, con i limiti e le eccezioni previsti dalla legge.
Regole per entrate, spese e limiti di gestione
Nel periodo di esercizio provvisorio sono autorizzati:
- l’accertamento e la riscossione delle entrate;
- l’impegno e il pagamento delle spese.
Per le spese, la gestione è consentita sulla base del bilancio 2003 ma nei limiti di un dodicesimo dei relativi stanziamenti. Restano esclusi gli stanziamenti la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 2003.
Passaggio al bilancio 2004
Dal momento in cui il bilancio di previsione per il 2004 viene presentato al Consiglio regionale, le autorizzazioni di spesa e di entrata non sono più fondate sul bilancio 2003, ma sulle previsioni del bilancio 2004 presentato.
Eccezioni ai limiti del dodicesimo
La limitazione al dodicesimo non si applica:
- alle spese obbligatorie che non possono essere impegnate o pagate frazionandole in dodicesimi;
- alle spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata;
- alle somme comunque reiscritte alla competenza dell’anno 2004 ai sensi della disciplina regionale richiamata.
In tali casi la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza il vincolo previsto per l’esercizio provvisorio.
Urgenza ed entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Trattandosi di una norma strettamente riferita all’esercizio 2004, ha efficacia ormai esaurita e non è di utilità applicativa attuale.
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