L.R. Umbria 26/2003
"Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni."
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Umbria 2/2000 su cave, giacimenti, autorizzazioni, controlli, contributi e riuso di rifiuti inerti. Introduce il PRAE decennale, nuove aree vietate, procedure per l’accertamento dei giacimenti e regole transitorie: fino a PRAE e norme attuative restano limiti alle nuove autorizzazioni, con eccezioni per procedimenti pendenti, fabbisogno straordinario e casi specifici.
Modifiche alla disciplina regionale delle attività di cava e del riuso dei materiali da demolizione
Modifiche alla disciplina regionale delle attività di cava e del riuso dei materiali da demolizione
La legge regionale dell’Umbria 29 dicembre 2003, n. 26 interviene in modo esteso sulla l.r. 3 gennaio 2000, n. 2, ridefinendo strumenti di pianificazione, procedure autorizzative, tutela ambientale, controlli e regime economico delle attività estrattive. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Umbria.
Pianificazione regionale delle attività estrattive
Il PRAE diventa il محور centrale della programmazione regionale: la Giunta regionale adotta il progetto di piano nel rispetto della concertazione istituzionale e sociale e lo propone al Consiglio per l’approvazione. La durata del piano è portata a dieci anni.
L’aggiornamento del PRAE segue le stesse modalità dell’approvazione e deve contenere:
- carta aggiornata dei giacimenti di cava e quantificazione dei residui materiali estraibili;
- carta delle aree suscettibili di ulteriori attività di cava;
- verifica dello stato delle cave dismesse e dei prevedibili interventi di cava;
- censimento aggiornato degli impianti di prima lavorazione e trasformazione;
- eventuali criteri per l’apertura di nuove cave.
I Comuni possono individuare, oltre ai vincoli ostativi, ambiti in cui l’attività estrattiva non è compatibile con l’assetto e lo sviluppo del territorio. L’aggiornamento può essere elaborato per ambiti sub-regionali e deve essere assoggettato a valutazione ambientale strategica. Dalla data di adozione dell’aggiornamento fino all’approvazione si applicano le disposizioni più restrittive tra piano adottato e piano vigente.
Definizioni, fabbisogno regionale e giacimenti
La legge chiarisce che i materiali di cava sono le sostanze minerarie della seconda categoria cave e torbiere. I giacimenti di cava sono le aree in cui tali sostanze sono presenti e di cui sia stata riconosciuta la disponibilità tramite la procedura di accertamento.
Il fabbisogno regionale è distinto in:
- fabbisogno ordinario, relativo ai materiali inerti necessari alle esigenze civili e industriali ordinarie;
- fabbisogno straordinario, relativo ai materiali necessari per grandi opere pubbliche nel territorio regionale, comprese infrastrutture viarie di interesse nazionale.
Aree di cava, vincoli e limiti all’attività estrattiva
L’estrazione è consentita nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali ad attività estrattiva, dentro giacimenti riconosciuti, salvo i casi di fabbisogno straordinario e calamità naturali.
È vietata l’apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse in una serie di ambiti ostativi individuati dal PRAE, tra cui:
- alvei, laghi, fasce di rispetto e demanio idrico;
- acquiferi a vulnerabilità elevata o estremamente elevata;
- aree con acquiferi alluvionali di interesse regionale nella porzione a valle della diga di Corbara;
- ambiti di coltivazione di acque minerali;
- fasce di rispetto delle acque destinate al consumo umano;
- SIC, ZPS e SIR;
- parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue;
- aree di elevata diversità floristico-vegetazionale;
- aree oltre quota 1200 m s.l.m.;
- patrimonio agroforestale e ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;
- boschi di latifoglie, alto fusto o in conversione, castagneti da frutto e boschi planiziali;
- aree archeologiche e altre aree vincolate paesaggisticamente o culturalmente.
All’interno di tali ambiti sono consentiti solo ampliamenti o completamenti di cave in esercizio e interventi di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, nei soli casi previsti dal PRAE. Per gli ambiti SIC/ZPS/SIR la Giunta regionale esprime la valutazione di incidenza; per i parchi esprime un parere vincolante, con il divieto di ampliamenti salvo quelli per pietre ornamentali già in corso alla data di entrata in vigore della legge.
L’attività estrattiva è comunque subordinata alla mitigazione o compensazione degli impatti in presenza di specifici vincoli condizionanti, tra cui insediamenti storici, centri abitati, rete viaria e ferroviaria, aree boscate, aree geologicamente sensibili e zone di esondazione o rischio frana.
Accertamento della disponibilità dei giacimenti
La disponibilità dei giacimenti per il fabbisogno ordinario è accertata dal Comune competente su richiesta dei proprietari o di altri soggetti aventi titolo. Per aree di cave in esercizio o dismesse, il Comune può procedere anche d’ufficio, su aree contigue a quelle già autorizzate, per favorire il razionale sfruttamento e la ricomposizione ambientale.
Il procedimento prevede:
- esame della documentazione e dello stato dei luoghi;
- deposito per 10 giorni degli atti presso il Comune;
- termine di 20 giorni per osservazioni dalla pubblicazione nel BUR;
- possibilità di repliche nei 10 giorni successivi;
- coinvolgimento dell’ASL se la richiesta comporta variante urbanistica;
- trasmissione della documentazione alla Provincia.
La Provincia convoca entro 90 giorni una conferenza di copianificazione con Comune e Regione. La conferenza valuta compatibilità urbanistica, ambientale e territoriale, tenendo conto di strumenti urbanistici, piani di settore, osservazioni, pareri ASL e indicazioni dei Comuni coinvolti. La determinazione deve essere unanime; in caso contrario l’istanza è respinta.
Se c’è accordo, la conferenza dichiara la disponibilità del giacimento indicando superficie, cubatura, durata stimata, destinazione degli impianti e destinazione finale dell’area. La determinazione recepisce eventuali prescrizioni ambientali e paesaggistiche e indica, ove necessario, la VIA e l’autorizzazione paesaggistica. Il provvedimento comunale è pubblicato nel BUR e trasmesso alla Regione per l’inserimento nel PRAE.
Procedimento di approvazione dei progetti di cava
I soggetti interessati presentano al Comune l’istanza con il progetto, nel rispetto delle norme regolamentari attuative e delle disposizioni comunali. Il Comune, entro 20 giorni, verifica i requisiti del richiedente, lo stato dei luoghi e la coerenza con l’accertamento del giacimento.
Nei 30 giorni successivi convoca una conferenza di servizi per approvare il progetto definitivo, da concludersi entro 30 giorni dalla convocazione. Alla conferenza partecipano le amministrazioni competenti al rilascio di pareri, nulla osta, assensi o autorizzazioni e la Provincia. Se è necessaria la VIA, il procedimento resta sospeso fino al giudizio di compatibilità ambientale.
Autorizzazioni per fabbisogno straordinario e concessioni
Per il fabbisogno straordinario l’autorizzazione è rilasciata dal Comune competente, nel rispetto del PRAE e delle norme regolamentari, previa approvazione del progetto definitivo in conferenza di servizi e acquisito il conforme parere della Giunta regionale sulle procedure di VIA. L’autorizzazione, se necessario, vale come variante urbanistica. Può essere rilasciata solo se i materiali sono destinati a grandi opere pubbliche, reperiti in prossimità dei cantieri e non vi sia disponibilità di materiali idonei da cave autorizzate vicine.
Per i giacimenti su terreni di proprietà pubblica o di altri enti di diritto pubblico, la coltivazione è subordinata a concessione rilasciata dal Comune, previa convenzione che regola oneri e obblighi del concessionario.
Impianti connessi e attività in deroga
Nelle aree di cava possono essere installati impianti di prima lavorazione, strade, manufatti e attrezzature di cantiere, purché smantellati al termine dei lavori. Il Comune può consentire la permanenza degli impianti di prima lavorazione dopo la coltivazione, se compatibile con la ricomposizione ambientale e con gli strumenti urbanistici.
In caso di calamità naturali, il Presidente della Giunta regionale può autorizzare con ordinanza attività estrattive in deroga alla legge e al PRAE per il tempo e le quantità strettamente necessari al pronto intervento.
Ricomposizione, compensazione ambientale e riuso dei materiali
La disciplina della ricomposizione ambientale viene rafforzata: i piani e gli interventi devono perseguire il recupero dei luoghi, anche con caratteristiche compatibili con quelle originarie. Nelle aree boscate è obbligatoria anche una compensazione ambientale, consistente in un imboschimento di superficie pari a quella interessata dall’intervento, a cura e spese dell’esercente su terreno idoneo disponibile.
Il Comune può sostituire la compensazione con un contributo equivalente da versare alla Regione, destinato a interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando l’imboschimento. Gli interventi di compensazione devono essere realizzati nel Comune interessato o nei Comuni limitrofi.
Per la ricomposizione possono essere utilizzati terre e rocce da scavo, materiali di scavo provenienti da attività estrattive e materiali derivanti dalla prima lavorazione di materiale di scarto.
La legge rafforza inoltre il riutilizzo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione: il piano regionale rifiuti promuove recupero e reimpiego; tali rifiuti possono essere trattati negli impianti di lavorazione dei prodotti di cava; gli appalti pubblici devono prevederne l’uso, e il piano regionale delle opere pubbliche dà priorità ai progetti coerenti.
Materiali assimilabili, ricerca e consorzi
I materiali provenienti da scavi civili, pubblici o privati, assimilabili ai materiali di cava, sono ceduti gratuitamente al Comune se eccedono 20.000 metri cubi complessivi. Il Comune li usa per finalità ambientali o li conferisce a impianti di lavorazione nel territorio regionale. Per opere pubbliche o di interesse pubblico che producano oltre 500.000 metri cubi di tali materiali, la Regione promuove accordi con i soggetti interessati.
La Regione promuove anche ricerca e innovazione sui materiali inerti, con particolare attenzione a recupero e riciclaggio, e favorisce la costituzione di consorzi volontari tra imprese estrattive per l’approvvigionamento comune da una stessa area di cava o giacimento.
Garanzie finanziarie, obblighi del titolare e controllo dell’attività
Il titolare dell’autorizzazione o concessione deve nominare il direttore dei lavori, comunicare l’inizio dei lavori alla Regione, Provincia e Comune almeno 8 giorni prima, comunicare l’avvio della ricomposizione, mettere a disposizione mezzi e personale per gli accertamenti, trasmettere dati statistici, depositare entro il 31 gennaio la perizia giurata sullo stato di avanzamento e inviare gli attestati di versamento del contributo annuale.
La garanzia finanziaria può coprire anche fasi successive e funzionali dei lavori; per aziende con certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS è ridotta del 40%.
Il controllo e la vigilanza sono attribuiti alle Province, che trasmettono gli atti al Comune per i provvedimenti definitivi e possono avvalersi di altri enti pubblici, in particolare dell’ARPA.
Contributo ambientale e destinazione delle risorse
La coltivazione dei materiali di cava comporta un contributo ambientale proporzionale al materiale estratto nell’anno precedente. Il versamento, entro il 30 giugno, avviene per metro cubo sulla base di tariffe differenziate per tipologia di materiale.
Il contributo è ripartito al 50% tra Comune e Regione. Il Comune lo utilizza per interventi infrastrutturali, opere e servizi di tutela ambientale, compreso il recupero delle cave dismesse. La Regione lo impiega per studi, ricerche, supporto alla programmazione, promozione di politiche di piano, finanziamento della vigilanza provinciale e interventi di tutela e sviluppo sostenibile.
Sono esenti dal contributo i materiali provenienti da cave fino a 1.000 metri cubi annui e quelli derivanti da attività autorizzate per il fabbisogno straordinario. I materiali assimilabili di cui all’articolo 18 ter sono invece soggetti al contributo.
Sanzioni e decadenze
La legge riformula il sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni amministrative più elevate per violazioni sostanziali e una sanzione da 1.000 a 3.000 euro, previa diffida, per l’omesso adempimento degli obblighi di comunicazione o trasmissione documentale. L’autorizzazione può inoltre essere revocata o sospesa in caso di specifiche violazioni degli obblighi del titolare, mancato rispetto delle norme contrattuali e delle disposizioni in materia di lavoro, sicurezza e contribuzione.
Norme transitorie e regime di applicazione iniziale
Gli strumenti urbanistici comunali con previsioni di cave devono essere adeguati al PRAE entro 90 giorni dalla sua approvazione; le previsioni incompatibili decadono.
Fino all’approvazione del PRAE non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni, salvo quelle relative a procedimenti pendenti e purché l’attività non arrechi pregiudizio alle risorse idriche.
Fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari attuative e all’approvazione del PRAE continuano ad applicarsi le disposizioni della legge, salvo l’articolo 5-bis, e la Regione partecipa alla conferenza di servizi prevista per l’approvazione dei progetti.
In questa fase possono essere presentate nuove domande di autorizzazione solo in casi limitati:
- giacimenti di argille o calcari per cemento, calce o macinati destinati a grandi stabilimenti industriali regionali;
- giacimenti destinati esclusivamente ad approvvigionare impianti di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava ubicati in Umbria e già riforniti da cave autorizzate in scadenza entro 24 mesi.
Possono inoltre essere presentate istanze per attività estrattive destinate al fabbisogno straordinario.
Sono considerati pendenti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia stata già presentata la domanda prevista dagli articoli 4 e 5 della l.r. 11/1998.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
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