L.R. Umbria 25/2003
Norme per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge umbra disciplina il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli e delle forme associate, istituendo l’elenco regionale delle organizzazioni riconosciute. Affida a un regolamento le modalità operative, i requisiti, i controlli e le cause di decadenza/revoca. Prevede inoltre una disciplina transitoria per le associazioni già riconosciute.
Riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli
Riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli in Umbria
La legge regionale dell’Umbria disciplina il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli e delle loro forme associate, in attuazione del decreto legislativo n. 228 del 2001. Introduce inoltre l’elenco regionale delle organizzazioni riconosciute e demanda a successivi regolamenti la disciplina di dettaglio.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina regionale si applica alle organizzazioni dei produttori agricoli operanti nel territorio dell’Umbria e alle loro forme associate. La finalità è quella di definire un sistema regionale di riconoscimento coerente con la normativa statale, con riferimento agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 228/2001.
Modalità di riconoscimento e contenuti del regolamento attuativo
Le modalità di riconoscimento non sono fissate direttamente dalla legge, ma devono essere stabilite con norme regolamentari da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento deve disciplinare in particolare:
- i settori produttivi interessati;
- la quantità minima di prodotto rappresentato;
- il numero minimo di soci, in funzione dello sviluppo delle principali produzioni regionali;
- eventuali deroghe ai requisiti quantitativi e numerici per particolari situazioni territoriali o settori specifici;
- il procedimento di riconoscimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e pubblicità della legge n. 241/1990;
- l’individuazione della struttura della Giunta regionale competente ad adottare il provvedimento;
- gli obblighi dei soci, le eventuali deroghe e le relative condizioni;
- i controlli e la vigilanza sul mantenimento dei requisiti;
- le cause di decadenza e revoca del riconoscimento e le sanzioni correlate.
Elenco regionale delle organizzazioni riconosciute
È istituito l’elenco regionale delle organizzazioni dei produttori agricoli riconosciute. La gestione dell’elenco è affidata alla disciplina regolamentare prevista per le modalità di riconoscimento. L’iscrizione nell’elenco costituisce il riferimento regionale per le organizzazioni validamente riconosciute.
Regime transitorio per le associazioni già riconosciute
Le associazioni di produttori agricoli già riconosciute e operative alla data di entrata in vigore della legge, in attuazione della legge n. 674/1978, possono chiedere l’iscrizione nell’elenco regionale, a condizione che:
- abbiano adempiuto a quanto previsto dall’art. 26, comma 7, del d.lgs. n. 228/2001;
- si siano adeguate, entro un termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, ai requisiti del d.lgs. n. 228/2001, della legge regionale e del regolamento stesso.
Il regolamento deve anche stabilire le modalità di revoca del riconoscimento per le associazioni che non si siano adeguate entro il termine previsto.
Abrogazione di precedente normativa regionale
La legge abroga la legge regionale 1° luglio 1981, n. 42.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge è del 2003 e la sua applicazione concreta dipende in modo decisivo dal regolamento attuativo previsto entro 120 giorni. Le disposizioni transitorie avevano efficacia limitata alle associazioni già esistenti e al successivo adeguamento entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento. Per la parte transitoria, quindi, il contenuto ha esaurito la propria funzione nel tempo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 29 dic 2003L.R. Umbria 26/2003
- Legge · 28 nov 2003L.R. Umbria 23/2003
- Legge · 28 nov 2003L.R. Umbria 22/2003
- Legge · 27 nov 2003L.R. Umbria 21/2003
- Legge · 24 set 2003L.R. Umbria 18/2003
- Legge · 30 mar 2004L.R. Umbria 2/2004
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →