L.R. Umbria 18/2003
Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse. Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Umbria le forme associative tra Comuni, con priorità a unioni e Comunità montane, e prevede un Programma di riordino territoriale, incentivi economici e supporto organizzativo. Regola costituzione, organi, funzioni, finanziamento e controlli delle Comunità montane, incentivi a unioni, associazioni e fusioni, oltre ad abrogazioni e norme finanziarie iniziali per il 2003 e successivi esercizi.
Forme associative dei Comuni e Comunità montane in Umbria
Forme associative dei Comuni e riordino territoriale in Umbria
La legge disciplina, per la Regione Umbria, l’esercizio associato delle funzioni comunali, la costituzione e il funzionamento delle Comunità montane, delle unioni di Comuni e delle associazioni intercomunali, nonché gli incentivi regionali a sostegno di tali forme e delle fusioni tra Comuni.
Principi generali e ambiti ottimali
La Regione favorisce le gestioni associate tra Comuni per assicurare un esercizio più efficace di funzioni e servizi in ambiti territoriali adeguati, erogando incentivi e supporto tecnico-logistico. La priorità è assegnata alle unioni di Comuni, al conferimento di funzioni alle Comunità montane e, in via generale, alla fusione dei Comuni. La Regione individua inoltre ambiti ottimali, concordandoli con i Comuni nelle sedi concertative, soprattutto per i Comuni di minori dimensioni demografiche.
Programma di riordino territoriale
Il Programma di riordino territoriale, approvato e aggiornato dalla Giunta regionale, ricognisce fusioni, unioni, Comunità montane e associazioni intercomunali, definisce gli ambiti territoriali ottimali, le zone omogenee delle Comunità montane e i criteri per i contributi annuali e straordinari. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi generali su proposta della Giunta, sentito il Consiglio delle autonomie locali, e definisce le procedure di concertazione. I Comuni con meno di 15.000 abitanti e, comunque, tutti i Comuni sono chiamati a indicare entro 30 giorni gli ambiti e la forma associativa prescelta; in mancanza, la Regione procede in via sostitutiva. Il programma è aggiornato almeno ogni tre anni e la Giunta presenta una relazione annuale entro il 31 marzo.
Intesa con il Consiglio delle autonomie locali
L’intesa sullo schema di programma è espressa dal Consiglio delle autonomie locali entro 30 giorni. In caso di esito positivo o decorso il termine, la Giunta approva definitivamente l’atto; se l’intesa è negativa o contiene emendamenti non recepiti, il programma passa al Consiglio regionale per l’approvazione.
Comunità montane: natura, ambito e funzioni
Le Comunità montane sono unioni di Comuni montani e parzialmente montani, anche di Province diverse, finalizzate alla valorizzazione delle zone montane. Sono titolari delle funzioni attribuite da leggi statali e regionali, degli interventi speciali per la montagna e delle ulteriori funzioni conferite da Regione, Province e Comuni. Di norma esercitano le funzioni regionali conferite ai Comuni; i rapporti con i Comuni sono regolati da convenzioni. Possono farne parte, in casi specifici, anche Comuni confinanti non montani entro limiti demografici stabiliti, mentre sono esclusi i Comuni capoluogo di Provincia e quelli oltre una certa soglia demografica. La legge disciplina inoltre le zone omogenee, con limite massimo complessivo di cinque, e consente l’esclusione di alcuni Comuni sulla base di criteri territoriali e demografici.
Costituzione, statuto e organi delle Comunità montane
Le Comunità montane sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il decreto disciplina insediamento del Consiglio e funzionamento provvisorio fino all’entrata in vigore dello Statuto. Lo Statuto, approvato dal Consiglio della Comunità montana, definisce organizzazione, sede, finalità, attribuzioni, uffici, collaborazione con altri enti, accesso alle informazioni e partecipazione. È prevista la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni membri o da assessori delegati, che formula proposte sulla composizione degli organi. Il Consiglio della Comunità montana è composto da rappresentanti dei Comuni secondo regole di rappresentanza e quorum; il Presidente è eletto dal Consiglio tra Sindaci o assessori; la Giunta è composta dal Presidente e da un numero limitato di assessori scelti tra gli amministratori dei Comuni aderenti.
Funzioni operative, limiti e disciplina organizzativa delle Comunità montane
Le Comunità montane esercitano funzioni rilevanti in materia forestale, difesa del suolo, protezione civile, aree naturali protette, bonifica, incendi boschivi e altre funzioni amministrative elencate nell’allegato A. Non possono svolgere attività commerciali, salvo quelle strumentali alla valorizzazione di produzioni proprie; eventuali attività per privati devono essere gestite con strutture autonome e contabilità separata. La Regione non può richiedere compensi per oneri istruttori nelle funzioni conferite. È previsto l’obbligo di aggiornamento statutario entro termini prefissati e il potere sostitutivo regionale in caso di inerzia.
Assetto finanziario, patrimonio e controlli sulle Comunità montane
Le Comunità montane si finanziano con introiti da servizi, gestione patrimoniale, contributi per l’esercizio associato e fondi comunitari, statali e regionali. La Regione concorre al finanziamento delle funzioni conferite, dei programmi forestali e di altri interventi specifici. È previsto monitoraggio regionale sui dati finanziari e sull’equilibrio della gestione; in caso di eccedenza di organico sono vietate nuove assunzioni o collaborazioni senza autorizzazione regionale. Il patrimonio può essere proprio o conferito in uso/gestione da Regione, Province e Comuni.
Pianificazione e gestione del patrimonio agro-forestale
Le Comunità montane adottano un piano quinquennale di sviluppo e programmi annuali, tenendo conto della programmazione regionale, compreso il piano forestale decennale. Per la manodopera forestale si applica la disciplina contrattuale di settore. I Comuni gestiscono i beni agro-forestali trasferiti dalla Regione avvalendosi della Comunità montana o di una limitrofa; possono inoltre affidare alla Comunità montana la gestione di altri beni agro-forestali di proprietà comunale.
Unioni di Comuni e associazioni intercomunali
La Regione promuove e incentiva unioni di Comuni e associazioni intercomunali per la gestione associata di più funzioni e servizi. Tali forme sono, di regola, tra Comuni confinanti e non coincidenti con altre forme associative. La legge consente di subordinare l’esercizio di funzioni a una durata minima dell’accordo associativo e prevede che le risorse siano trasferite al Comune sede istituzionale dell’associazione con vincolo di destinazione alle gestioni associate.
Incentivi regionali per gestioni associate e fusioni
La Regione incentiva le gestioni associate e i processi di fusione con contributi finanziari, supporto tecnico-logistico e, se del caso, con personale e patrimonio proprio. I criteri preferenziali per i contributi regionali e provinciali devono favorire gli interventi in forma associata. I contributi ordinari alle forme associative possono durare al massimo cinque anni e sono decrescenti dal terzo anno; sono previste maggiorazioni per unioni e Comunità montane e per forme che coinvolgono Comuni sotto i 5.000 abitanti, specie per servizi educativi-scolastici e socio-sanitari. Per le fusioni sono previsti incentivi almeno doppi rispetto a quelli delle unioni, con contributo ordinario decennale.
Personale, patrimonio e assistenza tecnica
La Regione può comandare o trasferire personale alle forme associative, con durata massima del comando di cinque anni e contribuzione regionale fino al 50% degli oneri; nel caso di trasferimento, è previsto un contributo aggiuntivo per cinque anni pari al 75% degli oneri. L’attivazione richiede accordo sindacale e consenso degli interessati. La Regione può inoltre concedere in uso gratuito beni patrimoniali regionali e fornire assistenza tecnica per studi di fattibilità e progetti di riorganizzazione sovracomunale.
Regime speciale delle zone omogenee e revisione dei confini
La legge individua le zone omogenee delle Comunità montane e ne consente la revisione mediante il Programma di riordino territoriale. I Comuni possono proporre la revisione della zona omogenea di appartenenza; i Comuni sopra 30.000 abitanti e alcuni Comuni parzialmente montani possono chiedere l’esclusione dalla Comunità montana con deliberazione qualificata. L’esclusione o la non appartenenza non priva i territori montani dei benefici speciali per la montagna; i Comuni non montani eventualmente inclusi non acquisiscono tali benefici. Il decreto di ridelimitazione disciplina i rapporti patrimoniali, finanziari e giuridici con i Comuni che escono.
Abrogazioni e modifiche a norme previgenti
La legge abroga numerose disposizioni regionali previgenti in materia di forme associative e modifica la legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, nonché altre norme connesse. Vengono inoltre abrogati alcuni articoli della legislazione precedente, per riallineare il sistema regionale al nuovo modello di riordino territoriale.
Disposizioni finanziarie
Per il 2003 sono autorizzate specifiche spese per il finanziamento delle funzioni delle Comunità montane e degli incentivi alle forme associative. Per gli esercizi successivi la quantificazione è rimessa alle leggi di bilancio e finanziarie regionali. La disciplina individua i fondi di bilancio destinati alla gestione delle funzioni conferite, agli investimenti e alle incentivazioni, nonché le modalità di iscrizione e variazione contabile.
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