L.R. Umbria 17/2003
"Ulteriore modificazione della legge regionale 17.5.1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria n. 17/2003 aggiorna la legge regionale n. 14/1994 su fauna selvatica e prelievo venatorio, sostituendo alcuni rinvii normativi e riscrivendo le regole sul calendario venatorio. La Giunta regionale approva il calendario, sentiti gli organi indicati, e lo pubblica entro il 15 giugno; in presenza delle condizioni di legge può consentire l’apertura al prelievo di alcune specie dal primo giorno utile di settembre.
Modifiche alla disciplina venatoria regionale dell'Umbria
Modifiche alla disciplina venatoria regionale
La legge regionale dell’Umbria n. 17 del 29 luglio 2003 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Il provvedimento non detta una disciplina autonoma, ma aggiorna alcuni rinvii interni e riformula la norma sul calendario venatorio.
Aggiornamento dei rinvii normativi
Il testo modifica due disposizioni della legge regionale n. 14/1994, sostituendo un riferimento ormai superato:
- nell’art. 3, comma 2, lettera n), il richiamo al comma 2 dell’art. 2 è sostituito dal richiamo al comma 3 dell’art. 4, come già modificato dalla legge regionale n. 7/2002;
- nell’art. 14, comma 4, il medesimo rinvio al comma 2 dell’art. 2 è sostituito dal richiamo al comma 3 dell’art. 4, come modificato dalla legge regionale n. 7/2002.
Si tratta quindi di un intervento di coordinamento testuale, finalizzato ad allineare la normativa regionale vigente alle modifiche già apportate nel 2002.
Calendario venatorio
La disciplina più rilevante riguarda l’art. 32 della legge regionale n. 14/1994, il cui comma 1 viene sostituito integralmente. La Giunta regionale approva il calendario venatorio:
- sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;
- previo parere della competente Commissione consiliare permanente.
Il calendario deve contenere le disposizioni sui tempi, sui luoghi e sui modi della caccia e deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 giugno di ogni anno.
Apertura anticipata del prelievo di alcune specie
Il nuovo testo dell’art. 32 prevede inoltre che, se ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il calendario venatorio possa consentire il prelievo venatorio di determinate specie a partire dal primo giorno utile di settembre, stabilendo anche le relative modalità operative.
Ambito temporale e utilità attuale
La legge produce effetti nell’ambito della Regione Umbria e opera come modifica della normativa venatoria regionale ancora richiamabile nella disciplina vigente. Non contiene termini di efficacia limitati o disposizioni transitorie, ma disciplina un aspetto ancora potenzialmente rilevante della programmazione venatoria annuale.
Testo integrale
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