Provvedimento del 15/03/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento dell’Agenzia delle entrate disciplina modalità, limiti e termini della definizione agevolata delle violazioni formali: ambito di applicazione, esclusioni, perfezionamento tramite rimozione delle irregolarità e versamento di 200 euro per periodo d’imposta, scadenze di pagamento e regole particolari per la rimozione. Sono inoltre indicati una proroga biennale per specifiche violazioni oggetto di PVC e l’assistenza degli uffici dell’Agenzia.
Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali ex art. 9 D.L. 119/2018
Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali ex articolo 9 del D.L. 119/2018
Il provvedimento disciplina le modalità di attuazione della definizione agevolata delle violazioni formali prevista dall’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. La misura consente di regolarizzare irregolarità di natura formale che non incidono su base imponibile, imposta o versamento, ma che possono ostacolare l’attività di controllo.
Ambito di applicazione
La regolarizzazione riguarda, complessivamente per ciascun periodo d’imposta, irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale.
Sono incluse le violazioni formali per le quali sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate a irrogare le sanzioni amministrative, se commesse fino al 24 ottobre 2018 da:
- contribuente;
- sostituto d’imposta;
- intermediario;
- altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche di sola comunicazione di dati.
Le violazioni devono essere prive di effetti sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini di:
- IVA;
- IRAP;
- imposte sui redditi;
- relative addizionali;
- imposte sostitutive;
- ritenute alla fonte;
- crediti d’imposta;
- relativo pagamento dei tributi.
Rientrano anche le violazioni formali alle quali si applicano, anche per rinvio normativo, le sanzioni relative ai tributi sopra indicati.
Esclusioni
La regolarizzazione non si applica:
- alle violazioni formali relative ad ambiti impositivi diversi da quelli indicati per IVA, IRAP, imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive, ritenute e crediti d’imposta;
- alle violazioni oggetto di rapporto esaurito, cioè di procedimento concluso definitivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia il 19 dicembre 2018;
- alle violazioni oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018, se è già intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altra definizione agevolata prima del versamento della prima rata;
- agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, compresi quelli emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura.
È inoltre esclusa la possibilità di utilizzare la regolarizzazione per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero. L’esclusione vale sia per le violazioni del monitoraggio fiscale, sia per quelle relative:
- all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero;
- all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero.
Perfezionamento della regolarizzazione
La regolarizzazione si perfeziona con due adempimenti congiunti:
- rimozione delle irregolarità o omissioni;
- versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali, da indicare nel modello F24.
Se la violazione non si riferisce a un periodo d’imposta specifico, il riferimento è all’anno solare in cui è stata commessa.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare:
- il versamento regolarizza le violazioni riferite al periodo d’imposta che termina nell’anno solare indicato nel modello F24;
- se nello stesso anno solare terminano più periodi d’imposta in date diverse, il versamento deve essere eseguito per ciascun periodo.
Termini e modalità di versamento
Il pagamento può avvenire:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019;
- oppure in due rate di pari importo, con scadenza della prima rata al 31 maggio 2019 e della seconda al 2 marzo 2020.
L’Agenzia delle entrate istituisce con separata risoluzione il codice tributo da utilizzare nel modello F24 e fornisce le istruzioni di compilazione.
Non si applica la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Rimozione delle irregolarità
Il comma 3 dell’articolo 9 richiede anche la rimozione delle irregolarità od omissioni. La rimozione deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020.
Se il contribuente non ha potuto rimuovere tutte le violazioni per giustificato motivo, la regolarizzazione produce comunque effetto se la rimozione avviene entro il termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni.
Se la violazione è stata già constatata, o è stata già irrogata la sanzione, o comunque è stata fatta presente all’interessato, la rimozione deve in ogni caso avvenire entro il 2 marzo 2020.
L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni non compromette gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse.
La rimozione non va eseguita quando non sia possibile o necessaria in relazione alla natura della violazione formale.
Effetti del mancato perfezionamento e somme versate
Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.
Il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme già versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale o di un provvedimento di autotutela.
Proroga dei termini per violazioni oggetto di processo verbale di constatazione
Per le violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, se oggetto di processo verbale di constatazione anche successivo al 24 ottobre 2018, sono prorogati di due anni i termini previsti dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione.
Assistenza degli uffici dell’Agenzia delle entrate
Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per avvalersi della regolarizzazione.
Chiarimenti interpretativi contenuti nelle motivazioni
Le motivazioni precisano che la regolarizzazione riguarda violazioni che, pur non incidendo su base imponibile, imposta e versamento, possono ostacolare l’esercizio delle funzioni di controllo e quindi non sono considerabili mere irregolarità non punibili ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/1997.
Sono richiamati, come esempi di esclusione:
- l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, poiché l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche se non emerge imposta dovuta;
- la violazione sanzionata ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del D.L. 16/2012, relativa alla deduzione di costi o spese per beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.
Si chiarisce inoltre che il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare e che, per le violazioni non riferibili a uno specifico periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare di commissione.
La rimozione è assimilata, sul piano sostanziale, alla regolarizzazione di errori e omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. È richiamato, infine, l’esempio delle violazioni relative all’errata applicazione dell’inversione contabile, per le quali la rimozione non è necessaria.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra l’altro, le norme relative alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate e la disciplina fiscale di riferimento, tra cui:
- D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, nn. 462, 471 e 472;
- D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il documento è pubblicato il 15 marzo 2019 e precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate equivale a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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