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Provvedimento

Provvedimento del 12/03/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello e le specifiche tecniche con cui i sostituti d’imposta comunicano l’indirizzo telematico per ricevere i risultati contabili dei modelli 730-4, disciplina le variazioni dei dati, la cessazione della delega da parte dell’intermediario e alcuni casi particolari, inclusa la comunicazione per i contribuenti senza conguaglio. Sono inoltre fissate le modalità di reperimento, stampa e utilizzo del modello, con decorrenza da marzo 2019 e sostituzione di precedenti provvedimenti.

Approvazione del modello per la ricezione telematica dei dati 730-4

Approvazione del modello per la ricezione telematica dei dati 730-4

Il provvedimento approva il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate", insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Definisce inoltre le modalità di utilizzo del modello da parte dei sostituti d’imposta, degli intermediari delegati e, in casi particolari, del sostituto che non debba effettuare il conguaglio.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il modello è destinato ai sostituti d’imposta per indicare la sede telematica presso cui ricevere dall’Agenzia delle entrate il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730-4 riferite allo stesso anno della comunicazione. Il medesimo modello serve anche per comunicare la variazione dei dati già trasmessi.

Per i sostituti d’imposta appartenenti a un gruppo societario, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, è possibile indicare la sede telematica di una società appartenente allo stesso gruppo. La trasmissione può avvenire anche tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998.

Comunicazione dell’intermediario delegato

L’intermediario delegato, mediante l’apposita scheda contenuta nel modello, può comunicare l’avvenuta cessazione del rapporto di delega, dopo aver informato il sostituto d’imposta della necessità di effettuare una variazione. La previsione opera nei casi in cui il sostituto non provveda direttamente alla modifica delle informazioni relative alla delega.

Casi particolari

Le modalità previste si applicano all’INPS limitatamente alle dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente.

È inoltre disciplinato il caso in cui il sostituto d’imposta riceva il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto a effettuare il conguaglio. In tale ipotesi, il sostituto deve darne comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato assistenza fiscale. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e le specifiche tecniche del provvedimento, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dei risultati contabili. Resta fermo quanto previsto dal provvedimento sull’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, con riferimento ai risultati contabili delle dichiarazioni 730 presentate direttamente dai contribuenti.

Reperibilità del modello e modalità di stampa

Il modello e le relative specifiche tecniche sono approvati e resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico. Possono essere scaricati dal sito www.agenziaentrate.gov.it e utilizzati o stampati nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell’allegato A.

È consentito anche il prelievo da altri siti internet, a condizione che il modello rispetti le caratteristiche dell’allegato A e riporti l’indirizzo del sito da cui è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento.

Decorrenza, aggiornamenti e sostituzione di precedenti atti

Il modello deve essere utilizzato a partire dal mese di marzo 2019. La scheda per comunicare la cessazione del rapporto di delega deve essere utilizzata dal 15 settembre al 15 gennaio dell’anno successivo.

Eventuali correzioni alle specifiche tecniche sono pubblicate nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate e ne viene data comunicazione.

Il provvedimento sostituisce i precedenti provvedimenti n. 23840/2013 del 22 febbraio 2013, n. 40056/2016 del 16 marzo 2016, n. 42519/2016 del 21 marzo 2016 e n. 76124/2017 del 14 aprile 2017.

Motivazioni e quadro normativo richiamato

Il provvedimento è adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, che prevede modalità telematiche di gestione dei flussi informativi dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730. Richiama anche l’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia la definizione dei termini e delle modalità per la variazione delle scelte dei sostituti d’imposta sull’indirizzo telematico di ricezione.

Le motivazioni chiariscono che Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta che prestano assistenza direttamente trasmettono telematicamente i risultati finali delle dichiarazioni all’Agenzia delle entrate, la quale li rende disponibili ai sostituti d’imposta o ai loro incaricati. In caso di impossibilità a rendere disponibili i modelli 730-4, l’Agenzia li restituisce ai soggetti che hanno prestato assistenza fiscale, che provvedono autonomamente alla trasmissione ai sostituti.

Caratteristiche tecniche del modello

L’allegato A disciplina le caratteristiche tecniche per la stampa del modello. In particolare:

  • il modello deve essere predisposto su fogli singoli formato A4, separatamente dalle istruzioni;
  • sono previste dimensioni pari a 21,0 cm di larghezza e 29,7 cm di altezza;
  • è ammessa la riproduzione e l’eventuale compilazione meccanografica su fogli singoli A4 con stampanti laser o altre stampanti che garantiscano chiarezza e leggibilità nel tempo;
  • il modello deve mantenere conformità di struttura e sequenza rispetto a quello approvato, compresi campi e intestazione dei dati richiesti.

Per la carta sono richiesti colore bianco, opacità compresa tra 86 e 88 per cento e peso di 80 gr./mq.

Per i contenuti grafici:

  • devono essere conformi ai fac-simile allegati;
  • devono rientrare in un’area grafica di altezza 65 sesti di pollice e larghezza 75 decimi di pollice;
  • tale area deve essere centrata rispetto ai bordi del foglio;
  • sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la stampa o la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del provvedimento.

Per i colori, la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve usare il nero e, per i fondini, l’azzurro pantone 311 U. È ammessa anche la stampa monocromatica in nero per riproduzioni mediante stampanti laser o equivalenti.

Testo integrale

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