Cassazione Penale, Sentenza n. 20929/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, configurante una nullità assoluta della decisione. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino. Il motivo sulla carenza di motivazione è stato considerato assorbito dalla nullità processuale rilevata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 25/02/2025, che aveva revocato con efficacia ex tunc (dal 16/11/2023) l'affidamento in prova ai servizi sociali di Giacomo Scalici per condotta ritenuta rilevante ai sensi dell'art. 51-ter legge 26/07/1975 n.354. Il ricorrente deduce vizi processuali: 1) mancata comunicazione/citazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale (udienza del 25/02/2025), che ha determinato la sua assenza; 2) carenza di motivazione, per avere il Tribunale deciso senza tener conto delle eventuali difese. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio per la mancata citazione.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 51‑ter
Norma sostanziale che disciplina le ipotesi in cui l'affidamento in prova può essere revocato per condotte rilevanti del beneficiario; qui era il fondamento sostanziale della revoca disposta in primo grado
codice di procedura penale, art. 666 comma 3
Regola la partecipazione e la comunicazione/avviso per le udienze davanti al tribunale di sorveglianza; la sua violazione (mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza) determina, secondo la giurisprudenza citata, la nullità assoluta del provvedimento conclusivo
codice di procedura penale, art. 178 comma 1 lett. c) e art. 179 comma 1
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179, comma 1 c.p.p.
Prevedono ipotesi di nullità degli atti processuali; la Corte ha richiamato queste disposizioni per qualificare la mancata notificazione dell'avviso come nullità assoluta
codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. c) ed e)
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di cassazione dedotti dal ricorrente (violazione di norme processuali e insufficiente motivazione); la Corte ha accolto il motivo relativo alla violazione di norme processuali
Massime di principio
- L'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza integra una nullità assoluta dell'atto decisorio: la decisione deve essere annullata indipendentemente dal merito
- Quando il vizio dedotto è di natura processuale (error in procedendo), la Corte di cassazione può sindacare la correttezza del procedimento prescindendo dalla motivazione di merito e, se necessario, accedendo agli atti
- L'assenza dell'interessato per reale mancanza di notifica comporta la violazione del contraddittorio e della possibilità di difesa: il provvedimento che ne beneficia è annullabile e va riesaminato con la piena partecipazione dell'interessato
- I vizi che determinano nullità assolute sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado e assorbono questioni connesse di motivazione
- In casi analoghi è fondamentale verificare tempestivamente negli atti l'avvenuta notifica/avviso dell'udienza e, se mancante, proporre impugnazione basata sulla nullità e chiedere il rinvio per nuovo esame
- Al rinvio, il giudice di merito dovrà riesaminare la revoca dell'affidamento alla luce della regolarità procedurale e consentire il pieno esercizio del diritto di difesa
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