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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40912/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello fuori dai casi consentiti. Ha quindi disposto le conseguenze di legge previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Catania resa il 12 marzo 2025 ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè nel quadro del concordato in appello. Dal testo emerge che il ricorrente lamentava un difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, nonostante la rinuncia ai relativi motivi di appello effettuata per accedere al concordato. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione rispetto al concordato o all'eventuale applicazione di una pena illegale; il motivo dedotto non rientrava tra questi casi.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per motivi specifici e tassativi: formazione della volontà di accedere al concordato, consenso del pubblico ministero, difformità della pronuncia rispetto all'accordo o pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi ricorrenti, senza necessità di trattazione ordinaria.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza resa in appello a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per vizi tipici e tassativi, non anche per contestazioni sulla motivazione relativa alla responsabilità quando i motivi di merito siano stati rinunciati per aderire al concordato.
  • Il sindacato di legittimità sulla decisione resa in concordato in appello non si estende al merito della responsabilità, salvo che si denunci un vizio nella formazione del consenso, nel consenso del pubblico ministero, una difformità della decisione rispetto all'accordo o una pena illegale.
  • Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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