Cassazione Penale, Sentenza n. 44274/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui l'assoluzione del coimputato era per motivi personali e non implicava la non sussistenza del fatto in relazione al ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., il riconoscimento degli effetti estensivi dell'assoluzione pronunziata in favore del coimputato Metuschi Rakip dalla Corte di appello di L'Aquila (sentenza di assoluzione del giugno 2015, irrevocabile dal 29/04/2016), sostenendo che la formula 'il fatto non sussiste' dovrebbe estendersi anche alla sua posizione. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta ritenendo che l'assoluzione del coimputato fosse fondata su motivi personali (impossibilità di accertare la velocità del veicolo condotto da Metuschi), mentre nei confronti del ricorrente era stato provato che il suo veicolo viaggiava a 89 km/h e che fu questo veicolo a colpire la vittima; perciò la formula "il fatto non sussiste" si riferiva solo alla condotta e al nesso causale attribuiti a Metuschi e non poteva estendersi a Neamtu.
Norme richiamate
art. 587 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per ottenere l'estensione degli effetti dell'assoluzione di un coimputato; la Corte ha ritenuto che non si potesse applicare perché l'assoluzione era basata su ragioni personali e non sulla insussistenza del fatto in relazione al ricorrente
art. 130 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso; il giudice dell'esecuzione è stato ritenuto non aver travalicato i propri compiti né essersi sostituito al giudice della cognizione nell'interpretare la sentenza d'appello
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma impugnatoria richiamata per censurare la motivazione e l'applicazione degli artt. 587 e 130; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata
art. 589, comma terzo, cod. pen.
Articolo relativo al delitto contestato (omicidio stradale) di cui il ricorrente era stato riconosciuto colpevole in primo grado; contestato in riferimento alla fattispecie istruttoria
art. 113 cod. pen.
Richiamato per sottolineare che l'omicidio stradale era stato contestato in forma di cooperazione colposa: per ciascun imputato rileva la propria condotta e il relativo nesso di causalità, per cui un'assoluzione personale non elimina automaticamente la responsabilità dell'altro
Massime di principio
- L'assoluzione di un coimputato non estende automaticamente i suoi effetti a un altro imputato: occorre che l'assoluzione accerti l'insussistenza del fatto storico comune a entrambi e non sia basata su ragioni personali relative alla sola condotta del coimputato.
- Per ottenere l'estensione ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. il ricorrente deve dimostrare che la motivazione dell'assoluzione esclude la sussistenza del fatto nella sua globalità e non solo la responsabilità soggettiva o circostanze personali del coimputato.
- Nei reati commessi in cooperazione colposa (art. 113 c.p.) la valutazione del nesso di causalità è specifica per ciascun partecipante: un'accertata responsabilità causale di un imputato può rimanere anche se un altro viene assolto per motivi personali.
- Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice della cognizione nel riformare la valutazione dei fatti; però è tenuto a interpretare la sentenza impugnata per stabilire se l'assoluzione abbia effetti estensivi nei confronti di altri imputati.
- In presenza di una sentenza di assoluzione con formula 'il fatto non sussiste', è necessario verificare se la motivazione chiarisce a quali fatti o condotte la formula si riferisca prima di riconoscere effetti estensivi ad altri imputati.
- Un ricorso ove la domanda di estensione non sia supportata da elementi che dimostrino l'effetto estensivo reale dell'assoluzione rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44031/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44032/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44033/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44034/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44035/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44036/2024 del 03/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →