Cassazione Civile, Sentenza n. 32997/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
T.T.M. contestava il decreto che aveva ammesso il suo credito in passivo solo per la somma parzialmente corrispondente all'accordo di ristrutturazione (falcidia), sostenendo che la successiva dichiarazione di fallimento del debitore aveva reso impossibile l'attuazione dell'accordo e, dunque, l'accordo stesso era venuto meno, con conseguente riespansione dell'intero credito originario da ammettere al passivo in moneta fallimentare.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., pur appartenendo alle procedure concorsuali minori, conserva natura negoziale ma la dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione rende automaticamente impossibile l'attuazione del piano e determina la risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.), con la conseguente riespansione dell'obbligazione originaria. Si è quindi disposta la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame conforme ai principi enunciati. Spese di giudizio di legittimità compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c.
Norme richiamate
art. 182-bis l. fall.
L'accordo di ristrutturazione rientra negli istituti concorsuali minori ma mantiene autonomia negoziale; la sua omologazione non comporta effetti identici al concordato e non prevede una procedura di risoluzione analoga; tuttavia il fallimento successivo rende impossibile l'attuazione del piano e determina la risoluzione degli specifici accordi per impossibilità sopravvenuta.
art. 72 l. fall.
Non può essere invocato in modo da far valere la necessità di un'iniziativa del creditore per ottenere effetti diversi dall'automaticità della risoluzione determinata dal fallimento; la Corte esclude che il mancato esercizio di rimedi antecedenti impedisca la riespansione del credito quando l'accordo è divenuto irrealizzabile per fallimento.
art. 52 l. fall.
Norma richiamata nel quadro delle norme concorsuali; la sua interpretazione è coerente con la qualificazione degli accordi di ristrutturazione nell'ambito del diritto concorsuale.
art. 1322 c.c.
Riconoscimento dell'autonomia negoziale delle parti nella determinazione della causa contrattuale dell'accordo di ristrutturazione.
art. 1323 c.c.
Rilevanza della causa concreta dell'accordo come finalità di risanamento che, se resa impossibile, comporta conseguenze contrattuali (risoluzione).
art. 1325 c.c.
Riferimento ai requisiti del contratto e alla loro valutazione nell'ambito degli accordi negoziali tra creditore e debitore.
art. 1236 c.c.
Principi generali sulla causa e sulla sua funzione nella struttura negoziale richiamati per spiegare la funzione dell'accordo di ristrutturazione.
art. 1453 c.c.
Distinzione tra la risoluzione per inadempimento e la risoluzione automatica per impossibilità sopravvenuta: per gli accordi 182-bis non è necessario il rimedio giudiziale ex art. 1453 quando il fallimento rende impossibile la causa dell'accordo.
art. 1458 c.c.
Riferimento alle conseguenze della risoluzione e alla tutela dei creditori nel rapporto contrattuale.
art. 1463 c.c.
Fatto porre a fondamento della decisione: la sopravvenuta impossibilità della prestazione (per effetto del fallimento) determina la risoluzione per impossibilità sopravvenuta e la riespansione dell'obbligazione originaria.
art. 185, comma 1, l. fall.
Richiamato per evidenziare la carenza di organi di controllo/sorveglianza nell'ambito degli accordi di ristrutturazione e le difficoltà di monitoraggio dell'esecuzione del piano da parte dei creditori.
art. 33, comma 5, l. fall.
Mancanza di obblighi informativi e di rapporti semestrali analoghi a quelli previsti per altre procedure, il che rende più difficile la valutazione dell'esecuzione del piano da parte dei creditori.
art. 67, comma 3, lett. e), l. fall.
I pagamenti effettuati in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti ad azione revocatoria; ciò consente al creditore di trattenere quanto già ricevuto, ma non impedisce la riespansione del residuo del credito quando l'accordo è reso impossibile dal fallimento.
art. 182-quater l. fall.
Prededuzione dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione degli accordi è possibile se espressamente prevista nel provvedimento di omologa; norma invocata per delimitare gli effetti protettivi per i finanziatori dell'accordo.
art. 2486 c.c.
Rilevanza degli accordi omologati ai fini della quantificazione del danno risarcibile in ipotesi di responsabilità degli amministratori, richiamata a supporto della natura concorsuale e degli effetti giuridici degli accordi.
art. 12 l. 3/2012, comma 5
la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo
La norma è citata come conferma legislativa dell'effetto automatico della dichiarazione di fallimento sulla risoluzione dell'accordo di composizione della crisi, a sostegno della tesi che il fallimento determina la risoluzione automatica per impossibilità sopravvenuta.
art. 161 l. fall.
Richiamato come riferimento alla fase iniziale della procedura concordataria e alla pubblicità degli atti concorsuali, utile al confronto con la disciplina degli accordi di ristrutturazione.
art. 184, comma 1, l. fall.
Contrapposto alla disciplina 182-bis: l'omologazione del concordato produce effetti generalizzati sui creditori anteriori mentre l'omologazione dell'accordo 182-bis non vincola nella stessa misura i creditori non aderenti.
art. 186 l. fall.
Richiamato nel confronto con il concordato per spiegare che il concordato prevede un termine e una disciplina per la risoluzione che possono evitare il consolidamento della falcidia, diversamente dagli accordi 182-bis.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Applicata per compensare integralmente le spese di giudizio di legittimità, in ragione dell'assoluta novità della questione trattata.
Massime di principio
- L'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis è un istituto concorsuale minore con natura negoziale autonoma, ma la dichiarazione di fallimento successiva all'omologa rende automaticamente impossibile l'attuazione del piano e determina la risoluzione degli accordi per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.).
- Se il fallimento interviene dopo l'omologa, il creditore può insinuare al passivo l'intero credito originario (in moneta fallimentare), detraendo però i pagamenti già ricevuti in esecuzione dell'accordo che non sono revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e).
- Non è richiesto che il creditore promuova un'azione giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c.; la risoluzione per impossibilità sopravvenuta opera di diritto quando l'evento fallimentare rende irrealizzabile la causa dell'accordo.
- La disciplina del concordato e quella degli accordi 182-bis sono diverse: nel concordato esistono termini e meccanismi (es. art. 186 l.fall.) che possono impedire la riespansione del credito se non utilizzati nei termini; negli accordi 182-bis manca una simile disciplina temporale, con la conseguenza che il fallimento produce automaticamente la risoluzione.
- I creditori che partecipano a un accordo di ristrutturazione devono considerare il rischio che, in caso di peggioramento della crisi e di dichiarazione di fallimento, la falcidia non sopravviva: è opportuno valutare azioni preventive (es. richieste di informazioni, garanzie supplementari, tutela processuale tempestiva) prima dell'eventuale apertura del fallimento.
- Nelle opposizioni allo stato passivo il giudice valuterà la natura delle domande proposte; però, se il fondamento è l'impossibilità sopravvenuta per fallimento, essa opera automaticamente e può essere invocata per ottenere l'ammissione del credito nel suo importo originario, salvo quanto già percepito e non revocabile.
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