Sentenza del 27/01/2016 n. 1490 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla somma corrisposta dall'ENEL a titolo di capitalizzazione della pensione integrativa aziendale. Il contribuente sosteneva che l'intero importo dovesse essere tassato con l'aliquota del 12,50%, mentre l'Agenzia delle Entrate sosteneva che le prestazioni dei cosiddetti "vecchi fondi" dovessero essere assoggettate a tassazione separata, salvo l'eventuale rendimento derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviando la causa a una diversa composizione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Il giudice del rinvio dovrà accertare, sulla base delle norme contrattuali e della documentazione disponibile, quale parte della prestazione maturata entro il 31 dicembre 2000 rappresenti effettivamente il rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato. Solo tale componente potrà beneficiare della ritenuta del 12,50%; la parte restante dovrà essere assoggettata al regime della tassazione separata. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17 (TUIR)
tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17
Le somme corrispondenti alla sorte capitale della prestazione previdenziale, nonché gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, sono soggetti al regime della tassazione separata.
Legge n. 482 del 1985, art. 6
aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo
Per gli iscritti ai fondi di previdenza complementare aziendale anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993, la ritenuta del 12,50% si applica, limitatamente agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, solo al rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato.
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9
prestazioni erogate in forma capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto
La disciplina introdotta dalla riforma della previdenza complementare non si applica automaticamente agli iscritti anteriormente alla sua entrata in vigore; per questi ultimi occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento.
D.Lgs. n. 47 del 2000
a decorrere dal 1 gennaio 2001 non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento
Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 viene meno la distinzione tra capitale e rendimento e l'intera prestazione è sottoposta al regime della tassazione separata.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13642 del 2011
la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la "sorte capitale"; alle somme provenienti dalla liquidazione del "rendimento" si applica la ritenuta del 12,50%
Il trattamento fiscale delle prestazioni in capitale dei vecchi fondi previdenziali dipende dalla composizione della prestazione: tassazione separata sulla sorte capitale e aliquota del 12,50% sul rendimento netto effettivamente conseguito.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla liquidazione in capitale di vecchi fondi previdenziali aziendali, non è corretto applicare automaticamente l'aliquota del 12,50% all'intero importo ricevuto.
- Per gli iscritti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, occorre distinguere tra sorte capitale, derivante dai contributi versati, e rendimento netto prodotto dall'investimento del capitale sul mercato.
- L'aliquota del 12,50% è applicabile esclusivamente alla componente che il contribuente dimostri essere un effettivo rendimento finanziario netto; la parte restante è soggetta a tassazione separata.
- Il giudice deve svolgere un accertamento concreto sulla natura e sull'ammontare del rendimento, utilizzando il regolamento del fondo, il contratto, i prospetti di liquidazione e la documentazione relativa agli investimenti.
- Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, la prestazione deve essere assoggettata integralmente a tassazione separata, senza distinzione tra capitale e rendimento.
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