Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14411/2026 - Roma, Sezione 2

Giustizia amministrativa202309413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza a un ordine di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione del 2019, le ha ingiunto il pagamento, in solido con altri coobbligati, della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Con un’unica censura ha dedotto abnormità, eccesso di potere, contraddittorietà, sviamento, manifesta ingiustizia e insufficiente motivazione. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto attendere la definizione dell’appello proposto contro la sentenza del TAR che aveva respinto l’impugnazione dell’ordine di demolizione, poiché dalla decisione definitiva sarebbe dipesa l’efficacia della sanzione. Ha inoltre dedotto che il traliccio, acquistato nel 1999 e asseritamente esistente da oltre trent’anni, non avrebbe potuto essere qualificato come opera di nuova costruzione abusiva.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha chiarito che la sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 colpisce la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, non la realizzazione dell’abuso edilizio. L’inottemperanza decorre dalla notificazione dell’ordine e perdura fino all’esecuzione del ripristino, volontaria o in danno, sicché, decorso inutilmente il termine assegnato, l’Amministrazione è tenuta a irrogare la sanzione. La mera pendenza dell’appello contro la sentenza che aveva confermato l’ordine di demolizione non impediva l’adozione della sanzione, in assenza di una sospensione degli effetti dell’ordine o della sentenza; l’appello, peraltro, era stato successivamente respinto dal Consiglio di Stato. La censura relativa alla risalenza del traliccio è stata ritenuta manifestamente infondata, o comunque inammissibile perché sostanzialmente ripetitiva di una doglianza già respinta nel precedente giudizio sull’ordine di demolizione. Il traliccio su base in cemento armato determina una trasformazione permanente del suolo e richiedeva il titolo edilizio anche secondo la normativa vigente all’epoca della realizzazione; la demolizione è quindi legittima anche in relazione ai vincoli paesaggistico e sismico. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Il mancato adempimento dell’ordine di demolizione entro il termine assegnato mantiene l’illecito omissivo e costituisce il presupposto per gli ulteriori effetti previsti dalla legge.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione. La sanzione ha natura afflittiva e deve essere irrogata senza indugio una volta accertata l’inottemperanza; il suo presupposto non è la realizzazione dell’abuso, ma la violazione dell’ordine di demolizione.

  • artt. 9, 41, 42 e 117 Costituzione

    Sono richiamati quale fondamento dei valori di tutela del paesaggio, dell’ambiente e dell’ordinato assetto del territorio, nonché della funzione sociale della proprietà, che giustificano la sanzione pecuniaria aggiuntiva.

Massime di principio

  • La sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 sanziona l’inottemperanza all’ordine di demolizione e non la realizzazione dell’abuso edilizio; il suo presupposto è quindi la persistente inerzia del destinatario dopo la notificazione dell’ordine e la scadenza del termine per eseguire il ripristino.
  • Decorso inutilmente il termine assegnato con l’ordine di demolizione, l’Amministrazione deve procedere all’accertamento dell’inottemperanza e all’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, senza dover attendere la definizione del giudizio instaurato contro l’ordine presupposto.
  • La mera pendenza dell’impugnazione dell’ordine di demolizione, o della sentenza che ne abbia confermato la legittimità, non sospende l’efficacia dell’ordine né impedisce l’irrogazione della sanzione per inottemperanza, salvo che siano intervenuti provvedimenti giudiziali di sospensione.
  • La realizzazione di un traliccio metallico su una base in cemento armato costituisce trasformazione permanente del suolo e richiede titolo edilizio; la risalenza dell’opera non esclude l’abusività quando il titolo fosse necessario anche secondo la disciplina vigente al momento della realizzazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàAutotutela decisoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.