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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24539/2020 del 04/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI per l'anno 2011, emesso in base a una presunta elevazione della rendita catastale dell'immobile contestato. Il Comune sosteneva che la variazione fosse comunque applicabile per effetto di una istanza DOCFA del 1987 e richiamava il potere di accesso ai dati catastali (art. 5 e 11 d.lgs. n.504/1992). Il contribuente eccepiva l'assenza della formale notificazione della nuova rendita, come richiesto dall'art. 74 legge 21/11/2000 n.342, e impugnava l'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e confermato la sentenza della Commissione regionale che aveva accolto il contribuente. Principali ragioni: la messa in atto della rideterminazione della rendita è avvenuta dopo il 31/12/1999 e, ai sensi dell'art. 74 L. 21/11/2000 n.342, le attribuzioni/modifiche delle rendite sono efficaci solo a decorrere dalla loro formale notificazione ai soggetti intestatari; la conoscenza materiale della rendita o l'accesso ai dati catastali da parte dell'ente non sostituiscono la notifica. Inoltre la presunta istanza DOCFA del 1987 non è stata provata in modo autosufficiente dal Comune (mancanza di copia/allegazione). Conseguenze pratiche: annullamento dell'avviso di accertamento, condanna del Comune alle spese e possibilità di versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto per impugnazioni notificate dopo il 31/01/2013.

Norme richiamate

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74

    Art. 74. (Attribuzione o modificazione delle rendite catastali) 1. A decorrere dal 1? gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

    La Corte ha interpretato la norma come previsione di una condizione di efficacia: le attribuzioni o modifiche di rendita adottate dal 1? gennaio 2000 sono giuridicamente inefficaci fino alla formale notificazione al titolare. La knowledge di fatto o l'accesso ai dati catastali non sopperiscono a tale requisito; la rendita, una volta notificata, può essere utilizzata anche per annualità precedenti.

  • Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 5 e 11

    Il potere dell'ente impositore di accedere ai dati catastali per finalità di accertamento non è idoneo a sostituire la formale notifica prevista dall'art. 74 L. 342/2000; dunque l'accesso informativo non produce l'effetto di rendere efficace la modifica di rendita senza notificazione.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Richiamato dalla norma sull'efficacia della notifica per individuare il termine per proporre ricorso dall'avvenuta notificazione; la Corte ricorda che il decorso dei termini per proporre impugnazione si fonda sull'avvenuta formalità della notifica.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    Norma relativa al contributo unificato: la Cassazione ha dato atto che, essendo l'impugnazione notificata dopo il 31/01/2013, può risultare dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Per le variazioni di rendita catastale effettuate dal 1? gennaio 2000, la formalità della notificazione al soggetto intestatario è condizione di efficacia: senza notifica l'atto di attribuzione o modifica è inefficace nei confronti del contribuente.
  • La mera conoscenza di fatto della nuova rendita (es. per strumenti informativi o ricorsi precedenti) non sostituisce la notifica prevista dall'art. 74: l'ente deve provare la notifica per utilizzare la rendita a fini impositivi.
  • L'accesso dell'ente ai dati catastali ai sensi degli artt. 5 e 11 del d.lgs. n.504/1992 non abroga né surroga l'obbligo di notifica stabilito dall'art. 74 L. 342/2000.
  • Se il Comune invoca atti anteriori (es. istanza DOCFA) per dimostrare la data di variazione, deve allegare e documentare tali atti nel ricorso; affermazioni non comprovate sono inammissibili per difetto di autosufficienza probatoria.
  • Una volta notificata la nuova rendita, questa può essere utilizzata anche per annualità di imposta precedenti alla notifica, purché la notifica stessa sia provata.
  • In giudizio, l'onere della prova della notifica grava sull'ente impositore quando la validità dell'accertamento dipende dalla efficacia della modifica catastale.

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