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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1336

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32020R1336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di PVA dalla Cina, a seguito di un’inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il danno subito. La Commissione ha applicato la metodologia del valore normale costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, fondandosi sull’esistenza di significative distorsioni nell’economia cinese e scegliendo la Turchia come paese rappresentativo. Sono previste aliquote differenziate per i principali gruppi esportatori e una limitata esenzione per specifiche importazioni destinate ad adesivi a miscela secca sotto vigilanza doganale.

Istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni nell’Unione di determinati alcoli polivinilici (PVA) originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di alcoli polivinilici (PVA) in forma di resine omopolimere con viscosità compresa tra 3 e 61 mPas e grado di idrolisi tra 80,0 e 99,9 mol %, misurati secondo ISO 15023-2, originari della Repubblica popolare cinese e classificati attualmente al codice CN ex 3905 30 00 (codice TARIC 3905300091). Coinvolge produttori esportatori cinesi, importatori, utilizzatori e l’industria dell’Unione; prevede aliquote individuali per specifiche società/gruppi e un’aliquota residuale per tutte le altre società. È prevista un’esenzione limitata per le importazioni destinate alla fabbricazione di adesivi a miscela secca prodotti e venduti in polvere per l’industria del cartone, purché assoggettate al regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento conclude un’inchiesta antidumping avviata il 30 luglio 2019 sulle importazioni di PVA dalla RPC e istituisce dazi antidumping definitivi per contrastare importazioni effettuate a prezzi di dumping e causative di un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. La Commissione motiva il ricorso alla metodologia del valore normale costruito richiamando le significative distorsioni dell’economia cinese e la conseguente inaffidabilità dei prezzi interni cinesi ai fini del calcolo del dumping.

Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato

Il prodotto interessato è costituito da determinati alcoli polivinilici, anche contenenti gruppi di acetato non idrolizzato, in forma di resine omopolimere con viscosità compresa tra 3 e 61 mPas e grado di idrolisi tra 80,0 e 99,9 mol %, entrambi misurati secondo il metodo ISO 15023-2. Il prodotto è originario della Repubblica popolare cinese ed è attualmente classificato al codice CN ex 3905 30 00 (codice TARIC 3905300091).

Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha anche chiarito che il prodotto è venduto in numerose qualità o NCP, ma ha escluso l’esistenza di una segmentazione del mercato tale da giustificare un’analisi per segmenti distinti. Sono state respinte le richieste di esclusione di talune qualità speciali, tra cui il PVA NMWD a scarso tenore di ceneri, in quanto ritenute ricomprese nella definizione del prodotto.

Procedimento e partecipazione delle parti

L’inchiesta è stata aperta sulla base della denuncia presentata da Kuraray Europe GmbH per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 60 % della produzione unionale di PVA. La Commissione ha coinvolto produttori dell’Unione, produttori esportatori cinesi, importatori e utilizzatori, consentendo la presentazione di osservazioni e audizioni. Sono stati effettuati campionamenti di produttori dell’Unione, importatori e produttori esportatori; il campione dell’industria dell’Unione è stato successivamente modificato per l’esclusione di Sekisui Specialty Chemicals Europe S.L. per collaborazione incompleta.

Il periodo dell’inchiesta per dumping e pregiudizio va dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019; l’analisi delle tendenze di pregiudizio copre invece il periodo dal 1o gennaio 2016 alla fine del PI.

Valore normale costruito e distorsioni significative nella RPC

La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo che i prezzi e i costi cinesi non fossero il risultato di forze di mercato libere a causa di un intervento pubblico sostanziale. A sostegno di tale conclusione ha richiamato la relazione della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della RPC e ha descritto distorsioni diffuse nel sistema di pianificazione, nella presenza statale nelle imprese, nel sistema finanziario, nella disciplina fallimentare e patrimoniale, nel mercato del lavoro e nei costi delle materie prime ed energia.

Secondo la Commissione, il settore PVA è inserito in un contesto economico dominato da imprese statali e da orientamenti pubblici che incidono sui prezzi e sui costi. Sono stati richiamati, tra gli altri, i piani industriali cinesi, i cataloghi di industrie incoraggiate o ristrette, le sovvenzioni collegate al settore, le distorsioni nelle materie prime chiave e il ruolo dei mercati finanziari controllati dallo Stato. La Commissione ha concluso che non era opportuno usare i prezzi e i costi interni cinesi per la determinazione del valore normale.

Scelta della Turchia come paese rappresentativo

Per costruire il valore normale, la Commissione ha selezionato la Turchia come paese rappresentativo appropriato, dopo aver scartato Brasile, Malaysia e Messico per insufficienza o inadeguatezza dei dati finanziari pubblici disponibili. La Turchia è stata considerata paese a reddito medio-alto comparabile alla RPC; inoltre vi risultava la produzione di un prodotto simile, il PVAc, e di un prodotto comparabile come il PVB.

La Commissione ha quindi utilizzato dati turchi per determinare i prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni dei fattori produttivi, del lavoro, dell’energia e dell’acqua, nonché i dati finanziari della società turca Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. per le SGAV e il profitto. Le spese finanziarie straordinarie del 2018 di tale società sono state corrette sostituendole con la media 2015-2017.

Fattori produttivi e metodologia di calcolo

La Commissione ha individuato i principali fattori produttivi e ha fissato valori di riferimento esenti da distorsioni per materie prime, lavoro, elettricità, gas naturale e materiali di consumo. Per molte materie prime ha usato prezzi all’importazione nel paese rappresentativo, esclusi i flussi dalla RPC e da paesi non OMC elencati nel regolamento (UE) 2015/755. Ha poi aggiunto dazi all’importazione e costi di trasporto interno per ottenere il prezzo consegnato all’uscita dallo stabilimento.

Per il lavoro ha utilizzato la categoria NACE C.20 (fabbricazione di prodotti chimici). Per elettricità e gas ha usato i prezzi industriali pubblicati dall’istituto di statistica turco, rimuovendo in seguito l’IVA. La Commissione ha anche applicato un trattamento specifico ai materiali di consumo e ai fattori produttivi fabbricati internamente, utilizzando, in caso di dati insufficienti, i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

Margini di dumping

Sulla base del confronto tra valore normale costruito e prezzo all’esportazione, la Commissione ha determinato i seguenti margini di dumping definitivi: gruppo Shuangxin 115,6 %, gruppo Sinopec 17,3 %, gruppo Wan Wei 193,2 %. Per le altre società collaboranti non campionate il margine è stato fissato all’80,4 %; per tutte le altre società al 193,2 %.

Il prezzo all’esportazione è stato calcolato secondo gli articoli 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base, a seconda che le vendite fossero dirette o effettuate tramite importatori collegati. Sono stati praticati adeguamenti per spese di movimentazione, nolo, credito, oneri bancari, commissioni, imposte indirette e, nei casi pertinenti, per la funzione di operatore commerciale collegato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i).

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha definito l’industria dell’Unione come composta da quattro produttori dell’Unione: Kuraray Europe GmbH, Sekisui Specialty Chemicals Europe S.L., Solutia Europe SPRL e Wacker Chemie AG. Ha separato analiticamente mercato libero e uso vincolato, poiché il PVA destinato al consumo interno infragruppo non è esposto alla concorrenza diretta delle importazioni.

Nel mercato libero, il consumo è rimasto sostanzialmente stabile, mentre le importazioni cinesi sono aumentate del 53 % in volume e hanno guadagnato quota di mercato, passando dal 20-25 % al 30-35 %. Le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato libero sono diminuite del 27 %, la quota di mercato è calata di 10 punti percentuali e la redditività è passata da perdite limitate a perdite molto più elevate, fino al -10/-15 % nel PI. Anche produzione, capacità utilizzata, occupazione, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito hanno mostrato una dinamica negativa.

Nesso causale

La Commissione ha ritenuto che il peggioramento dell’industria dell’Unione fosse direttamente collegato all’aumento delle importazioni cinesi a dumping e ai loro prezzi inferiori di circa il 28,8-36,7 % rispetto ai prezzi unionali. Ha esaminato e respinto come fattori alternativi le importazioni da altri paesi terzi, l’aumento dei costi delle materie prime, il pregiudizio autoinflitto e le asserite scelte commerciali dell’industria dell’Unione. In particolare, ha concluso che non vi erano elementi per attribuire il pregiudizio ad altri fattori in modo tale da interrompere il nesso causale.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’interesse dell’Unione rispetto agli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Ha ritenuto che le misure siano necessarie per consentire all’industria unionale di recuperare redditività e capacità competitiva, evitando ulteriori importazioni a dumping.

Per gli importatori indipendenti l’impatto è stato considerato limitato, anche in ragione della presenza di fornitori alternativi nei paesi terzi. Per gli utilizzatori, l’effetto varia a seconda del segmento: è trascurabile nella carta e nella polimerizzazione, limitato nel PVB, ma particolarmente delicato per un ristretto numero di produttori di adesivi a miscela secca. Proprio per questi ultimi è stata prevista una specifica esenzione tramite uso finale.

Esenzione per adesivi a miscela secca e regime di uso finale

In via eccezionale, il regolamento esenta dal dazio i PVA importati per la fabbricazione di adesivi a miscela secca prodotti e venduti in polvere per l’industria del cartone, purché soggetti al regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. La Commissione ha ritenuto che, per tale nicchia, la struttura dei costi e la difficoltà di sostituzione del PVA rendessero l’impatto dei dazi sproporzionato.

La richiesta di altre imprese di ottenere estensioni analoghe è stata respinta: gli importatori/intermediari non sono considerati utilizzatori finali e, per altri segmenti, i costi del PVA sono stati giudicati assorbibili o comunque non tali da compromettere la redditività in modo decisivo.

Misure definitive e condizioni di applicazione

Le aliquote del dazio antidumping definitivo sono state fissate come segue: gruppo Shuangxin 72,9 %; gruppo Sinopec 17,3 %; gruppo Wan Wei 55,7 %; altre società collaboranti 57,9 %; tutte le altre società 72,9 %. Le aliquote individuali si applicano soltanto se l’importazione è accompagnata da fattura commerciale valida contenente la dichiarazione obbligatoria che identifica il produttore e certifica l’origine e la quantità del prodotto.

Il regolamento precisa che le importazioni di società non specificamente menzionate, incluse quelle collegate alle società indicate, sono soggette all’aliquota residuale. È inoltre prevista la possibilità di aggiornare l’allegato qualora un nuovo produttore esportatore dimostri di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegato a soggetti soggetti alle misure e di aver esportato o assunto un impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi dopo il PI.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione del prodotto e ambito materiale

Il prodotto in esame è definito come determinati alcoli polivinilici (PVA), anche contenenti gruppi di acetato non idrolizzato, in forma di resine omopolimere con viscosità tra 3 e 61 mPas e grado di idrolisi tra 80,0 e 99,9 mol %, entrambi misurati secondo ISO 15023-2. Il prodotto è originario della RPC ed è classificato al codice CN ex 3905 30 00, codice TARIC 3905300091.

Constatazione di dumping e uso dell’articolo 2, paragrafo 6 bis

La Commissione ha ritenuto opportuno non utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno cinese, in ragione di distorsioni significative nell’economia della RPC. Il valore normale è stato quindi costruito sulla base di costi di produzione e di vendita esenti da distorsioni, ricorrendo a un paese rappresentativo appropriato (Turchia) e a valori di riferimento esenti da distorsioni per fattori produttivi, SGAV e profitti.

Determinazione delle distorsioni significative in Cina

La Commissione ha valorizzato la relazione sui mercati cinesi e ha concluso che il sistema economico della RPC è caratterizzato da intervento pubblico sostanziale nei prezzi e nei costi, presenza diffusa di imprese statali, pianificazione industriale, distorsioni nel sistema finanziario, nel lavoro, nella disciplina fallimentare e patrimoniale e nei prezzi delle materie prime/energia. Tali distorsioni sono state ritenute sistemiche e rilevanti per il settore PVA.

Scelta del paese rappresentativo e delle fonti di riferimento

La Turchia è stata scelta come paese rappresentativo appropriato in quanto paese a reddito medio-alto con produzione pertinente e dati pubblicamente disponibili adeguati. Per la costruzione del valore normale, la Commissione ha utilizzato dati turchi per materie prime, lavoro, elettricità e gas, oltre ai dati finanziari della società turca Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. (segmento attività chimiche), con adeguamento delle spese finanziarie straordinarie del 2018.

Margini di dumping per i produttori esportatori

I margini di dumping definitivi sono stati determinati come segue: gruppo Shuangxin 115,6 %, gruppo Sinopec 17,3 %, gruppo Wan Wei 193,2 %, altre società che hanno collaborato 80,4 %, tutte le altre società 193,2 %. Per le società non incluse nel campione ma collaboranti è stata applicata la media ponderata; per le altre società, il margine residuale è stato fissato al livello della società del campione con il margine più elevato.

Valutazione del pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha individuato un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, che comprende quattro produttori, con analisi distinta tra mercato vincolato e mercato libero. Nel mercato libero, produzione, vendite, quota di mercato, utilizzo degli impianti, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito hanno mostrato un deterioramento significativo; i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione non hanno compensato l’aumento dei costi, soprattutto del VAM.

Nesso di causalità

La Commissione ha concluso che l’aumento delle importazioni cinesi, il forte undercutting e la pressione sui prezzi hanno causato il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Gli altri fattori esaminati, quali importazioni da paesi terzi, aumento dei costi delle materie prime, pregiudizio autoinflitto e profili di mercato vincolato, non hanno interrotto il nesso causale né spiegato in modo alternativo il danno rilevato.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha ritenuto che l’adozione delle misure sia nell’interesse dell’Unione: tutela l’industria dell’Unione, non pregiudica in modo significativo gli importatori e produce impatto limitato sui principali utilizzatori, salvo un trattamento specifico per gli adesivi a miscela secca. È stato considerato anche il rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento, che resterebbe comunque mitigato dalla capacità residua dell’industria dell’Unione e dalle fonti alternative nei paesi terzi.

Aliquote dei dazi antidumping definitivi

Sono istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni del prodotto in esame: gruppo Shuangxin 72,9 % (codice TARIC C552), gruppo Sinopec 17,3 % (C553), gruppo Wan Wei 55,7 % (C554), altre società che hanno collaborato 57,9 % e tutte le altre società 72,9 % (C999). Le aliquote individuali si applicano solo con fattura commerciale valida contenente l’attestazione prescritta.

Esenzione per adesivi a miscela secca e regime di uso finale

Le importazioni di PVA destinate alla fabbricazione di adesivi a miscela secca prodotti e venduti in polvere per l’industria del cartone sono esentate dal dazio antidumping, ma solo se vincolate al regime di uso finale dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. La Commissione ha ritenuto che, in questo caso eccezionale, l’esenzione non comprometta l’efficacia complessiva delle misure.

Clausola di monitoraggio e prevenzione dell’elusione

Per evitare elusioni, le società con dazio individuale devono presentare alle dogane una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta; in mancanza, si applica il dazio residuale. Il regolamento richiama inoltre la possibilità di avviare un’inchiesta antielusione se si verifica un aumento significativo delle esportazioni di una società soggetta a dazio individuale.

Nuovi produttori esportatori e modifica dell’allegato

L’articolo 2 consente l’inserimento nell’allegato di nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a operatori soggetti alle misure e di aver esportato o assunto un impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi dopo il PI. In tal caso, essi possono ottenere l’aliquota media ponderata del 57,9 % prevista per le società collaboranti non campionate.

Come è indicizzato

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