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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2146

Regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina le deroghe eccezionali che possono essere concesse alla produzione biologica quando eventi calamitosi compromettono gravemente l’attività produttiva. Stabilisce che la circostanza calamitosa debba essere riconosciuta con decisione formale dello Stato membro e che le deroghe siano limitate nel tempo, nell’ambito materiale e nei destinatari. Prevede poi una serie di deroghe specifiche per materiale vegetale, animali, mangimi, pascolo, api, acquacoltura e uso di anidride solforosa nel vino, accompagnate da obblighi di notifica, conservazione documentale e verifica da parte delle autorità.

Norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica in caso di circostanze calamitose, con relative deroghe temporanee per settori vegetale, zootecnico, apistico, acquicolo e vitivinicolo.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della produzione biologica interessati da circostanze calamitose riconosciute formalmente dallo Stato membro in cui l’evento si verifica, sia a livello di zona sia di singolo operatore. Riguarda la produzione di vegetali e prodotti vegetali, il patrimonio zootecnico, le api e altri insetti, l’acquacoltura e il settore vitivinicolo. Le deroghe sono concesse dalle autorità competenti solo per il tempo strettamente necessario, comunque non oltre 12 mesi, e solo per i tipi di produzione o gli appezzamenti colpiti; si applicano agli operatori della zona interessata o al singolo operatore, secondo la decisione formale. Il regolamento si applica dal 1º gennaio 2022 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, anche nel SEE.

Norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica

Il regolamento delegato (UE) 2020/2146 integra il regolamento (UE) 2018/848 disciplinando le deroghe eccezionali applicabili alla produzione biologica in presenza di circostanze calamitose. La disciplina nasce dall’esigenza di consentire il proseguimento o la ripresa dell’attività biologica quando eventi gravi, come condizioni climatiche estreme, epizoozie, emergenze ambientali, calamità naturali o eventi catastrofici, compromettono la produzione.

Contesto e logica dell’intervento

I considerando chiariscono che le deroghe devono restare eccezionali, limitate e strettamente necessarie. Poiché non è stato possibile fissare criteri uniformi a livello UE per qualificare una circostanza come calamitosa, il regolamento affida allo Stato membro interessato il compito di adottare una decisione formale di riconoscimento, riferita alla zona colpita o al singolo operatore.

Riconoscimento della circostanza calamitosa

Ai sensi dell’articolo 1, il presupposto per attivare le norme eccezionali è una decisione formale dello Stato membro in cui si verifica l’evento. La decisione deve qualificare la situazione come circostanza calamitosa rientrante nelle categorie indicate dal regolamento (avversità atmosferica, epizoozia, emergenza ambientale, calamità naturale, evento catastrofico o situazione comparabile). La decisione può avere portata territoriale oppure individuale.

Condizioni e limiti delle deroghe

L’articolo 2 stabilisce che, una volta adottata la decisione formale, le autorità competenti possono concedere le deroghe pertinenti agli operatori interessati. Le deroghe devono essere:

  • limitate al tempo strettamente necessario e comunque non oltre 12 mesi;
  • riferite solo ai tipi di produzione o agli appezzamenti colpiti;
  • applicabili all’insieme degli operatori biologici della zona colpita oppure al singolo operatore, secondo il caso.

Il regolamento precisa inoltre che l’applicazione delle deroghe non pregiudica la validità dei certificati di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, purché siano rispettate le condizioni poste per la deroga.

Deroghe per la produzione vegetale

Per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, l’articolo 3, paragrafo 1, consente l’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico quando non sia disponibile materiale biologico o in conversione. Tale possibilità è subordinata al rispetto delle regole tecniche dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5.3, e, se del caso, del punto 1.7 dello stesso allegato.

Deroghe per il patrimonio zootecnico, api, insetti e acquacoltura

L’articolo 3, paragrafo 2, consente il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali non biologici in caso di elevata mortalità e indisponibilità di animali biologici, con applicazione dei corrispondenti periodi di conversione. La stessa logica si applica mutatis mutandis alla produzione di api e altri insetti.

Per l’acquacoltura, il paragrafo 8 ammette il ricorso ad animali non biologici per rinnovare o ricostituire lo stock in caso di elevata mortalità e indisponibilità di stock biologico, ma richiede che gli ultimi due terzi del ciclo produttivo siano gestiti in regime biologico.

Deroghe sull’alimentazione e sulle condizioni di allevamento

Quando la produzione di mangimi sia compromessa o vi siano restrizioni, l’articolo 3 consente:

  • l’uso di mangimi non biologici in sostituzione di quelli biologici o in conversione;
  • la riduzione della quota di sostanza secca costituita da foraggi grossolani e da foraggi freschi, essiccati o insilati nella razione giornaliera, purché il fabbisogno nutrizionale resti garantito.

Inoltre, se l’unità di produzione animale è colpita, possono essere adattate le regole su pascolo, densità di allevamento e superfici minime degli spazi al chiuso e all’aperto, in coordinamento con l’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848.

Deroghe per l’apicoltura

Per le api, il regolamento prevede due deroghe rilevanti. Se la sopravvivenza della colonia è minacciata per ragioni diverse dalle condizioni climatiche, è possibile alimentarla con miele, polline, sciroppi di zucchero o zucchero biologici. Inoltre, la colonia può essere spostata in aree che non rispettano le ordinarie regole sull’ubicazione degli apiari, quando ciò sia necessario per garantirne la sopravvivenza.

Deroga nel settore vitivinicolo

Per il vino, l’articolo 3, paragrafo 9, consente, in presenza di condizioni sanitarie delle uve biologiche che rendano necessario un intervento più intenso rispetto agli anni precedenti, l’uso di anidride solforosa fino al limite massimo previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/934. La deroga si colloca rispetto all’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848.

Notifica, conservazione documentale e controlli

L’articolo 4 introduce un sistema di trasparenza e controllo basato su tre pilastri:

  • notifica immediata alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sistema informatico predisposto dalla Commissione, delle deroghe concesse;
  • conservazione, da parte degli operatori, di tutti i documenti giustificativi relativi sia alla concessione sia all’uso delle deroghe per tutta la durata della loro applicazione;
  • verifica di conformità da parte delle autorità competenti o, se del caso, delle autorità e degli organismi di controllo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2022. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Riconoscimento delle circostanze calamitose

L’articolo 1 stabilisce che, ai fini dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, una situazione riconducibile ad avversità atmosferica, epizoozia, emergenza ambientale, calamità naturale, evento catastrofico o situazione comparabile è considerata circostanza calamitosa solo se riconosciuta con decisione formale dello Stato membro interessato. La decisione può riferirsi all’intera zona colpita oppure al singolo operatore.

Condizioni per la concessione delle deroghe

L’articolo 2 consente alle autorità competenti, dopo la decisione formale, di concedere le deroghe pertinenti agli operatori interessati, previa loro identificazione o su richiesta del singolo operatore. Le deroghe devono essere limitate nel tempo e non possono superare 12 mesi; devono essere necessarie per proseguire o riprendere la produzione biologica precedente, riferirsi solo ai tipi di produzione o appezzamenti colpiti e applicarsi a tutti gli operatori della zona o al singolo operatore, a seconda dei casi. La concessione delle deroghe non incide sulla validità dei certificati di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, se restano rispettate le condizioni previste.

Deroghe per materiale riproduttivo vegetale

L’articolo 3, paragrafo 1, deroga all’allegato II, parte I, punto 1.8.1, del regolamento (UE) 2018/848 e consente l’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico per vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, quando non sia possibile usare materiale biologico o in conversione. Restano fermi i requisiti della parte I, punto 1.8.5.3 e, se del caso, della parte I, punto 1.7 dell’allegato II.

Deroghe per rinnovo del patrimonio zootecnico e per api/insetti

L’articolo 3, paragrafo 2, consente, in caso di elevata mortalità e indisponibilità di animali biologici, di rinnovare o ricostituire il patrimonio zootecnico con animali non biologici, rispettando i periodi di conversione dell’allegato II, parte II, punto 1.2.2. La deroga si applica mutatis mutandis anche alla produzione di api e altri insetti. Il paragrafo 8 prevede una deroga analoga per l’acquacoltura, imponendo che gli ultimi due terzi del ciclo produttivo siano gestiti in regime biologico.

Deroghe sull’alimentazione degli animali

L’articolo 3, paragrafi 3 e 5, permette di nutrire gli animali con mangimi non biologici in caso di perdita della produzione di mangimi o di restrizioni, in deroga all’allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera b). Inoltre, consente di ridurre la quota di sostanza secca costituita da foraggi grossolani e da foraggi freschi, essiccati o insilati nella razione giornaliera, se il fabbisogno nutrizionale dell’animale è comunque assicurato nelle varie fasi di sviluppo.

Deroghe su pascolo, densità di allevamento e spazi per gli animali

L’articolo 3, paragrafo 4, consente, quando l’unità di produzione animale è colpita, di adattare le prescrizioni relative al pascolo su terreni biologici, alla densità di allevamento negli edifici e alle superfici minime per spazi al chiuso e all’aperto, in deroga agli allegati II, parte II, punti 1.4.2.1, 1.6.3 e 1.6.4, e secondo quanto stabilito nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848.

Deroghe specifiche per l’apicoltura

L’articolo 3, paragrafi 6 e 7, consente, se la sopravvivenza della colonia è minacciata per ragioni diverse dalle condizioni climatiche, di alimentare le api con miele, polline, sciroppi di zucchero o zucchero biologici. Consente inoltre di spostare le colonie in zone che non rispettano le regole di ubicazione degli apiari, in deroga alle disposizioni dell’allegato II, parte II, punto 1.9.6.5, lettere a) e c).

Deroga per il settore vitivinicolo e uso di anidride solforosa

L’articolo 3, paragrafo 9, consente l’uso di anidride solforosa nella trasformazione di prodotti vitivinicoli fino al tenore massimo previsto dall’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934, in deroga all’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848. La deroga opera quando le condizioni sanitarie delle uve biologiche impongano un impiego superiore rispetto agli anni precedenti per ottenere un prodotto finale comparabile.

Monitoraggio, notifica e controlli

L’articolo 4 impone agli Stati membri di informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri sulle deroghe concesse, tramite un sistema informatico per lo scambio elettronico di documenti e informazioni messo a disposizione dalla Commissione. Gli operatori devono conservare i documenti giustificativi relativi alle deroghe e al loro utilizzo per tutta la durata di applicazione. Le autorità competenti, o se del caso le autorità e gli organismi di controllo, verificano il rispetto delle condizioni di concessione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1º gennaio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicaderoghe amministrativeproduzione vegetaleallevamento e acquacolturasettore vitivinicolo

Testo integrale

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