Regolamento (UE) 2020/1322
Regolamento (UE) 2020/1322 della Commissione del 23 settembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi in alcuni alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 introducendo nuovi o più severi tenori massimi per 3-MCPD, 3-MCPD esteri e glicidil esteri degli acidi grassi in taluni alimenti. La misura si fonda su valutazioni scientifiche EFSA e tiene conto dei rischi più elevati per lattanti e bambini nella prima infanzia, nonché della presenza di tali contaminanti in oli di pesce e oli di altri organismi marini. Sono previste date di applicazione differenziate e un regime transitorio per i prodotti già legalmente immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021.
Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per fissare e aggiornare i tenori massimi di 3-MCPD, 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi in specifici alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e ai prodotti alimentari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1881/2006, in particolare oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini immessi sul mercato come tali o come ingredienti, nonché alimenti per bambini, alimenti a base di cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia, formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia e formule per la prima infanzia. Sono espressamente esclusi gli oli di oliva vergini dai nuovi tenori massimi di cui alla parte 4, e per le formule per la prima infanzia si precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 609/2013. Le nuove disposizioni si applicano, in via generale, dal 1o gennaio 2021 per alcune categorie specifiche, con regole transitorie per i prodotti già immessi sul mercato prima di tale data.
Regolamento (UE) 2020/1322 della Commissione: tenori massimi di 3-MCPD, 3-MCPD esteri e glicidil esteri negli alimenti
Il regolamento interviene sul sistema dei tenori massimi di contaminanti previsto dal regolamento (CE) n. 1881/2006, alla luce delle valutazioni scientifiche EFSA sui rischi per la salute connessi al 3-MCPD e ai relativi esteri. Il legislatore europeo considera in particolare la vulnerabilità di lattanti e bambini nella prima infanzia e l’emersione di dati che evidenziano la presenza di tali sostanze anche in oli di pesce e oli di altri organismi marini.
Contesto scientifico e finalità
I considerando richiamano il parere CONTAM dell’EFSA del 21 novembre 2017, che aggiorna la valutazione del rischio del 2016 e fissa una dose giornaliera tollerabile globale di 2 μg/kg di peso corporeo al giorno per il 3-MCPD e i relativi esteri degli acidi grassi. Pur osservando che la DGT non è superata nella popolazione adulta, il regolamento prende atto di possibili superamenti nei forti consumatori più giovani e, in particolare, nei lattanti nutriti esclusivamente con formule.
Ambito materiale delle nuove soglie
La modifica riguarda la parte 4 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, dedicata a 3-MCPD, 3-MCPD esteri e glicidil esteri degli acidi grassi. Sono fissati:
- 20 μg/kg per la proteina vegetale idrolizzata e la salsa di soia, per il 3-MCPD;
- 1 000 μg/kg, espressi come glicidolo, per oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini destinati al consumatore finale o all’uso come ingredienti;
- 500 μg/kg per gli oli e grassi destinati alla produzione di alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;
- 50 μg/kg in polvere e 6,0 μg/kg in forma liquida per formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia e formule per la prima infanzia.
Tenori massimi per 3-MCPD e 3-MCPD esteri
Per la somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressa come 3-MCPD, il regolamento distingue tra diverse categorie di oli e grassi:
- 1 250 μg/kg per oli di cocco, mais, colza, girasole, soia, palmisti e oli di oliva composti da oli di oliva raffinati e vergini, nonché per le miscele composte solo da tali oli e grassi;
- 2 500 μg/kg per altri oli vegetali, compresi gli oli di sansa di oliva, oli di pesce, oli di altri organismi marini e miscele appartenenti a tale categoria;
- per le miscele contenenti entrambe le categorie, il limite si applica secondo il criterio di calcolo richiamato dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1881/2006; se la composizione quantitativa non è nota, il tenore non può in alcun caso superare 2 500 μg/kg.
Prodotti destinati alla prima infanzia e deroghe rilevanti
Per ragioni di tutela rafforzata dei consumatori più vulnerabili, il regolamento prevede un limite di 750 μg/kg per gli oli e grassi destinati alla produzione di alimenti per bambini e alimenti a base di cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia. Per le formule per la prima infanzia viene esteso anche il regime dei glicidil esteri già previsto per formule per lattanti e formule di proseguimento.
Esclusioni e precisazioni
Gli oli di oliva vergini sono esclusi dall’applicazione sia dei nuovi limiti per 3-MCPD e relativi esteri sia dei limiti per glicidil esteri già esistenti. L’allegato contiene inoltre note interpretative sulle definizioni di oli e grassi, sulle miscele e sulla necessità che gli ingredienti usati nelle miscele rispettino i limiti propri della categoria di appartenenza.
Decorrenza e regime transitorio
Le nuove soglie per gli oli di pesce, gli oli di altri organismi marini e le formule per la prima infanzia si applicano dal 1o gennaio 2021. I prodotti regolarmente immessi sul mercato prima di tale data possono beneficiare di un periodo transitorio: quelli relativi alle categorie appena indicate possono essere commercializzati fino al 30 giugno 2021, mentre i prodotti elencati al punto 4.3 dell’allegato possono restare in commercio fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Per alcune voci dell’allegato è richiamata espressamente la data di applicazione del 1o gennaio 2021.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006
L’articolo 1 sostituisce la parte 4 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, dedicata a 3-monocloropropandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi, introducendo valori massimi specifici per diverse categorie di alimenti.
Tenori massimi per 3-MCPD
Per la proteina vegetale idrolizzata e per la salsa di soia è stabilito un tenore massimo di 20 μg/kg per il 3-MCPD.
Tenori massimi per glicidil esteri degli acidi grassi
Sono fissati tenori massimi espressi come glicidolo pari a 1 000 μg/kg per oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini destinati al consumatore finale o all’uso come ingredienti; 500 μg/kg per oli e grassi destinati alla produzione di alimenti per bambini e alimenti a base di cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia; 50 μg/kg per formule per lattanti, di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia e formule per la prima infanzia in polvere; 6,0 μg/kg per le medesime categorie in forma liquida.
Tenori massimi per la somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri
Per gli oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini immessi sul mercato per il consumatore finale o come ingredienti sono fissati tenori differenziati: 1 250 μg/kg per oli di cocco, mais, colza, girasole, soia, palmisti e oli di oliva (composti da oli di oliva raffinati e vergini) e miscele costituite solo da tali oli/grassi; 2 500 μg/kg per altri oli vegetali, compresi gli oli di sansa di oliva, oli di pesce, oli di altri organismi marini e miscele costituite solo da tali categorie. Per le miscele di entrambe le categorie il tenore si calcola secondo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1881/2006, con un limite massimo di 2 500 μg/kg se la composizione quantitativa non è nota.
Tenori per prodotti destinati all’infanzia e formule
Per oli e grassi destinati alla produzione di alimenti per bambini e alimenti a base di cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia il limite è 750 μg/kg. Per formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali e formule per la prima infanzia è previsto un limite di 125 μg/kg in polvere e 15 μg/kg in forma liquida. Il regolamento precisa inoltre che per le formule per la prima infanzia si applicano anche i nuovi limiti sui glicidil esteri.
Esclusione degli oli di oliva vergini e precisazioni tecniche
Gli oli di oliva vergini sono esclusi dall’applicazione dei nuovi tenori massimi relativi a 3-MCPD, 3-MCPD esteri degli acidi grassi e ai glicidil esteri già previsti. Il regolamento contiene anche note tecniche sulla definizione di oli/grassi, sulla miscelazione e sulla revisione del limite per la somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri nelle formule in polvere entro due anni dalla data di applicazione, al fine di abbassarlo.
Decorrenza e regime transitorio
L’articolo 2 prevede che gli oli di pesce e gli oli di altri organismi marini e le formule per la prima infanzia regolarmente immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021 possano essere commercializzati fino al 30 giugno 2021. I prodotti alimentari elencati al punto 4.3 dell’allegato immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021 possono restare in commercio fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Le note dell’allegato specificano che per alcuni tenori i limiti si applicano dal 1o gennaio 2021.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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