Regolamento (UE) 2021/114
Regolamento delegato (UE) 2021/114 della Commissione del 25 settembre 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’Armenia e il Vietnam
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi dei paesi beneficiari del sistema SPG e dello SPG+ eliminando l’Armenia e il Vietnam dall’allegato II e l’Armenia anche dall’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012. La modifica per l’Armenia è motivata dalla perdita dei requisiti di reddito, mentre quella per il Vietnam deriva dall’applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato. Il regolamento prevede date di efficacia differenziate per consentire l’adattamento degli operatori economici e garantire certezza del diritto.
Modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 978/2012 per escludere Armenia e Vietnam dal sistema SPG e l’Armenia anche dallo SPG+.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione europea (SPG) e del regime speciale SPG+ previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012. Riguarda, in particolare, i paesi beneficiari elencati negli allegati II e III di tale regolamento, con effetti specifici per Armenia e Vietnam. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea e degli Stati membri, in quanto atto direttamente applicabile; gli effetti decorrono in date differenziate: dal 1o gennaio 2021 l’atto entra in vigore, dal 1o gennaio 2022 cessano gli effetti per l’Armenia, mentre per il Vietnam l’esclusione dall’allegato II si applica dal 1o gennaio 2023.
Modifica degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 978/2012 per Armenia e Vietnam
Il regolamento delegato (UE) 2021/114 aggiorna il sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione (SPG) e il regime speciale SPG+ previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012. La revisione si fonda sui criteri di ammissibilità e sulle verifiche periodiche degli allegati previste dalla disciplina SPG, con l’obiettivo di adeguare l’elenco dei paesi beneficiari alla loro situazione economica e ai regimi di accesso al mercato applicabili.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che non possono beneficiare dell’SPG i paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto per tre anni consecutivi, oppure i paesi che beneficiano di un regime di accesso preferenziale al mercato che conceda, per la quasi totalità degli scambi, preferenze equivalenti o più favorevoli rispetto all’SPG. La Commissione è tenuta a riesaminare annualmente l’allegato II entro il 1o gennaio per adeguare lo status dei paesi beneficiari. Il regolamento in esame dà attuazione a tale riesame, tenendo conto anche della necessità di offrire un periodo di adattamento agli operatori economici.
Esclusione dell’Armenia dal sistema SPG
L’Armenia è stata classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2018, 2019 e 2020. In conseguenza di tale classificazione, non soddisfa più i requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 e viene quindi soppressa dall’allegato II, che contiene l’elenco dei paesi beneficiari del regime generale SPG. L’esclusione produce effetti dal 1o gennaio 2022.
Esclusione dell’Armenia dallo SPG+
Il regime SPG+ è riservato ai paesi beneficiari dell’SPG che soddisfano ulteriori criteri di ammissibilità previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012. Poiché l’Armenia cessa di essere beneficiaria dell’SPG dal 1o gennaio 2022, viene automaticamente meno anche la sua ammissibilità allo SPG+, con conseguente soppressione dall’allegato III dalla medesima data.
Esclusione del Vietnam dall’SPG
Per il Vietnam, la causa di esclusione non è legata alla soglia di reddito, ma all’avvio di un regime di accesso preferenziale al mercato applicabile dal 1o agosto 2020. In base all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, un simile regime può precludere il beneficio dell’SPG se offre condizioni equivalenti o più favorevoli su quasi tutto il commercio. La soppressione del Vietnam dall’allegato II è disposta con applicazione dal 1o gennaio 2023, anche per ragioni di certezza del diritto e di contenimento degli oneri amministrativi.
Decorrenza, efficacia e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2021. Tuttavia, le misure operative non coincidono integralmente con tale data: le soppressioni riguardanti l’Armenia nell’allegato II e nell’allegato III operano dal 1o gennaio 2022, mentre la soppressione del Vietnam dall’allegato II opera dal 1o gennaio 2023. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è vincolante in ogni sua parte.
Disposizioni principali
Esclusione dell’Armenia dall’SPG
L’Armenia, classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto per tre anni consecutivi (2018, 2019 e 2020), non soddisfa più i criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012. Per questo motivo è soppressa dall’allegato II, con effetto dal 1o gennaio 2022.
Esclusione dell’Armenia dallo SPG+
Poiché dal 1o gennaio 2022 l’Armenia cessa di essere un paese beneficiario dell’SPG, viene conseguentemente esclusa anche dall’allegato III relativo allo SPG+, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, con efficacia dal 1o gennaio 2022.
Esclusione del Vietnam dall’SPG
Il Vietnam è destinatario di un regime di accesso preferenziale al mercato applicabile dal 1o agosto 2020. In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, viene soppresso dall’allegato II; l’esclusione si applica dal 1o gennaio 2023.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2021. Le modifiche all’allegato II relative all’Armenia e all’allegato III si applicano dal 1o gennaio 2022; la modifica relativa al Vietnam si applica dal 1o gennaio 2023. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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